Esdebitazione e fallimento del debitore consumatore – pillole del decreto legge sulla liberazione dai debiti

Esdebitazione e fallimento del debitore consumatore » Ammissibilità alla procedura

Il debitore consumatore (non professionista) in stato di sovraindebitamento può proporre ai creditori un accordo di ristrutturazione dei debiti e di rimborso dei crediti sulla base di un piano che preveda scadenze e modalità di pagamento ed indichi le modalità per la liquidazione dei beni ancora eventualmente posseduti.

E’ addirittura possibile prevedere che i crediti garantiti ipoteca possono non essere soddisfatti integralmente, allorché ne sia assicurato il pagamento in misura non inferiore a quella realizzabile al valore di mercato dei beni ipotecati.

Va tuttavia evidenziato che per quanto attiene i tributi che costituiscono risorse proprie dell'Unione europea, l’imposta sul valore aggiunto (IVA) e le ritenute operate e non versate dal sostituto d'imposta, il piano può prevedere esclusivamente la dilazione del pagamento.

Il piano di ristrutturazione dei debiti può anche prevedere l’affidamento del patrimonio del debitore ad un gestore per la liquidazione, la custodia e la distribuzione del ricavato ai creditori.

Esdebitazione e fallimento del debitore consumatore » Formulazione e presentazione della proposta di accordo

La proposta di accordo presentata dal debitore consumatore (piano del consumatore) prevede la ristrutturazione dei debiti ed il rimborso dei crediti anche mediante cessione dei crediti futuri.

La proposta non è ammissibile quando il debitore, anche consumatore, sia già soggetto a procedure concorsuali diverse da quelle regolate dal presente decreto; abbia già fatto ricorso, nei precedenti cinque anni, alle norme previste dallo stesso decreto; abbia già subito, per cause a lui imputabili, l'impugnazione e la risoluzione di un precedente accordo o la revoca e la cessazione degli effetti dell'omologazione di un piano di ristrutturazione presentato sempre frundo delle norma previste nel decreto;  abbia fornito documentazione che non consente di ricostruire compiutamente la sua situazione economica e patrimoniale.

Qualora i beni e i redditi del debitore non siano sufficienti a garantire la fattibilita’ dell'accordo, la proposta può essere sottoscritta da uno o piu’ terzi che consentono il conferimento, anche in garanzia, di redditi o beni sufficienti per assicurarne l’attuabilità.

Unitamente alla proposta devono essere depositati, presso il Tribunale, l’elenco di tutti i creditori, con l’indicazione delle somme dovute, di tutti i beni del debitore e degli eventuali atti di disposizione compiuti negli ultimi cinque anni, corredati delle dichiarazioni dei redditi degli ultimi tre anni e dell'attestazione sulla fattibilita’ del piano, nonche’ l’elenco delle spese correnti necessarie al sostentamento suo e della sua famiglia, previa indicazione della composizione del nucleo familiare corredata del certificato dello stato di famiglia.

Alla proposta di piano del consumatore deve essere allegata una relazione particolareggiata dell'organismo di composizione della crisi che deve contenere:

    1. l’indicazione delle cause dell'indebitamento e della diligenza impiegata dal consumatore nell’assumere volontariamente le obbligazioni;
    2. l’esposizione delle ragioni dell'incapacità del debitore di adempiere le obbligazioni assunte;
    3. il resoconto sulla solvibilità del consumatore negli ultimi cinque anni;
    4. l’indicazione della eventuale esistenza di atti del debitore impugnati dai creditori;
    5. il giudizio sulla completezza e attendibilità della documentazione depositata dal consumatore a corredo della proposta, nonché sulla probabile convenienza del piano rispetto all'alternativa liquidatoria.

Il giudice, se la proposta soddisfa i requisiti, fissa immediatamente con decreto l’udienza, e provvede a comunicarla ai creditori. Fino al momento in cui l'eventuale provvedimento di omologazione diventa definitivo  le prescrizioni rimangono sospese e le decadenze non si verificano.

