Equitalia con enorme debito e come proteggere la proprieta’

Enorme debito con Equitalia che non sono in grado di pagare

Ho un grande (enorme) debito con l'agenzia delle entrate che ovviamente non sono in grado di pagare. Risulto completamente nullatenente (vivo all'estero, ma ho ancora la residenza in Italia, in un garage vuoto).

La domanda e': quando i miei genitori verranno a mancare, metà della casa andrà a mia sorella e metà a me. Io posso (voglio) che la casa vada tutta a mia sorella. Rischio però che equitalia si opponga e pignori la mia quota?!

Come/cosa posso fare?

Debito con Equitalia - Bisogna inquadrare la situazione nei termini corretti

Vedo che lei ha inquadrato la situazione del debito nei termini corretti.

Dunque, alla morte di uno dei suoi genitori, lei sarà chiamato all'eredità di una quota dell'immobile. Potrà accettare, ed in questo caso Equitalia procederà, per conto di ADE, a pignorare la quota e ad espropriarla.

Il problema, già di per sé grave, è reso ancora più complesso dalla circostanza che trattasi di bene indiviso. Il giudice per le esecuzioni tenterà, forse, di mettere all'asta la sola quota in possesso del debitore. Ma, di questi tempi, lei immagina qualcuno disposto ad accollarsi la comproprietà di un bene immobile per di più occupato?

Il giudice per le esecuzioni, allora, chiamerà un perito per capire se, ed a quali costi, la sua quota potrebbe essere materialmente enucleata dall'immobile. Cosa difficile nella maggior parte dei casi (superficie modesta, distribuzione dei servizi non ottimale ecc...). Figuriamoci se un debitore ha poi la disponibilità per affrontare gli oneri per la ristrutturazione dell'immobile, al fine di renderlo divisibile (per poi vederselo espropriato). I costi potrebbero, è vero, accollarseli il genitore superstite e la sorella del debitore, ma non sembra una buona idea, a pensarci bene.

Al giudice per le esecuzioni, dunque, non resterà che consentire la vendita all'asta dell'intero immobile. Pignorare la quota spettante al debitore e lasciare il resto a genitore superstite e sorella.

Questo lo scenario. Ecco allora le solite soluzioni: donazione alla sorella o al nipote, finta vendita al parente con cognome diverso, donazione dell'usufrutto, donazione della nuda proprietà ecc...

Non è che Equitalia si oppone. Procede a presentare istanza di revocazione dell'atto in quanto finalizzato a sottrarre il debitore dagli obblighi assunti.

Cosa resta? Ah, già, la rinuncia all'eredità. Equitalia chiederà al giudice di subentrare nel possesso della quota in nome e per conto del chiamato rinunciante.

Ma, se rinuncio con il beneficio di inventario? Ecco, questa potrebbe essere una buona idea. Nel caso però in cui il creditore sia un soggetto privato, interessato ad evitare ulteriori spese legali, a monetizzare quanto prima il credito ed evitare un'attesa quantomeno decennale. Si potrebbe partire subito con una trattativa per una composizione stragiudiziale del contenzioso. Ma Equitalia, purtroppo, non è un creditore qualsiasi. Può aspettare e non fa accordi a saldo e stralcio (meno che con i potenti, si intende). Equitalia non ha spese legali da affrontare (proprio in questi giorni le è stata accordata l'esenzione del bollo per le certificazioni anagrafiche necessarie al rintraccio debitori). E pure se ne avesse, è solo una partita di giro. Le spese legali dovute allo Stato restano in famiglia. Equitalia ha una schiera di impiegati che sono anche avvocati. Per andare in Tribunale basta lo stipendio ed una piccola indennità di missione.

Siamo alla fine arrivati al punto. Cosa può fare? Non resta, questo il suggerimento, che convincere i genitori ancora in vita (e la sorella futura chiamata all’eredità insieme al debitore) a vendere subito. La quota del ricavato spettante al debitore verrà depositata in banca, su conto corrente intestato alla sorella (o a uno dei genitori) con delega in suo favore.

Troppo drastica come soluzione? Il piano B. prevede allora il prestito vitalizio ipotecario, a condizione che la casa sia priva di ipoteca ed i genitori abbiano età superiore ai 65 anni.

Pro: si monetizza qualcosa ed i genitori (compreso quello superstite) avranno diritto di abitazione vita natural durante.

Contro: in pratica gli eredi perdono tutto (a meno della quota residuale liquida ricevuta dalla finanziaria che eroga il prestito vitalizio ipotecario). C'è la possibilità di riscatto alla morte del genitore superstite, ma sarebbe da stupidi pensare che il prestatore possa renderla, anche solo lontanamente, conveniente come opzione per gli eredi. Per lei, debitore, non è un problema. La sua quota l'avrebbe presa Equitalia. Per i genitori nemmeno: continueranno a vivere in quella casa come se niente fosse accaduto, con qualche soldino in più da spendere. Ma, qui casca l'asino, bisognerà convincere la sorellina, l'unica bastonata senza colpe.

Veda un pò se ci riesce!

27 Novembre 2012 · Simone di Saintjust


Commenti e domande

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6 risposte a “Equitalia con enorme debito e come proteggere la proprieta’”

  1. domenicapa ha detto:

    Spero di riuscire a convincere mia madre a vendere almeno la casa dove abita lei non facendo toccare questa dove ho il comodato d’uso gratuito rilasciatomi da mio padre .. cosa che aprirebbe la rivalsa a mia sorella su altri fronti.

