Illegittimi gli interessi del 10% semestrali sulle multe previsti dall’articolo 27 della legge 689/81

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Illegittimi gli interessi del 10 per cento semestrali applicati da Equitalia per cartelle esattoriali originate da multe

La Corte di Cassazione, con sentenza depositata il 16 febbraio 2007 (numero 22100) ha ritenuto illegittimi gli interessi del 10 per cento semestrali applicati da Equitalia per cartelle esattoriali originate da multe e comunque da sanzioni amministrative.

Nella sentenza i giudici di Piazza Cavour spiegano che non è un diritto dello Stato incassare interessi su sanzioni amministrative che si configurano come vera e propria tassa aggiuntiva.

In caso di ritardi o omissione del pagamento della sanzione, spiegano i giudici di Cassazione,  va applicata l'iscrizione a ruolo della sola metà del massimo edittale e non anche gli aumenti semestrali del 10 per cento.

Il caso prendeva le mosse da un ricorso contro una cartella esattoriale originata dal mancato pagamento di sanzioni amministrative, dove Equitalia aveva applicato  maggiorazioni ed interessi semestrali in ragione del 10%, per un importo complessivo pari a ben  3.292 euro.

A difesa di Equitalia c'è da dire che le spese e le maggiorazioni dovute all'ente creditore dipendono dal tipo di tributo. Per le sanzioni amministrative (comprendenti le multe al codice della strada) la maggiorazione e' del 10% semestrale. Essa e' fissata dall'articolo 27 della legge 689/81 e viene calcolata da quando la sanzione e' diventata esigibile (solitamente la scadenza dei 60 gg utili per pagare la multa) fino al giorno di trasmissione del ruolo all'agente della riscossione.

Quanti hanno pagato potranno richiedere la restituzione degli importi dichiarati illegittimi, a meno di provvedimenti legislativi retroattivi, come di solito avviene ed è avvenuto in passato.

Il testo della sentenza

La parte ricorreva dinanzi al Giudice di Pace per l’annullamento di una cartella esattoriale inerente una sanzione irrogata a causa di una violazione del Codice della Strada. La maggiorazione per interessi dell'importo dovuto veniva dichiarata illegittima dal Giudice di Pace il quale, interpretando restrittivamente l’articolo 27 della legge 681/1981, annullava la cartella di pagamento.

La Cassazione, rigettando il ricorso dell'Ufficio Territoriale, ha sancito che “alle sanzioni, come nella specie stradali, si applica l’articolo 203 C.d.S., comma 3, che, in deroga alla legge numero 689 del 1981, articolo 27, in caso di ritardo nel pagamento della sanzione irrogata nell’ordinanza - ingiunzione, prevede, l’iscrizione a ruolo della sola metà del massimo edittale e non anche degli aumenti semestrali del 10%”.

Corte di Cassazione, Sezione Seconda Civile, 16 febbraio 2007 numero 3701

- FATTO

Svolgimento del processo

L’Ufficio Territoriale del Governo di Benevento ha impugnato, nei confronti di A.M.G., con ricorso notificato il 27.10.04, la sentenza del Giudice di Pace di Benevento, che aveva dichiarato la nullità dell'opposta cartella esattoriale, inerente al pagamento della somma di Euro 852,78 per violazione dell'articolo 116 C.d.S., comma 2, ritenendo illegittima, ai sensi della legge numero 689 del 1981, articolo 27, la maggiorazione per interessi operata sulla somma stabilita dalla legge.

Lamenta la violazione e falsa applicazione legge numero 689 del 1981, articolo 27, atteso che, contrariamente all'assunto del G.d.P., proprio detto articolo prevede espressamente l’effettuata maggiorazione, in caso di ritardo nel pagamento delle somme dovute a titolo di sanzione.
A.M.G. resiste.

Il P.G. ha chiesto la trattazione del ricorso in Camera di Consiglio.

