Equitalia » Ecco quando può iscrivere ipoteca sui beni inseriti in un fondo patrimoniale

Per poter stabilire il momento della certezza del credito e la possibilità, per Equitalia, di poter iscrivere l’ipoteca sulla casa inserita in un fondo patrimoniale, si deve vedere quando l’accertamento fiscale è divenuto definitivo.

L'agente della riscossione, come ad esempio Equitalia, ha la possibilità di iscrivere l'ipoteca sui beni immobili inseriti in un fondo patrimoniale se l’accertamento fiscale, da cui sia scaturito il credito per il fisco, sia divenuto definitivo prima della costituzione del fondo stesso.

Al contrario, potrebbe verificarsi un abuso del diritto sanzionato nell'ordinamento tributario.

Ciò è quanto si evince dalla sentenza della Corte di Cassazione 7239/13.

Come sappiamo, le disposizioni del famoso decreto del Fare hanno diminuito notevolmente la possibilità, per Equitalia, di procedere al pignoramento sugli immobili.

Questo tipo di esecuzione forzata, praticamente, non è più possibile per gli immobili ad uso abitativo come prima casa di residenza, con esclusione delle classi catastali A/8 e A/9.

Negli altri appartamenti che non siano adibiti abitazione principale, il pignoramento può avvenire solo a condizione che il debito da riscuotere sia superiore a 120 mila euro e sempre che siano trascorsi 6 mesi dall'iscrizione dell'ipoteca.

Ma come tutelare la casa ei casi in cui il pignoramento di Equitalia sia possibile?

Uno strumento sempre più usato per salvare la seconda casa, ad esempio, è quello del fondo patrimoniale.

Per una cifra approssimativa di 1.500 euro, comprensiva di tasse e di onorario del notaio, è possibile mettere un limite al pignoramento da parte dei creditori.

Ma il fondo patrimoniale quando realizzato per frodare i creditori e sottrarre loro le poche garanzie per soddisfarsi, è soggetto all'azione revocatoria entro cinque anni dalla sua stessa costituzione.

E la stessa regola vale anche per Equitalia a cui non potrà essere opposto un fondo per un debito già preesistente al fondo stesso.

Per esercitare la revocatoria, infatti, il creditore deve dimostrare lo scopo del debitore di truffare i creditori.

Per far ciò, ha fondamentale importanza la data in cui è sorto il debito.

Infatti, se il fondo è stato costituito prima della nascita del debito con lo Stato allora nessun intento fraudolento potrebbe ravvisarsi nel comportamento del debitore.

La pronuncia citata, proprio con riferimento a un debito fiscale, chiarisce che Equitalia è legittimata a iscrivere l’ipoteca sul bene inserito nel fondo patrimoniale solo se l’accertamento fiscale sia divenuto definitivo dopo della costituzione del fondo stesso.

In parole povere, è proprio il momento in cui l’Agenzia delle Entrate porta a compimento tutte le fasi interne dell'accertamento che sancisce la certezza del credito con il fisco.

Per cui, tutti gli atti di disposizione del bene fatti dal debitore successivamente a tale momento non potranno più essere opposti a Equitalia.

7 Giugno 2014 · Andrea Ricciardi


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