Non è soggetto ad azione revocatoria l’atto di alienazione di un bene posto in essere dal debitore per reperire quanto necessario al rimborso di un debito scaduto

L'azione revocatoria non elimina l'atto impugnato, ma lo rende semplicemente inefficace esclusivamente verso il creditore che ha agito, evidenziando quindi una inefficacia relativa (anche detta inopponibilità). Non si produce un effetto restitutorio, poiché il bene non rientra nel patrimonio del debitore, ma il creditore potrà promuovere sul bene oggetto di revocatoria azioni sia esecutive che conservative, come se il bene non fosse mai stato soggetto all'atto dispositivo. Nell'ipotesi in cui sia avvenuta una seconda alienazione ad opera del terzo, che abbia a sua volta alienato ad altri il medesimo bene, la legge tutela alla pari creditore e terzo acquirente, sempre che si sia trattato di un acquisto a titolo oneroso e i terzi abbiano acquistato in buona fede.

Il creditore può domandare che siano dichiarati inefficaci nei suoi confronti gli atti di disposizione del patrimonio con i quali il debitore rechi pregiudizio alle sue ragioni quando concorrono le seguenti condizioni:

  1. che il debitore conoscesse il pregiudizio che l'atto arrecava alle ragioni del creditore o, trattandosi di atto anteriore al sorgere del credito, l'atto fosse dolosamente preordinato al fine di pregiudicarne il soddisfacimento;
  2. che, inoltre, trattandosi di atto a titolo oneroso, il terzo fosse consapevole del pregiudizio e, nel caso di atto anteriore al sorgere del credito, fosse partecipe della dolosa preordinazione.

Tuttavia, non è soggetto a revoca l'adempimento di un debito scaduto. Ancorché normativamente prevista soltanto per l'atto di adempimento in sé, l'esenzione dell'azione revocatoria per un debito scaduto va estesa anche all'ipotesi di alienazione di un bene eseguita dal debitore per reperire la provvista necessaria per lo specifico adempimento: naturalmente a condizione che tale alienazione rappresenti il solo mezzo per eseguire l'adempimento del debito scaduto. E' bene riflettere sul fatto che l'azione revocatoria ordinaria, a differenza di quella fallimentare, non si pone l'obiettivo di tutelare la par condicio creditorum, sicché l'ordinamento non persegue, nel caso di azione revocatoria ordinaria, l'esigenza di accordare la revoca all'eventuale creditore rimasto insoddisfatto in conseguenza dell'adempimento verso il creditore soddisfatto.

Insomma, se il debitore vende un bene di sua proprietà e con il ricavato paga il debito scaduto ad uno dei suoi creditori, un altro creditore insoddisfatto non può chiedere la revoca dell'atto di alienazione.

Quella appena riportata è la sintesi dei contenuti giuridici esposti dai giudici della Corte di cassazione nella sentenza 16793/15.

27 Settembre 2015 · Giorgio Martini




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