- DIRITTO

Motivi della decisione

Il ricorso è manifestamente infondato.

Infatti alle sanzioni, come nella specie stradali, si applica l’articolo 203 C.d.S., comma 3, che, in deroga alla legge numero 689 del 1981, articolo 27, in caso di ritardo nel pagamento della sanzione irrogata nell’ordinanza - ingiunzione, prevede, l’iscrizione a ruolo della sola metà del massimo edittale e non anche degli aumenti semestrali del 10%. Aumenti, pertanto, correttamente ritenuti non applicabili dal G.d.P., peraltro con motivazione errata, che va quindi corretta in conformità all'enunciato principio. Al rigetto del ricorso, segue la condanna alle spese.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna l’Ufficio Territoriale Governo di Benevento alle spese in Euro 500,00 di cui Euro 400,00 per onorari.

Così deciso in Roma, il 24 ottobre 2006.

Come impugnare la cartella esattoriale originata da multe quando vengono addebitati interessi illegittimi

La cartella esattoriale può essere impugnata e deve essere annullata in quanto è illegittima l’applicazione della maggiorazione per ritardato pagamento prevista dall'articolo 27 della legge 24 novembre 1981 numero 689. E' possibile procedere con opposizione all'esecuzione ex articolo 615 codice di procedura civile.

Infatti l'aggravio non è giustificato, né legittimo poiché la norma che il creditore ha ritenuto di poter applicare, attiene, in realtà, ad una fattispecie del tutto diversa, ovvero quella riguardante l’ipotesi in cui sia stata emessa una ordinanza ingiunzione.

L’articolo 27 del C.d.S. prevede, appunto, che l’Autorità che ha emesso l’ordinanza-ingiunzione di pagamento procede alla riscossione delle somme dovute in base alle norme previste per la esazione delle imposte dirette.

Al comma 3 tale articolo, in particolare, stabilisce che salvo quanto previsto dall'articolo 26 (relativo al pagamento rateale della sanzione pecuniaria), in caso di ritardo nel pagamento, la somma dovuta è maggiorata di un decimo per ogni semestre a decorrere da quello in cui la sanzione è divenuta esigibile e fino a quello in cui il ruolo è trasmesso all'esattore.

Tale procedura, prevista dall'articolo 27, si applica quando si procede alla riscossione di somme conseguenti alla emissione della ordinanza ingiunzione, in caso di rigetto del ricorso proposto al Prefetto. Solo in tal caso, infatti, in ipotesi di ritardo nel pagamento la somma dovuta è maggiorata di un decimo ogni semestre. Per contro, il verbale di accertamento indica il solo termine di pagamento in sessanta giorni della misura ridotta.

L’articolo 203 del C.d.S. che regola il ricorso al Prefetto aggiunge, sempre in riferimento al comma 3 che qualora nei termini previsti non sia stato proposto il ricorso e non sia avvenuto il pagamento in misura ridotta, il verbale, in deroga alle disposizioni di cui all'articolo 17 della legge 24 novembre 1981 numero 689, costituisce titolo esecutivo per una somma pari alla metà del massimo della sanzione amministrativa edittale e per le spese di procedimento.

In altre parole, secondo tale disposizione è già prevista una sanzione per il ritardo nel pagamento rappresentata dalla maggiorazione della somma dovuta sino alla metà del massimo della sanzione edittale.

Il Legislatore ha, pertanto, deciso di differenziare il caso in cui venga emessa l’ordinanza ingiunzione prefettizia per i verbali contestati innanzi al Prefetto (in cui è senz'altro applicabile la maggiorazione ex articolo 27 comma 6, Legge 689/81) dal caso in cui vi sia il mancato pagamento in misura ridotta del verbale di accertamento, per il quale la sanzione prevista è soltanto quella stabilita dall'articolo 203 comma 3 C.d.S. (pagamento della metà del massimo edittale più le spese) e non anche la maggiorazione ex articolo 27 comma 6 della Legge 24/11/1981 numero 689.

