Equitalia ed interessi di mora su cartelle esattoriali » In ribasso da maggio 2014

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Equitalia ed interessi di mora su cartelle esattoriali » In ribasso da maggio 2014

Novità in merito agli interessi di mora per il ritardato pagamento delle cartelle esattoriali di equitalia: ci sarà un ribasso a partire dal 1 maggio 2014.

Il provvedimento dell'Agenzia delle Entrate del 10 Aprile 2014 dispone che, a partire dal 1 Maggio 2014, gli interessi di mora per ritardato pagamento delle somme iscritte a ruolo saranno determinati nella misura del 5,14% in ragione annuale.

Un regalo per Pasqua? Può darsi, ma, comunque, i risparmi sono davvero contenuti.

Vediamo, dunque, cosa prevede il calo degli interessi dal primo maggio sulle cartelle di Equitalia.

In ribasso gli interessi di mora per il ritardato pagamento delle cartelle esattoriali di equitalia

Equitalia: scende, seppur solo dello 0,08%, il tasso degli interessi di mora dovuti per il ritardato pagamento delle cartelle esattoriali.

Ci sarà uno sconto per chi paga in ritardo le cartelle esattoriali. Come accennato, infatti, scendono gli interessi che il contribuente dovrà pagare sulla mora.

Il tasso, prima del 5,2233%, riparte, dal prossimo 1° maggio 2014, al 5,14%.

Un taglio che, comunque, potrebbe portare una sensibile riduzione del debito per chi ha consistenti esposizioni con l’Agente per la riscossione.

Il nuovo tasso si applicherà a tutti quei contribuenti che pagano in ritardo le somme chieste da Equitalia con le cartelle esattoriali.

Ma cosa vuol dire pagare in ritardo e come si applicano gli interessi di mora?

In quest'ottica, ricordiamo che, ricevuta la cartella esattoriale, il contribuente ha 60 giorni di tempo per saldare il debito, costituito non solo dall'imposta, dalle sanzioni e dagli interessi per ritardato pagamento ma anche dell'aggio di riscossione del 4,65% spettante a Equitalia, fissato per legge ma che prescinde da qualsiasi attività svolta.

Se il pagamento è eseguito dopo 60 giorni, l’aggio sale automaticamente all'8%.

Inoltre, sono dovuti gli interessi di mora solo sulle imposte (con esclusione, quindi, delle sanzioni, degli interessi e delle spese di notifica) che sono conteggiati in maniera retroattiva dalla data in cui la cartella esattoriali è stata notificata.

29 Aprile 2014 · Andrea Ricciardi




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