Equitalia e pignoramento presso la residenza del debitore » Una pratica sempre meno usata

Equitalia e pignoramento presso la residenza del debitore » Una pratica sempre meno usata

Il pignoramento mobiliare presso la residenza del debitore, è difficilmente utilizzato da equitalia: vediamo i motivi.

Coloro che vivono in un immobile in regime di affitto in comodato, e non possiedono altro che non i beni mobili che arredano l’appartamento, hanno poco da temere nei confronti di Equitalia.

Ciò, perché, in questi casi, il pignoramento mobiliare è particolarmente raro.

Equitalia ed il pignoramento presso la residenza del debitore

L'agente della riscossione procede al pignoramento di beni mobili solo quando ritiene che ne derivi una sicura utilità.

Si tratta dei casi in cui la particolare condizione sociale del debitore faccia fondatamente presumere l’esito fruttuoso di un eventuale accesso nella casa di abitazione, grazie al rinvenimento di cose di particolare pregio.

In parole povere, solo quando vi sia la certezza che, all'interno dell'abitazione, vi siano beni di valore di una certa consistenza come quadri costosi, gioielleria, eccetera.

Al contrario, è molto difficile che Equitalia possa pignorare beni come divani, televisori, scrivanie, ecc.

Nel corso degli anni, infatti, l'erario ha riscontrato come fosse antieconomico pignorare le suppellettili domestiche, che hanno in genere valore modesto o nullo sul mercato dell'usato.

Praticamente, è assai difficile rivendere all'asta degli arredi di seconda mano.

A questo si aggiunga, come sappiamo, che non tutti i beni mobili sono pignorabili.

Come abbiamo illustrato in precedenti articoli, difatti, il codice di procedura civile include tra i beni assolutamente impignorabili:

  • i letti,
  • i tavoli da pranzo con le relative sedie,
  • gli armadi guardaroba,
  • i cassettoni,
  • il frigorifero,
  • le stufe ed i fornelli di cucina anche se a gas o elettrici,
  • la lavatrice,
  • gli utensili di casa e di cucina insieme ad un mobile idoneo a contenerli.

Ciò, perché questi oggetti sono considerati indispensabili al debitore ed alle persone della sua famiglia con lui conviventi, a condizione che non abbiano un significativo pregio artistico o di antiquariato.

Pignoramento di beni di proprietà di terzi

Ma che cosa accade quando i beni mobili sono di proprietà altrui?

In questa fattispecie è possibile, ad esempio, che chi sia in affitto disponga dei beni del proprietario di casa, utilizzati in comodato d’uso.

In questo caso, il pignoramento di beni di proprietà di terzi non è illegittimo se la proprietà del terzo di tali beni risulti da atto pubblico o da scrittura privata autenticata e se il titolo di proprietà abbia una data anteriore all'anno in cui si è verificato il presupposto che ha dato luogo all'iscrizione a ruolo.

Ricordiamo che la data deve essere certa.

Ciò avviene, di norma, con la registrazione dell'atto di comodato.

9 Aprile 2014 · Stefano Iambrenghi


Commenti e domande

Per porre una domanda sul tema trattato nell'articolo (o commentarlo) utilizza il form che trovi più in basso.

4 risposte a “Equitalia e pignoramento presso la residenza del debitore » Una pratica sempre meno usata”

  1. Rita ha detto:

    Mia cugina ha ricevuto dalla banca una raccomandata con la dicitura di atto di intimazione e di costituzione in mora ai sensi degli art.1219, con il totale di un debito iniziale di 6.417 euro di scopertura + 3754 euro per rate scadute e non pagate di un debito, che non ha potuto più pagare.

    Mia cugina e’ pensionata, e con una detrazione del quinto arriva a 352 euro, abita in affitto, non ha beni mobili, perche’ sono in comodato d’uso,e non ha immobili.

    E’ convinta che le pignoreranno la pensione,le chiede,quale sara’ il totale che le rimarra’ della pensione?

    • Annapaola Ferri ha detto:

      Per quanto riguarda la pensione del debitore, può essere pignorato solo il 20% di quanto eccede il minimo vitale (assegno sociale minimo) che si aggira intorno ai 500 euro (si tratta di una somma variabile di in anno in anno).

      Facciamo un esempio: supponiamo che sua cugina percepisca una pensione di 600 euro ed il minimo vitale ultimo fissato per legge sia 480 euro. Ebbene, in queste ipotesi a sua cugina può essere pignorato dal creditore procedente (la banca che ha inviato l’atto di intimazione) presso l’INPS (quindi alla fonte), solo il 20% di 120 euro, cioè 24 euro.

      Sua cugina farebbe bene a ritirare la pensione per contanti: se si serve dell’accredito in conto corrente potrebbe andare incontro a complicazioni in caso di pignoramento del conto corrente.

  2. lallalalla ha detto:

    Ho scoperto che la mia commercialista non ha mai inviato le dichiarazioni dei redditi degli ultimi anni: ogni anno mi dà lo stampato della dichiarazione ma da un controllo effettuato da me presso l’agenzia delle entrate risulta che negli ultimi anni non è stata presentata alcuna dichiarazione.

    Cosa devo fare? Posso farle causa per farmi pagare le sanzioni che ovviamente arriveranno? Posso presentare dichiarazioni tardive? Devo denunciarla alla GdF?

    • Annapaola Ferri ha detto:

      Per denunciare la commercialista infedele ed avviare un contenzioso finalizzato al risarcimento dei danni (le sanzioni disposte dall’Agenzia delle entrate per omessa presentazione della dichiarazione dei redditi) deve averle formalmente conferito un mandato.

      In tal caso, ha bisogno dell’assistenza di un avvocato.

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *


Se il post è stato interessante, condividilo con il tuo account Facebook

condividi su FB

    

Seguici su Facebook

seguici accedendo alla pagina Facebook di indebitati.it

Seguici iscrivendoti alla newsletter

iscriviti alla newsletter del sito indebitati.it




Fai in modo che lo staff possa continuare ad offrire consulenze gratuite. Dona!