A questo punto, i creditori possono far pervenire,  all'organismo di composizione della crisi, dichiarazione sottoscritta del proprio consenso alla proposta. Ai fini dell'omologazione è necessario che l’accordo sia raggiunto con i creditori rappresentanti almeno il sessanta per cento dei crediti. Non hanno diritto di esprimersi sulla proposta e non sono computati ai fini del raggiungimento della maggioranza il coniuge del debitore, i suoi parenti e affini fino al quarto grado, i cessionari o aggiudicatari dei loro crediti da meno di un anno prima della proposta.

Va evidenziato che l’accordo non pregiudica i diritti dei creditori nei confronti dei coobbligati, fideiussori del debitore e obbligati in via di regresso né esso determina la novazione delle obbligazioni.

L’accordo cessa, di diritto, di produrre effetti  se il debitore non esegue integralmente, entro novanta giorni dalle scadenze previste, i pagamenti dovuti secondo il piano alle amministrazioni pubbliche e agli enti gestori di forme di previdenza e assistenza obbligatorie. L’accordo è altresì revocato se risultano compiuti durante la procedura atti diretti a frodare le ragioni dei creditori. Il giudice provvede d’ufficio con decreto reclamabile, ai sensi dell'articolo 739 del codice di procedura civile, innanzi al tribunale e del collegio non può far parte il giudice che lo ha pronunciato.

Esdebitazione e fallimento del debitore consumatore » Quando viene raggiunto l'accordo con i creditori

Quando il debitore trova l'accordo con i suoi creditori, l’organismo di composizione della crisi trasmette a tutti i creditori una relazione sui consensi espressi e sul raggiungimento della percentuale di approvazione del piano, allegando il testo dell'accordo stesso. Nei dieci giorni successivi al ricevimento della relazione, i creditori possono sollevare le eventuali contestazioni. Decorso tale ultimo termine, l’organismo di composizione della crisi trasmette al giudice la relazione, allegando le contestazioni ricevute, nonche’ un’attestazione definitiva sulla fattibilita’ del piano.

Il giudice omologa l’accordo e ne dispone l’immediata pubblicazione. L’accordo omologato è obbligatorio per tutti i creditori anteriori alla data di pubblicazione. Dalla data dell'omologazione del piano i creditori con causa o titolo anteriore non possono iniziare o proseguire azioni esecutive individuali. Ad iniziativa dei medesimi creditori non possono essere iniziate o proseguite azioni cautelari né acquistati diritti di prelazione sul patrimonio del debitore che ha presentato la proposta di piano.

Naturalmente, gli effetti della'ccordo vengono meno in caso di mancato pagamento dei titolari di crediti impignorabili. L’accertamento del mancato pagamento di tali crediti è chiesto al tribunale.

Se per la soddisfazione dei crediti sono utilizzati beni sottoposti a pignoramento ovvero se previsto dall'accordo o dal piano del consumatore, il giudice, su proposta dell'organismo di composizione della crisi, nomina un liquidatore.

Esdebitazione e fallimento del debitore consumatore » Impugnazione e risoluzione dell'accordo

L’accordo puo’ essere annullato dal tribunale su istanza di ogni creditore, in contraddittorio con il debitore, quando è stato dolosamente, o con colpa grave, aumentato o diminuito il passivo, ovvero sottratta o dissimulata una parte rilevante dell'attivo ovvero dolosamente simulate attivita’ inesistenti. Non è ammessa alcuna altra azione di annullamento.

Ciascun  creditore puo’ chiedere al tribunale la risoluzione dell'accordo  se il proponente non adempie  agli obblighi da esso  derivanti, se le garanzie promesse non vengono costituite o se l’esecuzione dell'accordo diviene impossibile per ragioni non imputabili al debitore .

Esdebitazione e fallimento del debitore consumatore » Liquidazione del patrimonio del debitore

Come abbiamo già accennato, il debitore, in stato di sovraindebitamento può chiedere la liquidazione di tutti i suoi beni per rendere fattibile l'accordo con i creditori.