A ciò si aggiunga che, con l’entrata in vigore del nuovo codice della strada, successiva alla entrata in vigore della legge 689/81, se il Legislatore avesse ritenuto di estendere l’applicabilità della maggiorazione per ritardato pagamento prevista dall'articolo 27 comma 6 della legge 689/81 anche ai verbali di accertamento, lo avrebbe esplicitato nella formulazione dell'articolo 203 C.d.S., nel quale invece non è fatta alcuna menzione della irrogabilità di tale maggiorazione.

L’illegittimità della procedura applicata fa si che un verbale possa trasformarsi da titolo esecutivo a ordinanza-ingiunzione di pagamento e comporta una illegittima duplicazione della sanzione.

Le maggiorazioni introdotte dall'Amministrazione Comunale, costituiscono di fatto una duplicazione di imposizione, - "sanzione sulla sanzione" - principio già tacciato di illegittimità Costituzionale, in numerose sentenze, in quanto contrario agli articolo 3 e 53 della Costituzione.

Ed invero, l’articolo 203 C.d.S. prevede che il verbale di accertamento della violazione costituisce titolo esecutivo per un importo pari alla metà del massimo edittale, ovvero circa al doppio della sanzione irrogata con il verbale stesso. Applicare, dunque, l’ulteriore maggiorazione ex articolo 27, comma VI, Legge 689/81, pari al 20% annuo, sarebbe ingiustificato, oltre che vessatorio.

Anche la Cassazione è intervenuta sulla questione e con sentenza 22100/2007 (protocollo 3701) ha ritenuto illegittimi gli interessi del 10 per cento semestrali applicati da Equitalia per cartelle esattoriali originate da multe e comunque da sanzioni amministrative.

I giudici di piazza Cavour hanno ritenuto, in tale sentenza, che alle sanzioni, come nella specie stradali, si applica l’articolo 203 C.d.S., comma 3, che, in deroga alla legge numero 689 del 1981, articolo 27, in caso di ritardo nel pagamento della sanzione irrogata nell’ordinanza-ingiunzione, prevede, la pretesa della sola metà del massimo edittale e non anche degli aumenti semestrali del 10%.

27 Febbraio 2012 · Rosaria Proietti


Commenti e domande

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19 risposte a “Illegittimi gli interessi del 10% semestrali sulle multe previsti dall’articolo 27 della legge 689/81”

  1. Mandy ha detto:

    Che nervoso Ludmilla. non vorrei dargliela vinta cosi. mi sto ancora documentando cercando il modo di nn fargliela passare. Rileggendo più attentamente gli articoli correlati alla sentenza della cassazione mi sono accorta di aver interpretato male la motivazione dell’illegittimità della cartella. la questione è la doppia sanzione (quindi sia il doppio della multa che l’applicazione del 10% di interessi semestrali) per lo stesso fatto (non pagamento della multa).
    questo si che potrebbe essere un vizio no?
    poi leggevo invece sul sito di equitalia che per alcuni casi, ma bisogna capire se questo rientra tra i casi di insesigibilità, la legge di stabilita 2013 consente di rivolgersi direttamente ad equitalia, mandando raccomandata, o addirittura email, con i motivi secondo i quali si ritiene di non dover pagare.
    equitalia ha tempo 220 giorni per rispondere.
    bisogna capire se intanto però se fosse necessaria una rateazione questa pratica blocca i termini e quindi si potrebbe chiedere poi o se bisogna comunque avanzare la richiesta nel caso in cui vincessero ancora loro ….
    e’ una vergogna.
    grazie
    spero queste mie domande siano utili a tanti altri.
    Mandy

    • Ludmilla Karadzic ha detto:

      Come le era stato già accennato, può presentare senz’altro istanza di sgravio parziale ad Equitalia. Equitalia chiederà al Comune come risponderle.

