Equitalia » Ecco come salvarsi dal pignoramento del bene ricevuto in eredità

Equitalia, per poter pignorare l'immobile del debitore, deve dimostrare che lo stesso abbia accettato l'eredità in cui rientra la casa per cui si vuole procedere all'esecuzione forzata: non è sufficiente, infatti, la voltura catastale ma un atto pubblico.

Arriva lo stop al pignoramento di Equitalia sugli immobili ereditati: l’agente per la riscossione, per poter vendere all'asta il bene, deve prima dimostrare che il debitore abbia accettato l'eredità.

Per fare ciò, non basta una semplice denuncia di successione, presentata dal presunto erede.

In questa fattispecie, dunque, il pignoramento può essere opposto e l'immobile messo al sicuro..

Ciò è quanto si evince dalla sentenza numero 11638 del 26 maggio 2014 della Corte di Cassazione.

La semplice accettazione tacita dell’eredità, quando è stata effettuata con un atto che non può essere trascritto nei pubblici registri immobiliari, come la richiesta di voluta catastale, non è sufficiente per dare il via al pignoramento su un immobile.

È fondamentale, in questi casi, che la validità dell’eredità risulti da un atto pubblico, quale può essere una sentenza, un atto redatto dal notaio o una scrittura privata autenticata.

Pertanto per poter disporre il pignoramento, Equitalia dovrà quindi richiedere, innanzitutto, a propria cura e spese, la trascrizione di quell'atto.

Per di più, va anche considerato che la giurisprudenza di legittimita' tende ad escludere che valgano come accettazione tacita la dichiarazione di successione ed il pagamento della relativa imposta, trattandosi di adempimenti con finalità fiscali.

Mentre, la giurisprudenza riconosce univocamente alla voltura catastale, a differenza che alla dichiarazione di successione, la valenza di atto di accettazione tacita dell’eredità, in quanto avente rilevanza, non solo fiscale, ma anche civile.

In parole semplici, non è sufficiente che il debitore presenti la denuncia di successione: anche se essa denoterebbe l’accettazione tacita dell’eredità, non sarebbe comunque trascrivibile nei registri immobiliari.

13 Giugno 2014 · Andrea Ricciardi


Commenti e domande

Per porre una domanda sul tema trattato nell'articolo (o commentarlo) utilizza il form che trovi più in basso.

8 risposte a “Equitalia » Ecco come salvarsi dal pignoramento del bene ricevuto in eredità”

  1. Anonimo ha detto:

    allora io non devo presentare la successione anche se sono l’unico erede perchè la cifra e poco più di 60 mila euro e non ci sono immobili, ma su questa cifra devo pagare le imposte prima che me li accreditano sul mio conto? Grazie

    • Non c’è obbligo di dichiarazione se l’eredità è devoluta al coniuge e ai parenti in linea retta del defunto e l’attivo ereditario ha un valore non superiore a 100.000 euro e non comprende beni immobili o diritti reali immobiliari.

      Ma lei non sembra essere un coniuge o un parente in linea retta del defunto: quindi è obbligato a presentare domanda di successionee a pagare l’imposta di successione.

      Il pagamento delle somme dovute e calcolate in autoliquidazione avviene con addebito su un conto aperto presso un intermediario della riscossione – convenzionato con l’Agenzia delle Entrate – e intestato al dichiarante oppure al soggetto incaricato della trasmissione telematica, identificati dal relativo codice fiscale. Per questo, quando si compila la dichiarazione vanno indicati il codice Iban del conto sul quale addebitare le somme dovute e il codice fiscale dell’intestatario del conto corrente. Insomma, deve farsi aiutare da un professionista.

      Una volta pagate la tassa di successione i 60 mila euro potranno essere prelevati dal conto corrente del defunto. Per stare tranquillo dovrebbe rateizzare il debito e pagare almeno le prime rate: così potrà svuotare tranquillamente il suo conto corrente dove depositerà la somma ereditata, senza temere un pignoramento.

  2. Anonimo ha detto:

    mi scusi ma io sono obbligato a presentare la domanda di successione anche se l’eredita consiste solo in una modica cifra in denaro senza immobili e nient’altro?
    poi la banca e obbligata a versarmi il denaro sul mio conto o l’agenzia delle entrate può bloccare il tutto? Grazie

    • La dichiarazione di successione non si presenta se ricorrono contemporaneamente le seguenti condizioni: a) l’eredità sia devoluta al coniuge ed ai parenti in linea retta del defunto; b) l’attivo ereditario abbia un valore non superiore a 100.000 euro; c) l’eredità non comprenda beni immobili o diritti reali immobiliari.

  3. Anonimo ha detto:

    Io ho ereditato del denaro da un amico, però ho qualche debito con Agenzia delle Entrate, sono stato in banca e mi e stato detto di aspettare che l’Agenzia delle Entrate deve fare delle verifiche, allora la mia domanda e mi possono bloccare il prelievo del denaro ereditato e pignorarmelo? Grazie.

    • Non mi sono chiare dal contesto della domanda quali siano le verifiche che debba espletare l’Agenzia delle Entrate: l’unica cosa che mi viene in mente è che sia stata presentata domanda di successione e che, come sempre, il fisco voglia capire se può spillare un po’ di imposte agli eredi.

      Come sia, una volta che il danaro ereditato verrà depositato sul conto corrente, se lì resta, è quasi sicuro che Agenzia delle Entrate Riscossione procederà per pignoramento del saldo fino a soddisfazione del credito azionato.

  4. Marco ha detto:

    Buongiorno, vorrei un chiarimento e capire cosa dice la Legge per la seguente situazione: che succede quando ci sono cinque fratelli eredi in parti uguali su un immobile di proprietà della loro madre defunta (immobile già interessato ad essere acquistato da un costruttore edile e con un prezzo di vendita già concordato) ma si scopre che uno dei cinque eredi risulta debitore nei confronti dell’Agenzia delle Entrate e Riscossione (ex Equitalia). Quest’ultima potrà rivalersi e/o pignorare la parte di quota dell’erede moroso senza intaccare le parti/quote degli altri eredi? Cosa deve intendersi per “parte”, il prezzo di acquisto proposto dal costruttore diviso cinque oppure il valore della casa diviso cinque? Grazie

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *


Se il post è stato interessante, condividilo con il tuo account Facebook

condividi su FB

    

Seguici su Facebook

seguici accedendo alla pagina Facebook di indebitati.it

Seguici iscrivendoti alla newsletter

iscriviti alla newsletter del sito indebitati.it




Fai in modo che lo staff possa continuare ad offrire consulenze gratuite. Dona!