L’esperienza tedesca sul sovraindebitamento

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Finalizzata alla riabilitazione del debitore comune, è la disciplina tedesca introdotta con la riforma delle procedure concorsuali del 1994, che ha portato, con l’Insolvenzordnung, alla previsione di una disciplina speciale per l’insolvenza delle persone fisiche. Dichiaratamente ispirato al principio del favor creditorum, il diritto concorsuale tedesco era strutturato in modo tale da soddisfare, nel miglior modo possibile, gli interessi dei creditori, senza alcun riguardo alle esigenze connesse allo stato d’insolvenza delle persone fisiche.

L’Insolvenzordnung tedesca, rispetto alla legislazione francese esaminata in altra sezione, presenta una peculiarità, consistente nella previsione di tre distinti procedimenti, di cui i primi due destinati, in via esclusiva, alle persone fisiche che non svolgono né abbiano svolto in precedenza alcuna attività economica autonoma o, quando vi sia stato l’esercizio di una tale attività, i loro rapporti patrimoniali risultino predeterminabili; al terzo procedimento sono invece ammesse tutte le persone fisiche non riconducibili alla suddetta categoria. Soltanto i soggetti rispondenti a tali requisiti potranno avvalersi della procedura di esdebitazione, e, ma soltanto in via subordinata, della procedura d’insolvenza semplificata.

Per tutte le altre persone fisiche, stante l’applicabilità delle disposizioni relative alla procedura d’insolvenza ordinaria, l’unico istituto di cui potranno avvalersi per ottenere l’esdebitazione, sarà quello generale della Rechtschuldbefreiung, ossia della liberazione dai debiti residui.

Per quanto concerne la procedura di rientro o esdebitazione, il presupposto oggettivo indicato dalla legge per potervi accedere, è che nei sei mesi antecedenti il debitore abbia tentato di raggiungere un accordo stragiudiziale con i propri creditori. Soltanto quando tale tentativo sia stato inutilmente esperito, il debitore potrà adire l’autorità giudiziaria, presso la quale dovrà depositare la proposta di accordo sul piano di rientro, unilateralmente predisposto dal debitore, senza la mediazione della corte e senza la partecipazione attiva dei creditori, chiamati unicamente ad accettare o meno la proposta.

La facoltà di respingere il piano elaborato dal debitore è attribuita anche al giudice il quale, sulla base dell'impossibilità di accettazione del piano, così come predisposto, da parte dei creditori, potrebbe disporre direttamente l’apertura della fase successiva dell'insolvenza semplificata. Altrimenti, il procedimento segue con l’accettazione del piano, per il quale si presume l’assenso dei creditori che non si siano esplicitamente opposti. Come per il piano convenzionale di rientro francese, l’accordo raggiunto assumerà la veste formale di un contratto.

In caso di mancato raggiungimento dell'accordo, si apre la fase d’insolvenza semplificata consistente in un vero e proprio procedimento con funzione liquidatoria, in cui l’attività di amministratore della massa fallimentare nella procedura ordinaria, viene svolta da un fiduciario nominato dal giudice. La maggiore facilitazione introdotta consiste nella possibilità che il tribunale, su richiesta del fiduciario, disponga la rinuncia totale o parziale alla liquidazione. In questo caso, il debitore sarà tenuto a corrispondere, entro il termine indicato, un importo corrispondente al valore della massa fallimentare.

Quale istituto di carattere generale, l’Insolvenzordnung prevede, per tutte le persone fisiche che non siano in possesso dei requisiti soggettivi previsti, la liberazione dai debiti residui, che presuppone vi sia già stata la liquidazione dei beni del debitore, il cui ricavato non è stato però sufficiente a soddisfare per intero le pretese creditorie. Il debitore è ammesso alla presentazione di una domanda di liberazione, con cui sostanzialmente si impegna, per un periodo di sei anni, decorrenti dall'apertura del procedimento, a cedere ad un fiduciario la parte pignorabile dei crediti derivanti dalla propria attività lavorativa. In altri termini, il debitore dovrà promettere, per tutta la durata del periodo, di fare tutto ciò che è necessario per adempiere le proprie obbligazioni e di tenere una condotta impeccabile.

In particolare, la legge prevede tre obblighi  specifici obblighi a carico del debitore ammesso a tale beneficio: cedere al fiduciario la metà dei patrimoni ereditati; comunicare al fiduciario ogni cambio di residenza; adempiere tutte le obbligazioni della massa fallimentare nelle mani del fiduciario.

Qualora non si verifichi alcuna violazione colpevole di tali doveri, trascorsi sei anni, il debitore, anche se egli è riuscito ad adempiere solo in minima parte le proprie obbligazioni, a fronte di una buona condotta, potrà ottenere la liberazione dai debiti residui.

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9 Novembre 2007 · Loredana Pavolini


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