      Se non intende fargliela passare liscia senza esporsi a costi esorbitanti, può provare a contattare un’associazione di consumatori presente sul territorio dove lei risiede. Tenga presente, comunque, che dovrà inevitabilmente sostenere un costo di iscrizione ed il contributo unificato per il ricorso innanzi al GdP in qualità di giudice dell’esecuzione.

      L’istanza di rateazione può servire a sospendere le procedure esecutive (tipicamente il fermo amministrativo) che potrebbero prendere avvio trascorsi 60 giorni dalla notifica della cartella esattoriale. Ma, qualora intenda adottare tale strategia, valuti bene se presentare ricorso. In caso di vittoria l’attenderebbero sforzi sovrumani per riuscire ad ottenere quanto già versato.

  2. Mandy ha detto:

    Buongiorno ad entrambi,
    stamattina ho contattato direttamente l’ufficio Ruoli per sapere gli orari per presentare l’istanza in autotutela e dopo aver esposto il caso (gli interessi del 10%) mi hanno detto che loro non possono evadere una tale istanza perchè per loro gli interessi sono dovuti e mi ha detto di rivolgermi ad equitalia. Ma è corretto?

    • Ludmilla Karadzic ha detto:

      Direi che si tratta del solito approccio, estremamente scorretto. Gli interessi semestrali del 10% li incassa il Comune, non Equitalia. E, dunque, siamo di fronte al classico “scarica barile”. Direi più semplicemente che, in questo modo, si costringe il cittadino a pagare, perché facendo ricorso, seppur con vittoria certa, egli andrebbe incontro a costi rilevanti che, sicuramente, non riuscirà a compensare con il rimborso delle spese di giudizio (che, peraltro, otterrebbe a “babbo morto”). E gli importi in gioco non giustificano un’azione giudiziale. Loro lo sanno e se ne approfittano.

      Mi spiace, Mandy, ma viviamo in un una giungla, dove vige la legge del più forte.

  3. Mandy ha detto:

    Buongiorno Ludmilla,
    ma come mai è necessario fare opposizione e quindi come dici tu avvalersi di un avvocato e non posso fare ricorso al giudice di pace?
    l’indicazione degli interessi non è un vizio di forma?
    intanto grazie e buona giornata
    Mandy

    • Giorgio Valli ha detto:

      La legge prescrive le maggiorazioni semestrali per sanzioni amministrative pagate in ritardo e quindi non si tratta,a nostro giudizio, di un vizio di forma. Sicuramente è percorribile la strada dell’opposizione agli atti esecutivi (sempre innanzi al Giudice di Pace) con il necessario supporto di un avvocato, per contestare la legittimità degli interessi semestrali come acclarato dai giudici di Piazza Cavour. Oppure, come le consigliava la collega, esperire un tentativo di sgravio presso gli uffici del creditore.

      Altre soluzioni non possiamo escluderle, ma nemmeno ci sentiamo di suggerirle. C’è pochissima giurisprudenza sulla questione.

  4. Mandy ha detto:

    perfetto.
    una curiosità: nell’autotutela che preparo posso inserire un punto nela quale magari chiedo anche se poi non arriverò a nulla il rimborso degli interessi da me precedentemente versati nelle loro casse e non dovuti citando ed allegando le cartelle ed i bollettini di avvenuto pagamento.
    altra cortesia è possibile farvela vedere prima di inoltrarla?

    grazie infinite

    • Ludmilla Karadzic ha detto:

      Può chiedere anche la luna, se crede. Ma mentre un qualsiasi funzionario può firmare uno sgravio (non arriveranno nelle casse i soldi pretesi – sulla base delle istruzioni che saranno state sicuramente impartite relativamente alle maggiorazioni sancite come illegittime dalla Cassazione) restituire soldi già incassati è impresa ardua. Occorrerebbe una delibera consiliare …

      Lo farebbero solo se lei chiedesse quei soldi al giudice e il giudice accogliesse la sua richiesta.