    La mia era una domanda per proteggere quella casa e farla arrivare a mia figlia non avendo la possibilità di acquistarne una, e la paura e questa che uando mia madre morirà lei si fa avanti e rischio anche di perdere la casa in cui sono, non avendo buoni rapporti con mia sorella e comunque soldi per poi affrontare le varie spese.

    Per questo ho richiesto il vs parere.

  2. domenicapa ha detto:

    Leggendo l’articolo del signore che vive fuori italia rispecchia quasi la mia situazione.

    Mia madre oramai ottantenne vedova e proprietaria di un appartamento dove vive e in piu alla morte di mio padre ha ereditato il 50% di altre due abitazioni: in una ci sono io con i miei figli e un’altra è un vecchio villino a mare che non viene più usato da nessuno, ma tutte le tasse arrivano a lei come la casa di sua proprietà, negli anni man mano ha finito i soldi messi da parte e non e riuscita a pagare dei tributi sia sulla casa di sua proprietà che su quella villa al mare, ora si è fatto un bel cumulo e leggevo che una soluzione potrebbe essere quella della donazione o della vendita volevo delle delucidazioni.

    Con la soluzione della donazione: da quello che ho capito si consolida dopo dieci anni dopo l’atto di donazione ma sicuramente richiedono la revocazione. Quindi non credo sia una soluzione perseguibile se si fa ad esempio la donazione a mia figlia che e la nipote ( essendo la nipote ci son problemi?) o e una soluzione da valutare?

    Cioè la revocazione viene richiesta anche se il beneficiario in questo caso è la nipote? o sarebbe un terzo parente o conoscente?

    2 soluzione) se faccio vendere la casa a mia figlia essendo la nipote ci son problemi? o può venderle la casa di sua proprietà a un prezzo irrisorio? e vendere anche la quota dove io ora risiedo cioe il 50% che ha ereditato da mio padre? Chiedo questo perché ci abito io in comodato d’uso (gratuito per lo più non registrato) lasciato in forma solo in scrittura privata da mio padre, il problema e che lei ha il 50 % in + rientra una altra volta del 30% e io e mia sorella abbiamo il 10%. Io rischio su questa proprietà come successione quando morirà mia madre per la successione, che posso fare? Dove io vivo, so che se accetto la successione i debiti andranno a me e questo e un problema sono mamma single e tiriamo giusto con lo stipendio avanti.

    3 soluzione) una donazione di mia madre che in vita per mia figlia e lei poi la vende a sua volta a uno di famiglia o a me. Diciamo virtualmente con un tesoretto in contanti e senza transizioni bancarie?

    • La donazione (alienazione del bene non onerosa) è sempre revocabile entro il quinquennio che decorre dalla data dell’atto.

      La vendita (alienazione del bene onerosa) non è revocabile se, e solo se, l’acquirente è un terzo (non parente o affine del debitore che vende), se destina il bene ad abitazione principale (nell’immobile ci va a vivere lui o un familiare), se il prezzo è in linea con quelli di mercato e se il movimento di denaro è effettivo (tracciabile).

      Il debitore che possiede beni immobili, non ancora ipotecati o pignorati, che non vuole pagare i propri creditori e vuole evitare la rinuncia all’eredità ai propri eredi, deve liquidare il proprio patrimonio immobiliare e spendere il ricavato in donne, gioco e champagne …

  3. santoli ha detto:

    Salve,
    E da circa tre anni che la mia attivita è in sofferenza, ed è per questo che ho lasciato indietro diverse cose da pagare in sospeso (inps, iva, etc) con la speranza di recuperare quando il lavoro si fosse ripreso. Speranza vana, perche le cose vanno sempre peggio e entro fine anno chiudo baracca e burattini, lasciando due dipendenti a casa. I debiti tributari sono di circa 40 mila euro, e probabilmente un debito con un fornitore di 25 mila euro. La mia societa è una sas, con il sottoscritto come accomandatario e la mia compagna accomandante. Viviamo in un casa a lei intestata, macchina a lei intesta, con mutuo in essere sempre intestato a lei.
    Personalmente ho solo un appartamento modesto in altra regione, donatoda mio padre a me e mia sorella suddiviso al 50% ,con usufrutto. Putroppo però è deceduto un paio di anni fa.
    Alla luce di questo, cosa posso fare per quest’ultima ed unica proprietà, affinche rimanga almeno nella disponibilita delle mie figlie?
    Grazie

    • La soluzione unica al suo problema è quella di porre in vendita la casa, per intero, ad un soggetto terzo e a prezzo di mercato. La sua quota del ricavato, prima che abbiano corso eventuali azioni esecutive promosse dai debitori, va gradualmente spostata sul conto corrente intestato a persona che goda della sua fiducia.

      Anche se Equitalia non può espropriare immobili di proprietà del debitore per debiti inferiori ai 120 mila euro, può però iscrivere ipoteca. Il bene pignorato, di conseguenza, manterrebbe, per i proprietari, il solo valore riconducibile ad un diritto di abitazione. Circa poi l’eventuale perplessità di sua sorella, comproprietaria del bene e non debitrice, sulla convenienza economica della vendita per l’intero, va ricordato che, in queste fattispecie, il giudice tenta dapprima la collocazione sul mercato della quota di proprietà esclusiva del debitre, poi la suddivisione fisica del bene. Qualora la quota risultasse invenduta ed il bene non fisicamente divisibile (pressoché nella totalità dei casi di espropriazione di appartamenti) l’immobile verrebbe comunque espropriato per l’intero.

      In queste circostanze il comproprietario non debitore (sua sorella) si troverebbe con la quota del 50% del ricavato di un bene svenduto e per il risarcimento dei danni dovrebbe far causa al debitore (suo fratello). Non mi sembra una prospettiva molto allettante.

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