Equitalia: dalle cartelle esattoriali al pignoramento dello stipendio passando per il fermo amministrativo » Breve guida alla riscossione coattiva esattoriale

Equitalia: dalle cartelle esattoriali al pignoramento dello stipendio passando per il fermo amministrativo » Breve guida alla riscossione esattoriale

Breve guida alla riscossione e al pignoramento esattoriale, cominciando dalle cartelle esattoriali fino al pignoramento degli stipendi passando per il fermo amministrativo: tutto ciò che equitalia può, e non può fare, sottolineando le tutele del cittadino.

Nell'articolo che segue, vi forniremo una breve guida riguardante tutto ciò che concerne la riscossione esattoriale e le sue conseguenze.

Parleremo di:

Cosa fare quando si riceve una cartella esattoriale

Che cosa deve fare il cittadino/contribuente quando riceve una cartella esattoriale di equitalia: ecco tutte le opzioni disponibili.

Quando il cittadino riceve una cartella esattoriale ha tre opzioni:

Pagare

Si può effettuare il pagamento di una cartella esattoriale in due ipotesi:

Per quanto riguarda la rateazione, per importi fino a 50 mila euro si ottiene con una semplice richiesta.

Per importi oltre 50 mila euro Equitalia verifica la situazione di effettiva difficoltà economica del contribuente.

Annullamento cartella esattoriale

Può chiedere l'annullamento il contribuente che preferisce contestare al GIUDICE la richiesta di pagamento dell'ente creditore perchè la ritiene infondata.

Entro 60 giorni, infatti, si può presentare ricorso davanti l’autorità giudiziaria, per ottenere una sentenza che imponga all’ente creditore di annullare la sua richiesta di pagamento (c.d. “sgravio”).

Senza alcuna scadenza temporale, invece, si può chiedere direttamente all’ente di riesaminare la sua richiesta ed emettere lo “sgravio”. Si tratta di presentare la c.d. domanda di autotutela all’ente creditore.

Contestualmente alla prestazione del ricorso/domanda di autotutela, si può presentare domanda di sospensione della richiesta di pagamento.

Se il cittadino ha ricevuto una cartella ma ha già pagato le somme indicate o ha già ottenuto l'annullamento/sospensione da parte dell'ente o del giudice, può chiedere la sospensione della riscossione direttamente a Equitalia.

Chiedere informazioni

E' possibile rivolgersi ad equitalia attraverso:

Pagare una cartella esattoriale: riscossione e rateazione

Equitalia riscuote gli importi indicati nelle cartelle di pagamento per conto di vari enti creditori (Agenzia delle entrate, Inps, enti locali, ecc.).

Se vuoi pagare a rate, puoi farlo in modo semplice e veloce. Finchè sei in regola con i pagamenti a rate:

Quante rate si possono ottenere

Se ti trovi in difficoltà con il pagamento delle cartelle puoi ottenere un piano di rateizzazione fino a 6 anni (72 rate mensili).

L'importo minimo di ogni rata è 50 euro.

Puoi chiedere rate costanti, ma anche variabili e crescenti così all'inizio pagherai meno nella prospettiva di un miglioramento della tua situazione economica.

Se ti trovi in una comprovata e grave situazione di difficoltà legata alla congiuntura economica, per ragioni estranee alla tua responsabilità, puoi chiedere un piano straordinario di rateizzazione fino a 10 anni (120 rate mensili).

I criteri per ottenere un piano straordinario di rateizzazione sono stabiliti da un decreto del ministero dell'Economia e delle Finanze che fissa il numero di rate concedibili in base alla tua disponibilità economica.

Come fare richiesta e dove pagare

Per debiti fino a 50 mila euro puoi ottenere con facilità un piano fino a 72 rate. Ti basta compilare il modulo che trovi sul sito dell'agente della riscossione e agli sportelli di Equitalia.

Puoi inviare il modulo online dall'Area riservata del sito, presentarlo allo sportello oppure spedirlo tramite raccomandata con ricevuta di ritorno.

Se invece il tuo debito è superiore a 50 mila euro, tenendo conto anche dell'importo residuo di eventuali altre dilazioni in corso, devi presentare i documenti che dimostrino il tuo stato di difficoltà.