  5. Mandy ha detto:

    Grazie infinite.
    ma la autotutela deve essere presentata in comune o ad equitalia? quale la forma? via raccomandata? avete un form da poter utilizzare? altra domanda ma questo errore comporta la annullabilità della cartella, invece solo lo sgravio?

    Mandy

    • Ludmilla Karadzic ha detto:

      L’istanza in autotutela può essere presentata al creditore o all’esattore. Meglio rivolgersi al creditore (Comune di Milano). Si risparmia un passaggio (Equitalia dovrebbe comunque chiedere al Comune di Milano l’autorizzazione allo sgravio).

      Forse ci siamo spiegati male. Si può annullare la quota di interessi semestrali, non l’intera cartella se la violazione è stata commessa e se le notifiche degli atti sono state effettuate regolarmente. Ma bisogna andare dal giudice. E, nel caso specifico, ci vuole un avvocato. Non credo che l’impresa valga la spesa.

      Le ho dunque consigliato di tentare un’istanza di sgravio in autotutela. Puro buon senso.

      Non si lasci intimidire dai format e dalle formule. Un foglio (in duplice copia – una come ricevuta con timbro) oppure una raccomandata A/R.

      Importante è scrivere chi è l’istante (nome, cognome, indirizzo) quale l’oggetto (dati identificativi della cartella esattoriale) e cosa si chiede (sgravio della quota interessi semestrali perché non dovuti come da sentenza Cassazione i cui estremi trova nell’articolo che stiamo commentando).

      Giusto per fare un po’ di scena, può aggiungere, se vuole, la minaccia di adire il giudice dell’esecuzione ex art. 615 c.p.c. in caso di rigetto dell’istanza.

      Infine, le consiglio, sul tema, la lettura di questo articolo più recente. Ormai anche le Prefetture della Repubblica hanno preso atto che non sono legittimi gli interessi semestrali previsti dall’articolo 27 della legge 689/1981.

  6. Mandy ha detto:

    a correzione del mio precedente messaggio correggo: il mio credito nei confronti del COmune di Milano poichè da quello che si legge è il Comune di milano a comunicare gli importi.

    Grazie
    Resto in attesa

    Mandy

    • Ludmilla Karadzic ha detto:

      Ecco. Allora si rechi in Comune, ufficio contravvenzioni, presentando istanza di sgravio degli interessi semestrali, non dovuti così come stabilito da Cassazione.

  7. Mandy ha detto:

    BUongiorno,
    mi è arrivata ieri una cartella esattoriale per multe non pagate nel 2011.
    queste le voci citate per ciascuna multa (sono 3)
    codice tributo 5242 – Contrav. cod strad L 689/81- EURO 79,50 (la multa originaria era 39,00 in forma ridotta)
    codice tributo 5354 – contrav. cod strad L 689/81 – recupero spese – Euro 11,00
    codice trinuto 5243 – contrav. cod strad magg L 689/81 – Euro 31,80
    ho letto i Vostri articoli e i Vostri consigli. Vorrei innanzitutto capire se effettivamente il codice 5243 è univoco e se quindi si riferisce esclusivamente agli interessi semetrali del 10% illegittimi o se possono anche riferirsi ad eventuali interessi di mora che invece potrebbero essere dovuti. Confermato questo vorrei allora capire se tale errore annulla l’intera cartella e come procedere. Avete ad esempio un facsimile da poter utilizzare?
    nei mesi passati mi è già capitato di pagare interessi illegali; è possibile fare qualcosa per vantare questo eventuale credito nei confronti di equitalia?
    GRazie infinite.

    • Ludmilla Karadzic ha detto:

      Anche nel suo caso si tratta di maggiorazioni e non di interessi di mora.

      La Cassazione è stata chiarissima nel merito. Il problema è che è possibile procedere solo con opposizione all’esecuzione ex art. 615 c.p.c. e quindi con il supporto di un legale.

