Equitalia – cartelle esattoriali e impugnazione estratto di ruolo

Verifica da equitalia - Dall'estratto di ruolo risultano cinque cartelle

L'altro giorno mi sono recato presso "Equitalia" per verificare la mia situazione; l'impiegato mi ha stampato l'estratto di ruolo nel quale risultavano cinque cartelle.

Le prime due erano datate 2000 e 2001, le altre successive 2002, 2003 e 2006. Parlando con l'impiegato ho inteso che le prime due cartelle datate 2000 e 2001 sarebbero prescritte trattasi di imposte di circolazione (bollo) e contravezione codice della strada (multa).

La mia domanda è la seguente: c'è la possibilità e in che modo di cancellare quelle due cartelle, essendo prescritte, con in mano l'estratto di ruolo rilasciatomi dall'Equitalia? Eventualmente qualcuno può darmi un nominativo di un avvocato che pratico di questo tipo di problema per la zona di Brescia.

Equitalia e decisioni cassazione - L'estratto di ruolo è impugnabile

Nell'ambito del processo tributario, gli atti impugnabili sono elencati nell'articolo 19 del Decreto Legislativo numero 546/92. Tra tali atti figura anche il "ruolo". Sembrerebbe dunque che il ruolo, di per sé solo, sia autonomamente impugnabile.

In proposito la Corte di Cassazione, con la sentenza del 19.01.2010 numero 724, ha affermato che “l’articolo 19 del sopra citato decreto legislativo prevede l’impugnazione sia della cartella che del ruolo. Tale precisazione rende del tutto evidente che l’impugnazione è ammissibile non solo nei confronti della cartella, ma anche contro l’estratto di ruolo che altro non è che una riproduzione di una parte del ruolo".

Quanto detto, tuttavia, non basta per affermare l'autonoma impugnabilità del ruolo. Tale sentenza, infatti, deve essere letta secondo i principi generali che regolano il processo tributario. In particolare, va ricordato che il processo tributario è di natura "impugnatoria". In altre parole con esso il ricorrente mira ad ottenere l'annullamento di un atto lesivo dei propri diritti. Ne consegue che potranno essere impugnati solamente quegli atti idonei a produrre una lesione effettiva per il cittadino.

Per quanto riguarda il ruolo, questo, finché non viene notificato al contribuente (e ciò avviene con la notifica della cartella esattoriale), non produce alcun effetto nei suoi confronti. Ne consegue che il contribuente, che sia venuto a conoscenza della propria posizione debitoria attraverso una richiesta di accesso agli atti e visione dell'estratto di ruolo, non potrà impugnare quest'ultimo ma dovrà attendere la notifica della cartella esattoriale (che vale anche come notifica del ruolo).

In tal senso si è espressa la Commissione Tributaria Regionale della Puglia, secondo cui: "La copia dell'estratto di ruolo, non rappresentando un atto ricettizio dell'Amministrazione finanziaria contenente una specifica e definitiva pretesa tributaria capace di incidere irrimediabilmente nella sfera patrimoniale del contribuente, non è suscettibile di autonoma impugnazione" (sentenza del 18 dicembre 2009, numero 167).

26 Ottobre 2012 · Ornella De Bellis


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