Equitalia: pignoramento immobiliare ed ipoteca sulla casa » Limiti analogie e differenze

Limiti differenze ed analogie fra pignoramento esattoriale ed ipoteca esattoriale sulla casa

Pignoramento immobiliare ed iscrizione di ipoteca da parte di Equitalia: quali sono i limiti? E le differenze? Scopriamolo nel prosieguo dell'articolo.

Per cominciare, va detto che i due concetti sono completamente differenti: l’ipoteca è una cosa completamente diversa dal pignoramento immobiliare e l’una non comporta, ne esclude, per forza l’altro.

L’ipoteca, infatti, garantisce al creditore la certezza di soddisfarsi sull'eventuale ricavato dalla vendita forzata, in via preventiva rispetto a tutti gli altri creditori intervenuti nel pignoramento immobiliare.

In termini più semplici, il ricavato dell’asta viene prima utilizzato per estinguere il credito del creditore ipotecario e poi quello degli altri: dunque, potrebbe accadere che il creditore iscriva semplicemente l’ipoteca, senza però procedere al pignoramento, non avendone alcuna intenzione.

Ipoteca esattoriale sulla casa

Equitalia, comunque, a norma di legge, deve iscrivere obbligatoriamente l’ipoteca prima di avviare un pignoramento immobiliare.

Da notare, però, che la normativa vigente ha disposto due limiti di importi differenti: l’uno per procedere all'iscrizione dell’ipoteca da parte di Equitalia, l’altro per procedere al successivo pignoramento immobiliare.

Come chiarito in diversi articoli, difatti, Equitalia può iscrivere ipoteca solo per debiti complessivi non inferiori a 20.000 euro.

L’importo di 20.000 euro si riferisce al credito complessivamente da riscuotere da parte di Equitalia e quindi può accadere che l’ipoteca sia riferita a crediti di diversa natura: il limite deve computarsi anche sommando i ruoli formati da diversi enti, come ad esempio Inps ed Agenzia delle Entrate.

Infine, secondo l'orientamento giurisprudenziale, il debito è quantificato dal titolo indicato nella comunicazione di iscrizione ipotecaria, e non devono essere incluse voci diverse da quelle che compongono il debito tributario (capitale e interessi), quali compensi, diritti tabellari, spese di notifica, oppure spese di iscrizione ipotecaria e spese di cancellazione dell’ipoteca

Pignoramento esattoriale della casa

Sul pignoramento, invece, i limiti sono ben diversi: Equitalia, infatti, anche se ha iscritto ipoteca, non può effettuare il pignoramento immobiliare se il debito complessivo non supera 120 mila euro.

Inoltre, resta fermo il divieto di pignoramento, comunque, per chi ha una sola casa di residenza.

Da ciò ne deriva che, quando il debito supera i 20.000 euro ma non i 120.000 euro, l’iscrizione di ipoteca ha esclusiva funzione di deterrente e garanzia, perché non sarà comunque possibile procedere al pignoramento e alla successiva vendita forzata.

9 Dicembre 2014 · Gennaro Andele


Commenti e domande

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4 risposte a “Equitalia: pignoramento immobiliare ed ipoteca sulla casa » Limiti analogie e differenze”

  1. Giulio43 ha detto:

    Buongiorno,
    Ho circa 160 mila euro di debiti con Equitalia e qualche decina di miglialia di euro di sospeso con una banca, con la quale sono in causa per anatocismo e,forse, usura bancaria. Sono sposato in regime di separazione di beni con mia moglie (i debiti sono maturati precedentemente al matrimonio), risiedo “ufficialmente” ancora presso una vecchia residenza ed ho una bimba in arrivo. La casa è intestata al 100% a mia moglie.
    Vorrei sapere se, in caso malaugurato di mio trapasso, se soltanto mia figlia (o i miei figli) dovranno rinunziare all’eredità per evitare di accollarsi i miei debiti, oppure anche mia moglie dovrà farlo.
    Inoltre, se non chiedo troppo, vorrei sapere se, “neutralizzata” la banca e con in sospeso solo Equitalia, posso finalmente porre la mia residenza presso la casa dove effettivamente vivo, oppure rischio che si presenti l’ufficiale giudiziario anche lì. Insomma, che rischi posso correre cambiando residenza ‘a casa di mia moglie’.
    Vi ringrazio infinitamente.

    • Annapaola Ferri ha detto:

      Il coniuge chiamato all’eredità, se accetta la quota che gli compete, ha poi l’onere di concorrere, con gli altri eredi che non abbiano rinunciato, al pagamento dei debiti del defunto, indipendentemente dal regime economico patrimoniale di comunione o separazione dei beni adottato in famiglia.

