Esdebitazione fallimentare – la liberazione dai debiti dell’imprenditore fallito

Quando un imprenditore può essere considerato fallibile

Va innanzitutto chiarito che un imprenditore, per poter essere considerato "fallibile", deve possedere almeno uno dei seguenti requisiti:

  1. aver avuto, nei tre esercizi antecedenti la data di deposito della istanza di fallimento o dall'inizio dell'attività se di durata inferiore, un attivo patrimoniale di ammontare complessivo annuo superiore ad euro trecentomila;
  2. aver realizzato, nei tre esercizi precedenti, ricavi lordi per un ammontare complessivo annuo superiore ad euro duecentomila
  3. avere un ammontare di debiti, anche non scaduti, superiore ad euro cinquecentomila.

I soggetti che possono presentare istanza di esdebitazione

L'istituto dell'esdebitazione fallimentare non distingue il fallito in quanto imprenditore individuale dal fallito in quanto socio illimitatamente e solidalmente responsabile di una società fallita: l'unico requisito per l'ammissione al beneficio dell'esdebitazione è l'essere una persona fisica.

Pertanto, l'esdebitazione può essere richiesta da tutti coloro che sono falliti in proprio (con una ditta individuale) ma anche dal socio patrimonialmente responsabile, in modo illimitato e solidale, di una società di persone dichiarata fallita (società in nome collettivo e soci accomandatari di società in accomandita semplice).

Quando al debitore fallito può essere concesso il beneficio della liberazione dei debiti (esdebitazione)

L'imprenditore dichiarato fallito (o il socio patrimonialmente responsabile, in modo illimitato e solidale, di società di persone dichiarate fallite) è ammesso al beneficio della liberazione dai debiti residui nei confronti dei creditori non soddisfatti a condizione che:

  1. abbia cooperato con gli organi della procedura, fornendo tutte le informazioni e la documentazione utile all'accertamento del passivo e adoperandosi per il proficuo svolgimento delle operazioni;
  2. non abbia in alcun modo ritardato o contribuito a ritardare lo svolgimento della procedura;
  3. abbia consegnato al curatore la propria corrispondenza di ogni genere, inclusa quella elettronica, riguardante i rapporti compresi nel fallimento;
  4. non abbia beneficiato di altra esdebitazione nei dieci anni precedenti la richiesta;
  5. non abbia distratto l'attivo o esposto passività insussistenti, cagionato o aggravato il dissesto rendendo gravemente difficoltosa la ricostruzione del patrimonio e del movimento degli affari o fatto ricorso abusivo al credito;
  6. non sia stato condannato con sentenza passata in giudicato per bancarotta fraudolenta o per delitti contro l'economia pubblica, l'industria e il commercio, e altri delitti compiuti in connessione con l'esercizio dell'attività d'impresa, salvo che per tali reati sia intervenuta la riabilitazione. Se è in corso il procedimento penale per uno di tali reati, il tribunale sospende il procedimento fino all'esito di quello penale.

Tuttavia, anche se il debitore fallito soddisfa i requisiti appena elencati, l'esdebitazione non può essere concessa qualora non siano stati soddisfatti, neppure in parte, i creditori concorsuali.

In pratica, la procedura fallimentare deve essere stata chiusa a seguito della ripartizione di un attivo. In presenza di un riparto negativo, o quando non è possibile nemmeno far fronte ai costi della procedura (spese per il compenso del curatore e dei suoi assistenti), l'istanza per l'ammissione al beneficio dell'esdebitazione non è accoglibile.

E' poi rilevante, in tale contesto, anche la condotta assunta dall'imprenditore sottoposto a procedura fallimentare: risulta ostativo alla concessione del beneficio dell'esdebitazione, per esempio, l'aver rappresentato al curatore una situazione contabile dell'impresa fallita difforme dalla realtà (attraverso la distrazione dell'attivo o la presentazione di passività inesistenti). Oppure l'aver reso difficoltosa la ricostruzione del patrimonio e del movimento degli affari aziendali.

L'istanza di esdebitazione deve essere presentata entro un anno dalla chiusura del fallimento.

Quali sono i debiti da cui il debitore fallito, cui è stato concesso il beneficio dell'esdebitazione, non può comunque liberarsi

Con l'accoglimento dell'istanza di esdebitazione, il Tribunale adito dichiara inesigibili, nei confronti del debitore già dichiarato fallito, i debiti non soddisfatti integralmente. L'inesigibilità si estende anche ai debiti sorti anteriormente all'apertura della procedura di fallimento per i quali i creditori non abbiano presentato la domanda di ammissione al passivo. In tal caso, tuttavia, l'esdebitazione opera per la sola eccedenza alla percentuale attribuita ai creditori della stessa tipologia (privilegiati o chirografari) dalla procedura fallimentare. In altre parole, l'imprenditore ammesso al beneficio dell'esdebitazione resta obbligato con i creditori che non abbiano ritenuto di insinuarsi al passivo per l'importo percentuale attribuito ai creditori insinuatisi.

Restano esclusi, comunque, dall'esdebitazione:

  1. gli obblighi di mantenimento e alimentari e comunque le obbligazioni derivanti da rapporti estranei all'esercizio dell'impresa;
  2. i debiti per il risarcimento dei danni da fatto illecito extracontrattuale nonché le sanzioni penali ed amministrative di carattere pecuniario che non siano accessorie a debiti estinti.

Dunque, l’esdebitazione, quando accordata al debitore fallito, ha effetto non solo nei confronti dei creditori che avevano presentato domanda di ammissione al passivo, ma anche, pur con qualche limitato residuo, nei confronti dei creditori che non avevano presentato tale domanda, pur potendolo fare. In altri termini, nell’esdebitazione risultano inclusi i debiti anteriori alla procedura di fallimento ma relativi a creditori non insinuatisi al passivo fallimentare.

Tuttavia, restano esclusi dall’esdebitazione, anche se relativi all’attività per la quale è stato dichiarato il fallimento, i crediti accertati (e quindi divenuti esigibili) dopo che siano decorsi dodici mesi dal deposito del decreto di esecutività dello stato passivo, laddove non è più possibile l’insinuazione, nemmeno se il ritardo è dipeso da cause non imputabili al creditore (rientrano spesso, in questa fattispecie, i crediti erariali e contributivi). La notifica al curatore fallimentare ha, in questo caso, il solo scopo di interrompere il termine di prescrizione del credito.

21 Settembre 2014 · Loredana Pavolini


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