Ma, non sono compresi nella richiesta di liquidazione i crediti impignorabili ai sensi dell'articolo 545 del codice di procedura civile; i crediti aventi carattere alimentare e di mantenimento, gli stipendi, pensioni, salari e ciò che il debitore guadagna con la sua attività, nei limiti di quanto occorra al mantenimento suo e della sua famiglia indicati dal giudice;  frutti derivanti dall'usufrutto legale sui beni dei figli, i beni costituiti in fondo patrimoniale e i frutti di essi.

Esdebitazione e fallimento del debitore consumatore » La liberazione dai debiti passati

L’esdebitazione è esclusa

  1. quando il sovraindebitamento del debitore è imputabile ad un ricorso al credito colposo e sproporzionato rispetto alle sue capacità patrimoniali;
  2. quando il debitore, nei cinque anni precedenti l’apertura della liquidazione o nel corso della stessa, ha posto in essere atti in frode ai creditori, pagamenti o altri atti dispositivi del proprio patrimonio, ovvero simulazioni di titoli di prelazione, allo scopo di favorire alcuni creditori a danno di altri.

Il debitore consumatore è ammesso al beneficio della liberazione dei debiti residui nei confronti dei creditori non rimborsati a condizione che:

    1. abbia cooperato al regolare ed efficace svolgimento della procedura, fornendo tutte le informazioni e la documentazione utili, nonché adoperandosi per il proficuo svolgimento delle operazioni;
    2. non abbia in alcun modo ritardato o contribuito a ritardare lo svolgimento della procedura;
    3. non abbia beneficiato di altra esdebitazione negli otto anni precedenti la domanda;
    4. non sia stato condannato, con sentenza passata in giudicato, per uno dei reati previsti dall'articolo 16;
    5. abbia svolto, nei quattro anni di cui all'articolo 14-undecies, un’attività produttiva di reddito adeguata rispetto alle proprie competenze e alla situazione di mercato o, in ogni caso, abbia cercato un’occupazione e non abbia rifiutato, senza giustificato motivo, proposte di impiego;
    6.  siano stati soddisfatti, almeno in parte, i creditori per titolo e causa anteriore al decreto di apertura della liquidazione.

L’esdebitazione non opera:

  1. per i debiti derivanti da obblighi di mantenimento e alimentari;
  2. per i debiti da risarcimento dei danni da fatto illecito extracontrattuale, nonché per le sanzioni penali ed amministrative di carattere pecuniario che non siano accessorie a debiti estinti;
  3. per i debiti fiscali che, pur avendo causa anteriore al decreto di apertura delle procedure di cui alle sezioni prima e seconda del presente capo, sono stati successivamente accertati in ragione della sopravvenuta conoscenza di nuovi elementi.

Il giudice, con decreto adottato su ricorso del debitore interessato, presentato entro l’anno successivo alla chiusura della liquidazione, sentiti i creditori non integralmente soddisfatti e verificate le condizioni di cui ai commi 1 e 2, dichiara inesigibili nei suoi confronti i crediti non soddisfatti integralmente. I creditori non integralmente soddisfatti possono proporre reclamo ai sensi dell'articolo 739 del codice di procedura civile di fronte al tribunale e del collegio non fa parte il giudice che ha emesso il decreto.

Il provvedimento di esdebitazione è revocabile in ogni momento, su istanza dei creditori, se risulta:

    1. che è stato concesso nonostante  il debitore, nei cinque anni precedenti l’apertura della liquidazione o nel corso della stessa, abbia posto in essere atti in frode ai creditori, pagamenti o altri atti dispositivi del proprio patrimonio, ovvero simulazioni di titoli di prelazione, allo scopo di favorire alcuni creditori a danno di altri.
    2. che è stato dolosamente o con colpa grave aumentato o diminuito il passivo, ovvero sottratta o dissimulata una parte rilevante dell'attivo ovvero simulate attività inesistenti.

