Equitalia: notifica cartella esattoriale, iscrizione a ruolo e notifica

Ho ritirato una Cartella di Equitalia presso la Casa Comunale

Volevo porre un quesito per quanto attiene i due anni intercorsi fra iscrizione a ruolo e notifica, il comma 154 della Legge 24 dicembre 2007 numero 244 (Finanziaria 2008) stabilisce testualmente che “A decorrere dal 1° gennaio 2008 gli agenti della riscossione non possono svolgere attività finalizzate al recupero di somme, di spettanza comunale, iscritte in ruoli relative a sanzioni amministrative per violazioni del Codice della strada di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, numero 285, per i quali, alla data dell'acquisizione di cui al comma 7, la cartella di pagamento non era stata notificata entro due anni dalla consegna del ruolo”.

Oggi 13 Agosto 2012 ho ritirato una Cartella di Equitalia presso la Casa Comunale che si rifà a delle contravvenzioni al C.d.S. in cui il Ruolo è stato reso Esecutivo in data 25 Marzo 2010, ora a quanto sembra i 2 anni che devono intercorrere dall'iscrizione al Ruolo e la Notifica, NON SONO STATI RISPETTATI, in quanto il termine ultimo PER LA NOTIFICA era il 25 Marzo 2012, ma il mio dubbio è il seguente.

Sula Busta di Equitalia vi sono diversi adesivi ALMENO DUE, che aggiornano la Residenza, in quanto l’ufficio Postale nel mese di Marzo 2012 (detto dagli ex vicini, ed inoltre all'interno della Cartella, nelle mie generalità viene riportato ancora il vecchio indirizzo) ha tentato la notifica alla mia vecchia Residenza dove vivevo 1 ANNO e NOVE MESI FA,(cambio regolarmente comunicato sia all'ufficio Anagrafe che alla Motorizzazione il giorno 14 Luglio 2010).

Ora supponendo anche che gli Agenti addetti alla riscossione abbiano Consegnato in tempo nei due anni previsti la Cartella all'ufficio Postale….. Resta il Fatto che è stato da loro indirizzato dove non risiedo più da tempo e tutto questo ha di fatto inficiato per un errore non di certo dello scrivente sul ritardo della notifica che è stata portata a mia conoscenza solo oggi!! (13 agosto 2012) dopo 2 anni e 5 mesi dall'iscrizione al Ruolo. Ora vi chiedo: si potrebbe impugnare la Cartella Esattoriale sostenendo il mancato rispetto della legge di cui sopra?

La notifica della cartella esattoriale di equitalia avrebbe potuto essere regolarmente effettuata presso il nuovo indirizzo.

Le variazioni di indirizzo producono effetto dopo trenta giorni. Pertanto la notifica della cartella esattoriale avrebbe potuto essere regolarmente effettuata presso il nuovo indirizzo.

Evidentemente, il suo indirizzo è stato ottenuto consultando gli archivi del PRA. Non può essere altrimenti, se diamo per scontato il tempestivo aggiornamento della posizione anagrafica. Ed allora bisognerebbe sapere se lei, in occasione della richiesta di variazione di residenza abbia indicato gli estremi del veicolo posseduto (è poi l’ufficio anagrafe a comunicare al PRA la modifica intervenuta sui suoi dati anagrafici)

Infatti, sulla questione del cambio di residenza e la connessa mancata segnalazione dei nuovi dati al PRA è intervenuta la Corte di Cassazione in sezioni unite civili (sentenza numero 24851/2010). Seppure in riferimento ad un contenzioso riguardante il conteggio dei 90 giorni validi per la notifica del verbale di multa.

Ebbene, secondo i giudici di Piazza Cavour, il termine da cui computare i 90 giorni utili per la notifica del verbale, qualora il destinatario abbia cambiato residenza provvedendo a presentare regolare denuncia in Comune (ufficio anagrafe) evidenziando i veicoli posseduti, corrisponde alla data di annotazione della variazione negli atti dello Stato Civile.

Non hanno rilevanza, e non possono quindi gravare sul destinatario, gli eventuali ritardi nel passaggio di atti tra il Comune e il PRA.

In altre parole, se sono stati comunicati agli uffici anagrafici i dati relativi ai veicoli posseduti e registrati al PRA, l’agente esattoriale avrebbe dovuto e potuto notificare la cartella esattoriale entro i due anni dalla data di esecutività del ruolo, così come previsto dal comma 154 della Legge 24 dicembre 2007 numero 244 (Finanziaria 2008). Se si sono verificati ritardi nel passaggio di atti tra il Comune e il PRA, la circostanza non può gravare sul destinatario della cartella esattoriale.

Prima di procedere con ricorso giudiziale, le suggerisco di tentare la strada del ricorso in autotutela, evidenziando quanto qui discusso.

21 Settembre 2012 · Ludmilla Karadzic


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