      Oltre alla rinuncia pura e semplice, è possibile optare per la rinuncia con beneficio di inventario. In altre parole, il chiamato all’eredità, nell’attesa di valutare quale sia l’effettiva esposizione debitoria del defunto e, quindi, di poter effettuare con maggiore consapevolezza la scelta fra accettazione o rinuncia, si obbliga a rimborsare i debiti del defunto non oltre la misura del valore dei bani ricevuti.

      L’accettazione dell’eredità con beneficio di inventario, peraltro, è l’unica forma di accettazione dell’eredità prevista per i minori. Il chiamato all’eredità, entro dieci anni dall’apertura della successione, laddove abbia optato per l’accettazione con beneficio di inventario, deve effettuare la scelta definitiva fra accettazione o rinuncia. Si tratta, tuttavia, di un termine solo teorico, dal momento che i creditori, rivolgendosi al giudice, possono costringere il chiamato all’eredità a rinunciare o ad accettare ben prima che decorra il termine decennale.

      Per quanto attiene l’eventuale pignoramento presso la residenza, o il domicilio, del debitore, va premeso che si tratta di un’azione esecutiva ben poco efficace. Il creditore vi ricorre solo quando c’è una ragionevole certezza di rinvenire presso l’abitazione in cui vive il debitore beni di pregio: mobili d’antiquariato, inpianti tecnologici di ultima generazione, quadri d’autore, arredi, collezioni, gioielli, argenteria, eccetera. In altre parole, il creditore si affida al pignoramento dei beni situati presso la residenza del debitore solo quando è convinto di poter collocare i beni pignorai all’asta e ricavarne il parziale o totale rimborso del credito vantato.

      Inutile anticipare spese legali e di custodia per qualche mobile vecchio che nessuno comprerà.

      Lei meglio di chiunque altro potrà valutare la convenienza e l’utilità di Equitalia nel procedere con questa tipologia di azione esecutiva al fine di recuperare parte dei 160 mila euro che vanta.

  2. Massimo Rossi ha detto:

    Volevo porre la domanda seguente: ho un debito con equitalia di 36.000 euro ca. compreso tributi, interessi, spese notifica e balzelli vari, relativo a omessi versamenti INPS, INAIL, CCIAA, etc.
    Risulto essere proprietario di solo 1 box auto (cat. C 06), per il quale Equitalia ha iscritto ipoteca.
    Nella relativa comunicazione di avvenuta iscrizione ipotecaria (ott.14) è indicato …La invitiamo a provvedere all’immediato ed integrale pagamento, informandoLa che, in mancanza, procederemo alla vendita all’asta dell’immobile in questione ai sensi art. 76 e ss. DPR 602/1973…..L’impugnazione può essere proposta innanzi all’autorità giudiziaria ordinaria…..

    Poiché il mio debito totale è inferiore al limite dei 120.000 euro, mi sono recato più volte presso la sede di Equitalia riuscendo finalmente a parlare con un funzionario, il quale ha asserito che la tipologia del mio immobile (C 06) non rientrava tra quelle previste, e quindi la vendita all’asta era lecita. Poiché non ho trovato niente che confermi la versione di Equitalia (di cui ovviamente non mi fido) potrebbe darmi delucidazioni in merito, e dirmi come agire ?

    • Ornella De Bellis ha detto:

      Il testo dell’articolo 76 del DPR 602/1973, mi sembra chiarissimo:

      L’agente della riscossione:
      a) non da’ corso all’espropriazione se l’unico immobile di proprietà del debitore, con esclusione delle abitazioni di lusso aventi le caratteristiche individuate dal decreto del Ministro per i lavori pubblici 2 agosto 1969, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 218 del 27 agosto 1969, e comunque dei fabbricati classificati nelle categorie catastali A/8 e A/9, e’ adibito ad uso abitativo e lo stesso vi risiede anagraficamente;
      b) nei casi diversi da quello di cui alla lettera a), puo’ procedere all’espropriazione immobiliare se l’importo complessivo del credito per cui procede supera centoventimila euro. L’espropriazione puo’ essere avviata se e’ stata iscritta l’ipoteca di cui all’articolo 77 e sono decorsi almeno sei mesi dall’iscrizione senza che il debito sia stato estinto.

      In particolare, il comma b) si riferisce a casi diversi da quello di cui alla lettera a).

      Se Equitalia intende escludere surrettiziamente, fra i casi diversi da quello di cui alla lettera a), gli immobili classificati con categoria C6, ritenendo che per tali immobili l’espropriazione possa essere avviata anche per debiti inferiori ai 120 mila euro, allora non resta che adire il Giudice del lavoro.

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