Esdebitazione e fallimento del debitore consumatore » Sanzioni

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, è punito con la reclusione da sei mesi a due anni e con la multa da 1.000 a 50.000 euro il debitore che:

    1. al fine di ottenere l’accesso alla procedura di composizione della crisi di cui alla sezione prima del presente capo aumenta o diminuisce il passivo ovvero sottrae o dissimula una parte rilevante dell'attivo ovvero dolosamente simula attività inesistenti;
    2. al fine di ottenere l’accesso alle procedure di cui alle sezioni prima e seconda del presente capo, produce documentazione contraffatta o alterata, ovvero sottrae, occulta o distrugge, in tutto o in parte, la documentazione relativa alla propria situazione debitoria ovvero la propria documentazione contabile;
    3. omette l’indicazione di beni nell’inventario di cui all'articolo 14-ter, comma 3;
    4. nel corso della procedura di cui alla sezione prima del presente capo, effettua pagamenti in violazione dell'accordo o del piano del consumatore;
    5. dopo il deposito della proposta di accordo o di piano del consumatore, e per tutta la durata della procedura, aggrava la sua posizione debitoria;
    6. intenzionalmente non rispetta i contenuti dell'accordo o del piano del consumatore.

2. Il componente dell'organismo di composizione della crisi, ovvero il professionista che rende false attestazioni in ordine alla veridicità dei dati contenuti nella proposta o nei documenti ad essa allegati, alla fattibilità del piano, ovvero nella relazione da sottoporre al giudice, è punito con la reclusione da uno a tre anni e con la multa da 1.000 a 50.000 euro.

3. La stessa pena  si applica al componente dell'organismo di composizione della crisi, ovvero al professionista che cagiona danno ai creditori omettendo o rifiutando senza giustificato motivo un atto del suo ufficio.

16 Ottobre 2012 · Genny Manfredi


Commenti e domande

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11 risposte a “Esdebitazione e fallimento del debitore consumatore – pillole del decreto legge sulla liberazione dai debiti”

  1. sio ha detto:

    Salve, ho letto sul vostro blog che le mule dell’ATM Milano dovrebbero cadere in prescrizione entro 5 anni e non 10, volevo assicurarmi di questa cosa e chiedervi,
    ho ricevuto una raccomandata dopo tre anni, non sono stata io a firmarla ma mia madre a suo nome, in seguito non ho pagato la muta e ho scritto all’ufficio informazioni dell’ ATM, mi hanno comunicato che non solo ho questa multa ma altre tre, ora questa comunicazione via e-mail è valida per interrompere il periodo di prescrizione e si riparte da qui o non è considerata valida. Cosa dovrei fare? attendere le altre tre raccomandate, non ritirarle aspettano che passi il tempo che vadano in prescrizione, mi sembra troppo semplice. Per la prima multa posso avvalermi del fatto che non sapevo di averla ricevuta visto che la firma è di madre o visto cè sempre il problema della mail? (non posso nemmeno contestare le altre tre visto che non sono in posseso dei dati, nella mail cè l’importo il n. e il termine) grazie in anticipo

    • Annapaola Ferri ha detto:

      Se la sua non è una casella di posta certificata (PEC), le comunicazioni che vi riceve sono puramente informali e non possono essere considerate come la notifica di un atto.

      Per quanto attiene la raccomandata firmata da sua madre, invece, la notifica deve ritenersi correttamente perfezionata.

  2. Michele Esposito ha detto:

    Buonasera, sito davvero interessante e completo.
    Ho una domanda e spero di poter ricevere il vostro cortese riscontro: la Banca nel 12/2005 ha passato a perdita un credito che vantava nei miei confronti. Oggi, 8 gennaio 2013, dopo 7 anni, ricevo un’intimazione a pagare entro 10 giorni pena il ricorso alle vie legati e minaccia di pignoramento del quinto dello stipendio. Il debito non si è prescritto? Loro hanno ottenuto benefici fiscali dal passaggio a perdita del debito, e dopo tutto questo tempo si rifanno sotto. La prescrizione del debito non è 5 anni? non vi è una perdita del loro diritto se passano il credito in perdita? Questa info mi risulta dalla Centrale Rischi della Banca d’Italia. grazie per il vostro riscontro.