Per avere più di 72 rate devi comunque dimostrare di avere i requisiti per i piani straordinari.

Equitalia, dopo aver ricevuto e approvato la tua richiesta, ti invia il piano di rateizzazione e, periodicamente, i bollettini da utilizzare nei canali di pagamento indicati (sportelli e sito di Equitalia, banche, poste, tabaccai, ricevitorie Sisal e Lottomatica).

Ulteriori difficoltà

Se la tua situazione economica peggiora e non ce la fai a sostenere il pagamento delle rate stabilite nel piano ordinario o in quello straordinario, puoi chiedere di prorogare il periodo della dilazione
fino a un massimo di ulteriori 6 anni.

Nel caso in cui vi siano le condizioni previste per i piani straordinari, puoi prorogare il periodo della rateizzazione fino a un massimo di 10 anni.

Altre informazioni

Puoi pagare le rate anche con la domiciliazione sul tuo conto corrente, così ogni mese non devi preoccuparti della scadenza In presenza di una sospensione giudiziale o amministrativa, puoi interrompere i pagamenti delle rate, limitatamente ai tributi interessati, per tutta la durata del provvedimento.

Per i nuovi piani concessi a partire dal 22 ottobre 2015, la decadenza dalla rateizzazione si verifica se non paghi 5 rate, anche non consecutive.

Se saldi l'importo delle rate scadute, hai però l'opportunità di chiedere a Equitalia un nuovo piano di dilazione e di riprendere i pagamenti.

Quando ritieni di non dover pagare la cartella esattoriale: guida alla sospensione

Equitalia notica ai cittadini le cartelle per conto di vari enti creditori (Agenzia delle entrate, Inps, enti locali, ecc.).

Se ritieni di non dover pagare gli importi richiesti, puoi difendere le tue ragioni con facilità.

Grazie all'assistenza di Equitalia puoi chiedere di sospendere la riscossione e di avere risposta in tempi certi.

In quali casi puoi sospendere la riscossione

Puoi chiedere direttamente a noi la sospensione della riscossione degli importi indicati in una cartella, o in ogni altro atto noticato da Equitalia, se le somme richieste dall'ente creditore sono state interessate da:

Come e dove presentare la domanda

È suciente compilare il modulo, che trovi allo sportello o sul sito e spiegare i motivi per cui non devi pagare.

Alla richiesta va allegata la documentazione in tuo possesso, ad esempio la ricevuta che attesta il pagamento già avvenuto, il provvedimento di sgravio o la sentenza a te favorevole.

Puoi presentare la domanda allo sportello di Equitalia oppure online con il servizio "Sospensione" che trovi nell'area Cittadini o nell'area Imprese del sito internet di Equitalia.

In alternativa puoi inviare la richiesta tramite raccomandata con ricevuta di ritorno ai recapiti che trovi indicati nella cartella, oppure via e-mail agli indirizzi indicati nel modulo.

Risposta in tempi certi dell'ente creditore

Ricevuta la domanda completa di tutta la documentazione, Equitalia sospende immediatamente l'attività di riscossione e chiede una verica all'ente creditore che dovrà darti un riscontro entro 220 giorni.

Nel frattempo la riscossione rimane sospesa.
Se i documenti inviati non sono idonei a dimostrare che il pagamento non è dovuto, l'ente creditore ti informa del rigetto della richiesta che hai presentato e comunica a Equitalia di riprendere le attività di riscossione.

La domanda non è reiterabile e va presentata, a pena di decadenza, entro 60 giorni da quando Equitalia ti ha notificato la cartella o altri atti di riscossione.

Nei casi di pagamento già effettuato, sgravio, prescrizione o decadenza, se entro 220 giorni non ricevi alcuna risposta dall'ente creditore, le somme richieste non saranno più dovute.

Verifica della propria situazione con equitalia con l'estratto conto online

Con il servizio Estratto conto sul sito internet di Equitalia puoi verificare, comodamente dal tuo pc, se hai qualcosa da pagare.

L'Estratto conto è un servizio sempre attivo e contiene informazioni a partire dall'anno 2000 fino a oggi.

