Equitalia » Come fermare l’esecuzione forzata sull’immobile anche dopo la notifica dell’avviso di vendita
Se il contribuente onora il debito, ottiene la rottamazione o comunque vince un procedimento in tribunale per delle cartelle esattoriali illegittime, l’espropriazione (o pignoramento immobiliare) della sua casa deve essere fermata, anche se è già stato notificato l'avviso di vendita.
Deve essere interrotta la vendita forzata immobiliare, avviata da Equitalia, a causa dei debiti fiscali del contribuente, qualora lo stesso riesca ad ottenere lo sgravio delle cartelle, anche se sia già stato notificato l'avviso di vendita dell'immobile.
Questo l'orientamento espresso dalla Corte di Cassazione con sentenza 14641/14.
Non esiste un limite di tempo massimo per salvare la propria casa dall’espropriazione avviata da Equitalia: se anche dopo la notifica dell'istanza di vendita dell'immobile il debitore decide di pagare il proprio debito oppure ottiene lo sgravio delle cartelle o vince la causa di impugnazione delle stesse, l'asta va bloccata e il contribuente ritorna nella disponibilità della propria casa.
Gli Ermellini, con la pronuncia in esame, hanno infatti chiarito che il diritto di Equitalia di procedere ad esecuzione forzata esiste non solo all'inizio dell'esecuzione forzata, ma anche in ogni momento successivo di tale procedimento, ovvero finché l’immobile non viene materialmente espropriato.
Da ciò si evince che, se viene meno il titolo esecutivo, grazie al pagamento o lo sgravio delle cartelle esattoriali, l’esecuzione forzata è illegittima.
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