    • I crediti bancari hanno prescrizione decennale. Prima di dichiarare inesigibile un credito bisogna tentarne il recupero. Il passaggio a perdita di importi per i quali si valuta problematico il rimborso è una misura prudenziale ed attiene alla trasparenza del bilancio. La detraibilità fiscale si consegue solo dopo tentativi effettuati dalla banca, in sede stragiudiziale o giudiziale, di rientrare degli importi affidati o erogati. In tale contesto si inquadra, molto probabilmente, la richiesta che le è pervenuta.

  3. pilota70 ha detto:

    vorrei porre un mio problema grave, nel 2011 ho avuto delle insolvenze con la mia banca la bnl., avevo ben 8 rate di mutuo arretrate dopo aver trovato un accordo con la banca e aver stipulato un piano di rientro le rate sono state recuperate ed ora con la banca fila tutto liscio da circa un anno, però nel frattempo la bnl mi ha segnalato al crif quindi nessuno più mi fa credito neanche per un fido, le mie domande sono le seguenti 1) come posso farmi cancellare dal crif 2) può la bnl riabilitare il mio nome visto che l insolvenza si è risolta 3) come mai la stessa banca non mi concede più neanche il fido dopo che io ho dimostrato pagando il tutto la massima fiducia e per finire vorrei un consiglio da parte vostra grazie infinite

  4. pilota70 ha detto:

    vorrei spiegare con parole povere la mia situazione forse gravissima o forse no,ho un lavoro a tempo indeterminato e ho impegnato 1/5 dello stipendio 4 anni fa con una finanziaria., ora mi è successo che a giugno di quest anno mi è arrivato un atto di precetto dal tribunale di milano di un pignoramento del 1/5 dello stipendio e la causa ce lo ad aprile però nel frattempo il mio datore di lavoro sono già 7 mesi che mi trattiene una seconda cessione senza essere andati davanti a nessun giudice ., nel frattempo io avrei pensato di contattare il mio creditore e offrirgli un recupero a stralcio visto che il mio datore di lavoro ha gia in mano quasi 2000 euro però mi dice che finche non si va in causa lui li mette via per poi darli al creditore. LE mie domande sono le seguenti: 1) PUò il mio datore di lavoro togliermi una seconda cessione del 1/5 senza ordine del giudice ma solo con l atto di procetto, 2) posso prendermi la somma che da giugno mi trattiene e usarla a fare un rientro a stralcio col mio creditore che secondo me è la cosa migliore da fare 3) se la risposta è si sulla mia prima domanda come faccio io a mantenere la mia famiglia con 2 cessioni in corso grazie della vostra disponibilità.

    • Ludmilla Karadzic ha detto:

      Per crediti ordinari (la finanziaria) è ammesso un solo pignoramento del 20% sullo stipendio. Il secondo creditore chi è? Se si tratta di Equitalia o altri concessionari per l’esazione di tributi non pagati o pagati parzialmente (crediti speciali), il secondo pignoramento è ammesso (anche se la quota del 20% è applicabile solo a stipendio percepito dal debitore, al netto delle ritenute di legge, superiore ai 5000 euro). Se si tratta dell’ex coniuge che vanta crediti alimentari o di mantenimento assegnati dl giudice in sede di separazione o divorzio, la quota pignorata può aggiungersi a quella preesistente per un 30% dello stipendio, nel suo caso (i due pignoramenti, ordinario e per crediti alimentari, non possono superare, insieme, il 50% dello stipendio netto).

      Lei non precisa la tipologia del debito per cui è in causa. Se il nuovo creditore procedente è una banca o un privato, egli dovrà attendere che il primo creditore procedente (la finanziaria) veda l’intero debito rimborsato con la trattenuta del quinto già applicata; solo a questo punto potrà ottenere soddisfazione (tramite il perpetuarsi della trattenuta che andrà a suo favore). In questa seconda ipotesi deve fermare il suo datore di lavoro, che sembra voler assumere un atteggiamento “più realista del re” (tanto i soldi che consegna al secondo creditore non sono i suoi). Il suo datore di lavoro rischia di doverle rifondere i soldi restituiti con troppa generosità e di riprenderseli a “babbo morto” (quando il rimborso verso la prima finanziaria sarà concluso).