      Può, tuttavia, tentare una richiesta di sgravio in autotutela, presso il Comune o presso Equitalia, minacciando, in caso di non accoglimento dell’istanza, il ricorso al giudice.

      Per il passato, credo sia conveniente, attese le premesse, porre la classica pietra sopra gli interessi già pagati..

  8. giacomo2 ha detto:

    Salve ho trovato questa discussione molto interessante, volevo fare analizzare il mio caso:
    Di recente ho ricevuto una Cartella Esattoriale per Violazioni al C.d.S. Risalenti a l’anno 2006. per tali violazioni proposi ricorso al G.d.P. Che nell’Anno 2008 a Gennaio lo rigetto, ma non pagai comunque le sanzioni (non ho mai avuto più notizia).
    Quest’anno mi viene notificata la Cartella Esattoriale e all’interno nei dettagli ho trovato:
    La vecchia Contravvenzione ormai raddoppiata 70 euro, più Contrav.Cod. della Strada Maggiorazioni L. 698\81 euro 28, e poi un’altra voce uguale con altri relativi 28 euro, di sicuro si riferiscono al 10% semestrale di cui tratta l’articolo
    Vi volevo chiedere se tale importo secondo quando trattato in questa pagina risulta essere legittimo? dato che proposi ricorso al G.d.P.
    Grazie del tempo che mi vorrete dedicare.

  9. Ludmilla Karadzic ha detto:

    Fisco non solo ingiusto, ma illegale. Un male ingiusto sul presupposto erroneo di una legge non interpretata correttamente. L’art 27 della legge 24 Novembre 1981 n. 689 costituisce la fonte normativa da cui si intende forzatamente far discendere il diritto di richiedere, oltre alla somma prevista quale sanzione per la violazione di una norma del Codice della Strada, l’ulteriore importo qualificato come “maggiorazione”.

    L’articolo sopra richiamato avente ad oggetto l’esecuzione forzata del pagamento di una somma dovuta quale sanzione amministrativa pecuniaria, comminata con ordinanza – ingiunzione, prevede l’aggiunta di un ulteriore importo pari al 10% a semestre –20% annuo- per il ritardo nel pagamento.

    Adducendo erroneamente la suddetta normativa che ha ad oggetto, come risulta ben chiaro, un’ordinanza – ingiunzione emessa dal Prefetto, si richiede ai malaugurati destinatari di tali cartelle, oltre alla somma dovuta a titolo di sanzione amministrativa pecuniaria comminata per violazione al Codice della Strada, una maggiorazione pari al 10% a semestre, quindi del 20% all’anno, per il ritardo nel pagamento.

    Da qui la richiesta ad una Procura della Repubblica, quella di Milano, di procedere al sequestro ex art. 321 c.p.p, delle cartelle esattoriali di Equitalia. La cosa assurda è che i comuni, applicando maggiorazioni semestrali del 10% sulla somma non pagata ed avendo 5 anni di tempo per far giungere la cartella esattoriale, più tempo ci mettono a notificare più ci guadagnano. Come dire, un piccolo conflitto di interessi che sta mandando in rovina tante famiglie e tanti imprenditori.

    Le sanzioni, nel giro di 3, 4, 5 anni diventano, infatti, dell’ottanta, novanta, cento per cento, “interessi” che, se fossero ottenuti da un qualunque altro cittadino, banche comprese, determinerebbero un arresto per usura.
    Viene davvero il sospetto che molti enti creditori procedano apposta all’iscrizione del ruolo solo al termine del quinquennio di prescrizione della multa, per poter incassare di più.

    Ecco perché il Codacons ha deciso di procedere con un esposto alla Procura della Repubblica di Milano, ma chiede anche al Governo Monti di modificare le regole generali in materia. Non è, infatti, accettabile che il cittadino paghi di più, e così tanto, solo per il ritardo e l’inefficienza della Pubblica amministrazione nel notificare le cartelle esattoriali.