Inoltre, se vuoi saldare il tuo debito, grazie all'Estratto conto puoi fare tutto online.

Chiavi d'accesso

Puoi accedere al servizio utilizzando le credenziali (nome utente e password) fornite dall'Inps.

Per l'utenza Inps dovrai invece andare sul sito ed entrare nell'area "Servizi online" alla voce "Il Pin online".

Puoi accedere all'Estratto conto anche con la Carta Nazionale dei Servizi.

Verifica la tua situazione

Collegandoti dal tuo pc al servizio "Estratto conto" presente nella homepage del sito Equitalia, puoi sapere se ci sono cartelle da pagare e conoscere il dettaglio dei singoli tributi.

Inoltre avrai una chiara ripartizione degli interessi e delle altre spese.

Hai anche la possibilità di controllare il piano di dilazione in corso con le relative rate e verificare la presenza e il tipo di provvedimenti emessi (sgravi, sospensioni, ipoteche, fermi amministrativi ecc).

Paga online

Se dopo aver controllato il tuo Estratto conto decidi di pagare quanto dovuto, puoi farlo con pochi clic.

Devi selezionare le cartelle e creare il codice Rav (una serie numerica che identifica il pagamento), che potrai utilizzare per pagare sul sito di Equitalia nella sezione "Paga online" oppure tramite il tuo servizio di home banking.

Fermo amministrativo auto e ipoteca immobile

Trascorsi 60 giorni dalla notifica della cartella, se il contribuente non ha provveduto a pagare a rateizzare o non è intervenuto un provvedimento di sospensione o annullamento del debito, Equitalia è tenuta per legge a compiere ulteriori azioni per riscuotere gli importi richiesti dagli enti creditori (Agenzia delle Entrate, Inps, Comuni ecc).

Le procedure che è possibile attivare, a garanzia delle somme non pagate, sono il fermo amministrativo e l'ipoteca, sempre precedute in tempo utile da appositi avvisi e comunicazioni.

Niente fermo amministrativo se l'auto serve per lavoro

Equitalia può disporre il blocco dei veicoli intestati al debitore tramite iscrizione del fermo amministrativo nel Pubblico Registro Automobilistico (le cosiddette ganasce fiscali).

Prima di procedere Equitalia invia un preavviso di 30 giorni per consentire al contribuente di avere ulteriore tempo per decidere come regolarizzare la sua posizione.

Nessun fermo invece può essere iscritto se si dimostra che il veicolo è necessario per lo svolgimento della professione dell'attività di impresa oppure è utilizzato per finalità assistenziali.

Ipoteca debiti rilevanti

Per i debiti più rilevanti complessivamente superiori a 20 mila euro, Equitalia può iscrivere ipoteca su un bene immobile.

Anche in questo caso sarà inviato un preavviso di 30 giorni durante i quali il contribuente potrà decidere come regolarizzare la sua posizione.

Equitalia non può pignorare e vendere all'asta la prima e unica casa di proprietà dove il debitore abita e ha stabilito la propria residenza, purché non si tratti di un immobile di lusso.

Per gli altri immobili il pignoramento è possibile solo in presenza di debiti superiori a 120 mila euro.

Ultimo avviso

Dopo un anno dalla notifica della cartella senza che siano state attivate procedure, Equitalia è tenuta a inviare un avviso di intimazione.

Dalla data di notifica il contribuente ha 5 giorni di tempo per pagare il debito, rateizzare oppure chiedere la sospensione della riscossione nei casi previsti dalla legge.

Scaduto questo termine, Equitalia potrà attivare le procedure non ancora intraprese per il recupero degli importi non versati.

Pignoramenti di equitalia: immobiliare stipendi pensioni e presso terzi

Equitalia è tenuta a compiere le azioni previste dalla legge per recuperare quanto dovuto agli enti creditori (Agenzia delle Entrate, Inps, Comuni, ecc).

Può procedere al pignoramento quando il contribuente, dopo aver ricevuto la cartella, gli avvisi e i successivi solleciti non ha provveduto a pagare o rateizzare gli importi dovuti nei tempi previsti.

Prima di procedere Equitalia invierà comunque le dovute comunicazioni.

