Equitalia e notifiche per mezzo posta forse non valide
Varie cartelle dal comune ed equitalia
ho avuto varie cartelle dal comune e da equitalia per inps e agenzie delle entrate e le ho strappate tutte per rabbia e non intendevo pagare. Ora sentendo che notifiche fatto dalla posta non sono piu valide, allora sono contestabili, vanno in prescrizione?
Cartelle equitalia
Un argomento già ampiamente e più volte dibattuto sia nel forum che nel blog.
Le riporto, allora, quanto già scritto in riferimento alla questione su cui lei chiede info.
Ci si chiede se sia valida la notifica della cartella esattoriale effettuata a mezzo posta direttamente dall'Agente della Riscossione.
La questione è molto controversa e le sentenze sul punto sono discordanti.
Il problema nasce in quanto l'articolo 26, primo periodo, del DPR numero 602/73 prevede che: "La cartella è notificata dagli ufficiali della riscossione o da altri soggetti abilitati dal concessionario nelle forme previste dalla legge ovvero, previa eventuale convenzione tra comune e concessionario, dai messi comunali o dagli agenti della polizia municipale".
Il secondo periodo dello stesso articolo 26 aggiunge che: "la notifica può essere eseguita anche mediante invio di raccomandata con avviso di ricevimento".
Sulla base di questo secondo periodo, l'Agente della Riscossione ritiene di poter effettuare direttamente la notifica per posta, senza ricorrere agli intermediari di cui al primo periodo.
D'altra parte, invece, si ritiene che il secondo periodo sopra citato, seppure rende legittima la notifica a mezzo posta, non esclude per questo la necessità di avvalersi degli intermediari di cui al periodo precedente.
Il primo periodo dell'articolo 26, infatti, elenca in maniera tassativa i soggetti legittimati alla notifica della cartella, ossia:
- gli ufficiali della riscossione
- i messi comunali
- gli agenti della polizia municipale
- altri soggetti espressamente autorizzati dal Concessionario
Solo questi soggetti possono notificare a mano o a mezzo posta gli atti del Concessionario ma mai quest’ultimo "direttamente".
Conseguentemente la notifica fatta con queste modalità deve ritenersi inesistente.
In tal senso, segnaliamo le seguenti pronunce:
- Commissione Tributaria Provinciale di Lecce, sentenza del 25/10/2011 sentenza numero 533/05/10 del 29/12/2010; sentenza numero 909/05/09 del 23/10/2009;
- Commissione Tributaria Regionale dell'Abruzzo, sentenza numero 3/10/10 del 9/07/2009. I Giudici hanno in questo caso precisato pure che la proposizione del ricorso non sana, ex articolo 156 codice di procedura civile, il vizio di notifica. Ciò, in quanto la cartella di pagamento non è atto processuale ma mero atto amministrativo, di carattere sostanziale, che, in quanto tale, si sottrae al regime della sanatoria di cui alla regola citata;
- Commissione Tributaria Regionale Lombardia, sentenza numero 141/05/09; sentenza numero 61/22/10 del 15/04/2010 ("la relata di notifica è prevista come momento fondamentale nell’ambito del procedimento di notifica sia dai codici di rito che dalla normativa speciale e non è integralmente surrogabile dall'attività dell'ufficio postale");
- Commissione Tributaria Provinciale di Milano, sentenza numero 264/09/10;
- Commissione Tributaria Provinciale di Genova, sentenza numero 125 del 12/06/2008;
- Commissione Tributaria Provinciale di Bari, sentenza numero 51(02/2012 del 25/01/2012; sentenza numero 110 del 14/07/2010; sentenza numero 137 del 27/10/2010 ("qualora la notifica viene effettuata a mezzo del servizio postale, la stessa deve essere eseguita dai soggetti abilitati e giammai direttamente dal concessionario della riscossione così come è avvenuto nel caso di specie");
- Commissione Tributaria Provinciale di Taranto, sentenza numero 770 del 27/08/2010 ("Gli atti del concessionario direttamente notificati dallo stesso, tramite i propri dipendenti, a mani o mezzo posta, e non attraverso l’ufficiale giudiziario, in violazione dell'articolo 26 dpr 602/73, della legge 890 del 1982 e dell'articolo 149 del codice di procedura civile, sono giuridicamente inesistenti");
- Commissione Tributaria Provinciale di Foggia, sentenza numero 348/7/10, depositata il 29/09/2010 ("L’articolo 26 citato e l’articolo 60 DPR numero 600/73 indicano le tassative prescrizioni cui attenersi per attribuire certezza al procedimento notitificatorio, individuando esattamente i soggetti abilitati alla notifica a mezzo posta. La possibilità di procedere direttamente alla notifica è riservata soltanto agli uffici finanziari, secondo quanto previsto dall'articolo 14 legge 890/92 e quindi con esclusione degli Agenti della riscossione. <...> Pertanto la notifica può avvenire anche mediante invio di lettera raccomandata, ma sempre per il tramite di uno dei soggetti previsti dalla legge. La notifica avvenuta in contrasto con quanto disposto dalle norme sopra richiamate deve intendersi pertanto giuridicamente inesistente");
- Commissione Tributaria Provinciale di Parma, sentenza numero 53/07/11.
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