  10. Annapaola Ferri ha detto:

    Riceve la multa e non la paga. Sembra tutto finito ma, si sa, la giustizia è lenta e (certe volte) inesorabile. Passano gli anni, dunque, e un bel giorno arriva la cartella esattoriale: somma raddoppiata, spese di procedimento, più gli interessi maturati. Insomma, sembrava una facile via d’uscita, si è rivelata un vero boomerang sanzionatorio.
    E’ nata così la questione, sollevata davanti al Giudice di Pace di Rossano, e conclusa con tanta soddisfazione del ricorrente, della controversia sul ruolo esecutivo. Con sentenza n. 708 del 26 giugno 2011, il ricorso è stato accolto, la sanzione annullata e il Comune che resisteva in giudizio estromesso dalla causa. Una vittoria su tutta la linea, anche nei confronti di Equitalia s.p.a.

    C’è da dire che il ricorso non prometteva troppo bene non eccellendo per rigoroso rispetto del rito. Si sa: davanti al giudice civile le richieste devono essere espresse in modo chiaro e la pretesa ben definita. Il nostro ricorrente, invece, aveva sparato argomentazioni a “mitraglia” senza chiarire se il suo obiettivo fosse l’annullamento del verbale, oppure della cartella esattoriale. E’ vero che in termini di risultato non cambia nulla, ma sul piano giuridico la cosa è ben diversa. Il Giudice del merito – insegna la sentenza – nell’esercizio del potere d’interpretazione e qualificazione della domanda, non è condizionato dalla formula adottata dalla parte, ma dalla natura delle vicende dedotte e rappresentate dalla parte istante e dalle eventuali precisazioni formulate in corso del giudizio, nonché dal provvedimento richiesto in concreto (Cass. Civ. Sez. II, 27/02/2001 n.2908). Siccome dai motivi dell’atto introduttivo si evinceva che il ricorrente ha inteso impugnare prevalentemente la cartella, denunciando vizi propri di questa (artt. 615/617 c.p.c.), nessun ostacolo alla causa.

    Andando al merito, la cartella esattoriale impugnata prevedeva l’applicazione delle maggiorazioni di cui all’art. 27 comma 6 della legge n.689/81. Tuttavia, in tema di sanzioni amministrative per violazione del codice della strada, il verbale di accertamento acquista valore di titolo esecutivo, come recita l’art. 203 C.d.S., qualora nei termini previsti non sia stato proposto il ricorso e non sia avvenuto il pagamento in misura ridotta, per una somma pari alla metà del massimo della sanzione amministrativa edittale e per le spese di procedimento.

    Secondo la Cassazione (Sez. Civ. II 16.02.2007), la prassi di applicare a tali sanzioni anche le maggiorazioni di cui all’art. 27, comma 6, della legge 689/81 non appare quindi legittima in quanto contrasta con il disposto di cui al predetto art. 203 CdS (Giudice di pace di Roma, 17.09.2008; Giudice di pace di Catanzaro, 5.6.2010; Giudice di pace di Bologna e altri), e realizza un ingiustificato ed indebito aumento della sanzione già prevista dal codice della strada ovvero una ulteriore sanzione sulla sanzione già prevista per il mancato pagamento del verbale.

  11. Piero Ciottoli ha detto:

    La Suprema Corte di Cassazione con sentenza n. 3701/2007, mai successivamente superata da altra pronuncia di segno contrario, ha dichiarato quanto l’illegititmità del conteggio della maggiorazione ex art. 27 Legge 689/81 per il recupero delle sanzioni amm.ve impagate relative a violazioni del c.d.s., perchèè proprio tale testo normativo a imporre e prevedere una maggiorazione a carico del cittadino (raddoppio sanzione ex art. 203 c.d.s.) non potendosi ritenere legittimo l’ulteriore conteggio di quanto di cui all’art. 27 Legge n. 689/1981.

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