Impignorabilità prima casa

La legge prevede la possibilità di procedere al pignoramento dei beni mobili e immobili e alla vendita all'asta.

Tuttavia per i contribuenti sono previste ampie tutele.

Equitalia non può mai procedere al pignoramento della prima e unica casa di proprietà dove il debitore abita e ha stabilito la propria residenza, purché non si tratti di un immobile di lusso.

Per gli altri immobili il pignoramento è possibile solo in presenza di debiti superiori a 120 mila euro e dopo che sono trascorsi 6 mesi dall'iscrizione di ipoteca.

D'intesa con Equitalia il contribuente può vendere l'immobile pignorato o ipotecato.

In questo caso l'intero ricavato sarà versato direttamente a Equitalia che utilizzerà l'importo per il pagamento del debito e restituirà al contribuente l'eventuale somma eccedente.

Stipendi e pensioni

Nel caso di pignoramento di stipendio o pensione, la quota pignorabile procede per gradi per salvaguardare le necessità dei contribuenti con meno disponibilità economica.

Si parte da un decimo per stipendi/pensioni fino a 2.500 euro, pertanto l'importo pignorabile è al massimo 250 euro al mese.

Se lo stipendio o la pensione sono più elevati, allora aumenta anche la quota pignorabile (un settimo per importi compresi tra 2.500 e 5.000 euro fino ad arrivare a un massimo di un quinto se si superano i 5 mila euro mensili).

Conti correnti pignoramento terzi

Il pignoramento può essere effettuato anche sulle somme depositate sul conto corrente, ma senza includere l'ultimo stipendio o pensione che resta sempre disponibile per qualsiasi necessità del debitore.

C'è poi un'altra modalità di recupero stabilita dalla legge, il cosiddetto pignoramento presso terzi: Equitalia può esigere il pagamento non rivolgendosi direttamente al debitore ma a un soggetto terzo che a sua volta è debitore del contribuente moroso.

Ad esempio Equitalia può pignorare le somme che una ditta deve pagare a un proprio fornitore qualora quest'ultimo abbia cartelle in sospeso.

18 Febbraio 2016 · Andrea Ricciardi




Commenti e domande

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4 risposte a “Equitalia: dalle cartelle esattoriali al pignoramento dello stipendio passando per il fermo amministrativo » Breve guida alla riscossione coattiva esattoriale”

  1. Dyana ha detto:

    se è già stato fatto fermo amministrativo e ipoteca per i debiti è possibile che adr procede anche al pignoramento del conto corrente?

    • Annapaola Ferri ha detto:

      L’iscrizione di ipoteca sull’immobile di proprietà del debitore svolge una funzione cautelare, con la quale il creditore si tutela da un eventuale vendita a cui non segua il rimborso, parziale o integrale, del debito.

      La disposizione di fermo amministrativo sul veicolo di proprietà del debitore serve ad esercitare una pressione psicologica sul debitore per indurlo a pagare.

      E’ evidente che si tratta di due azioni esecutive che non portano al recupero del credito: ragion per cui, anche se sul suo veicolo è stato disposto fermo amministrativo e/o il proprio immobile è gravato da ipoteca, ciò non esclude che il creditore possa agire chiedendo il pignoramento dello stipendio e/o quello del conto corrente del debitore.

  2. Carmine Crocco ha detto:

    Una domanda sulla semplificazione delle procedure di pignoramento dei risparmi da parte di agenzia entrate-riscossione.
    In pratica si lascia capire che l’ade potrà bloccare i conti correnti nel momento il cui emette un avviso di accertamento.
    A me sembra una grossa violazione dei diritti dei cittadini.
    Immaginiamo un accertamento bancario, in cui vige l’inversione dell’onere della prova, l’ade può emettere direttamente avviso di accertamento (la cassazione ha più volte affermato che le prove contrarie il contribuente le può fornire in sede di contenzioso) e bloccare i conti. A questo punto il contribuente potrebbe trovarsi nella condizione di non poter pagare un avvocato per difendersi, anche nel caso avesse documenti che provano al di là di ogni ragionevole dubbio, che le somme accreditate, ad esempio, derivano da operazioni non imponibili.

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