  5. lullaby682 ha detto:

    Buonasera,
    mi ritrovo in una situazione di sovraindebitamento.
    Finora ho sempre pagato tutto e mai in ritardo, il crif è “pulito”.
    Utilizzo, quando proprio nn riesco a “campare” lo sconfinamento di fido della banca, con i dovuti interessi poi applicati.
    Ho letto quanto dal nuovo DL per l’azzeramento dei debiti.
    Una informazione : non possiedo proprietà, con mia madre pensionata al minimo siamo affittuarie di appartamento enpam.
    Possiedo solo una utilitaria, niente altro.
    Non ho garanti per i miei prestiti. Me ne hanno concessi anche piu’ di quanti me ne potevano concedere visto il reddito.
    Sono dipendente a tempo indeterminato, non ho mai utilizzato cessione del quinto o trattenute sulla busta paga.
    Posso procedere a richiedere a fare una richiesta come da nuovo DL? oppure occorrono garanzie da offrire?
    grazie per il vs aiuto, sono sinceramente quasi disperata. Meno male che ho il lavoro !
    Un saluto cordiale

    • Annapaola Ferri ha detto:

      La procedura di concordato ed esdebitazione per i debitori consumatori non professionisti può avere un senso se si ritiene di potere, nel futuro, acquisire beni immobili (ad esempio eredità) o se si vuole avviare un’attività senza correre il rischio di vedersi pignorati dai creditori conti correnti e mezzi ad essa funzionali.

      Quando non sussistono questi scenari, e mi riferisco nello specifico alla sua situazione economico patrimoniale, la cosa migliore da fare è sospendere il rimborso dei debiti. I creditori potranno chiedere il pignoramento dello stipendio e dalla sua busta paga verrà così trattenuto, alla fonte, il 20% dello stipendio netto. Un solo 20% per tutti i creditori, procedenti ed intervenuti, che dovranno pazientemente attendere in sequenza il rimborso del debito di chi si è mosso giudizialmente prima.

      Inoltre, i creditori, in attesa del rimborso tramite pignoramento del quinto, dovranno augurarsi che la sua vita, biologica e lavorativa, sia la più lunga possibile. Avere così tanti fans, di questi tempi, non è poco, anche ricordando le famose parole di Peppino De Filippo None è vero, ma ci credo …

    • lullaby682 ha detto:

      Gent.ma Annapaola,
      La ringrazio infinitamente per la Sua risposta.
      Come dovrei procedere per attivare la sospensione del pagamento dei debiti ( uno è con la banca con cui ho il c/c, l’altro con una soc. finanziaria e 2 per carte revolving)? Si fa una espressa richiesta/comunicazione attraverso quale organo od associazione?
      Questo mi porrà nella “lista dei cattivi pagatori”? Finora pur dissanguata ho pagato sempre tutto senza ritardi….
      Al momento volevo procedere con un consolidamento attraverso la banca ove ho il conto corrente…ma questo significherebbe allungare i tempi di indebitamento…( ora ho l’ultima rata di uno al 2016 e l’altra al 2017…le revolving, non utilizzandole quanto prima…circa 4000 euro)…
      grazie infinite e buon lavoro
      Sabrina

    • Annapaola Ferri ha detto:

      I pagamenti non più sostenibili si interrompono e basta. Non c’è bisogno di ulteriori comunicazioni. Il creditore attiverà le azioni di riscossione coattiva che riterrà più funzionali al recupero dei prestiti erogati.

      Nella lista dei cattivi pagatori ci si finisce anche per ritardo nel pagamento delle rate. E, certo, il debitore sottoposto ad esecuzione non può pretendere, nel futuro, di accedere ad ulteriori finanziamenti.

      Il pignoramento del quinto dello stipendio può guardarsi come una forma di consolidamento del debito di tipo coattivo. Coattivo nel senso che il debitore, quando nessuno accoglie le sue istanze di ristrutturazione del debito, smette di pagare e costringe i creditori, che intervengono giudizialmente, alla concessione di una rata unica, sostenibile (20% stipendio netto), per tutti i debiti assunti.

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