Rimborso parziale dei crediti – La valutazione discrezionale del giudice stabilisce se il fallito ha diritto alla esdebitazione
La legge fallimentare prevede che l'esdebitazione non possa essere concessa qualora non siano stati soddisfatti, neppure in parte, i creditori concorsuali.
Il riferimento alla soddisfazione, almeno parziale, dei creditori concorsuali attribuisce al giudice di merito un ambito di valutazione discrezionale circa la portata effettivamente satisfattiva delle ripartizioni parziali. E, infatti, la parzialità può essere riferita non solo al numero dei creditori soddisfatti, sul totale di quelli ammessi, ma anche alla percentuale di pagamento dei singoli crediti.
Con la conseguenza che si sconta una inevitabile valutazione, appunto discrezionale, sulla idoneità della percentuale ottenuta dai creditori per aver diritto alla esdebitazione.
Spetta solo al giudice di merito, secondo il suo prudente apprezzamento, una valutazione comparativa di tale consistenza rispetto a quanto complessivamente dovuto.
Questo il parere autorevole dei giudici della Corte di cassazione espresso nella sentenza 17386/15.
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