Equitalia e grosso dilemma sulla vendita della casa

Non avrei mai pensato che le spese processuali le avrei dovute pagare ad equitalia

In seguito ad un processo penale devo pagare le spese processuali: di questa cosa ne ero al corrente ma non avrei mai pensato che tali spese le avrei dovute pagare ad equitalia. Ebbene si, fatto l'estratto ruolo ho visto che ho un debito di 88 mila euro.

So di aver sbagliato in precedenza ma ho pagato la mia pena. Ho distrutto la vita dei miei figli e non voglio dargli anche quest altra batosta ovvero trovarsi la casa pignorata.

Vorrei trovare un escamotage lo so che non sembra corretto ma i miei figli li voglio tutelare dai miei errori. Prima che mi arriva la notifica della cartella esattoriale vorrei vendere la casa di mia proprietà e mettere i soldi sui conti correnti intestatati a loro.

Lo posso fare? O Equitalia avrebbe diritto a pignorare i conti dei miei figli dicendo di aver fatto una sorta di " riciclaggio" per nn pagare? Vi ringrazio in anticipo e mi scuso se posso sembrare il solito parassita che non vuole pagare ma oltre la casa che è costata tanta fatica ai miei genitori.

E se i miei figli non "svuotassero" il loro conto corrente cosa potrebbe succedere?

Sarebbe una cifra sostanziosa e spenderli così sarebbe un vero peccato se con quei soldi comprassero una nuova casa intestata a tutti e quattro o appunto li mettessero sul loro conto che pensi equitalia potrebbe fare qualcosa?

Questa situazione mi sta uccidendo.

Tali spese nn mi sono mai stata notificate prima dall'erario perché sono passate ad equitalia?

Sono andato agli sportelli di equitalia per poter rateizzare la cartella e la dipendente mi consiglia di fare un estratto conto e e qui che vengo a conoscenza di tutte queste cartelle esattoriali.

Ero a conoscenza dai documenti del processo solo della multa datami dei costi del processo non avevo mai immaginato di doverli pagare. Dalla cartella esattoriale l anno in cui si riferisce la spesa e del 2002 ma messo a corte il 2010 io sono abbastanza sicuro che l'erario non mi ha mai notificato nulla. Ma se volessi esserne certo come devo fare? C'è da dire però che dalle cartelle non risulta scritto nessuna mora. E questo che non capisco. Per quanto riguarda la casa sinceramente vorrei venderla al suocero di un mio cugino, una reale vendita.

Anche così può comportare qualcosa. Per quanto riguarda smaltire i soldi non saprei proprio come fare. Avevo pensato di vendere casa dare i soldi ai miei figli su c/c e pagare a rate le multe. Equitalia anche in questo modo potrebbe opporsi? E pretendere i soldi? Pagherei piano piano e. Poi farei "smaltire" i soldi e tutelo i miei figli. Non so proprio cosa fare. L'unica soluzione è pagare, ma non intendo darli tutti insieme.

Se vendo la casa di mia proprietà e deposito tutto su libretto risparmio ai miei figli?Quando equitalia mi manderà la cartella esattoriale posso ottenere la rateizzazione dei mie debiti oppure non rientro nelle situazioni disagiate? Al momento non lavoro sono invalido, e oltre la casa non ho nulla.

La mia preoccupazione e che l equitalia può dire che i soldi sono miei e prelevare la somma dovuta. Quali sono le condizioni per ottenere la rateizzazione? Da quanto ho capito se il debito non supera i 20 mila non c' e' bisogno di particolari situazioni disagiate.

E se il mio è di 30 mila posso pagare 10 mila in contanti e poi ottenere la rateizzazione?

Prima del pignoramento dell'immobile di equitalia lei è libero di vendere la casa e distribuire il ricavato ai suoi figli

Prima del pignoramento dell'immobile lei è libero di vendere la casa e distribuire il ricavato ai suoi figli.

I quali, farebbero bene, comunque, a spenderli nel minor tempo possibile in "donne, gioco e champagne". In modo che nulla resti sui loro conti correnti pignorabili da equitalia.

Che non vi sia stata nessuna notifica di invito al pagamento da parte del Ministero della Giustizia e/o dell'Agenzia delle Entrate sarà un fatto da accertare presso i competenti uffici creditori (si ricorda che la notifica per compiuta giacenza è legittima ed esplica pienamente i propri effetti) per procedere, eventualmente e con il supporto di qualificati professionisti, a chiedere l'annullamento della cartella esattoriale per omessa notifica degli atti presupposti o, in subordine, per ottenere la riduzione parziale o totale degli interessi di mora maturati.

Infatti, va ricordato quanto segue:

  1. il termine di prescrizione delle spese processuali è quello ordinario di cui all'articolo 2946 del codice civile, vale a dire dieci anni dalla data in cui la sentenza, civile o penale, è divenuta irrevocabile o, comunque, dalla data in cui il provvedimento conclusivo del processo è divenuto definitivo;
  2. la notifica dell'invito al pagamento (articolo 212 Testo Unico) costituisce atto idoneo ad interrompere la prescrizione del credito in quanto atto di costituzione in mora del debitore (artt. 2943 e 1219 del codice civile) e comunque atto che esprime in modo inequivocabile la volontà di far valere il diritto dell'Erario alla riscossione di somme dovute (si veda, Cass. Civ., sentenza numero 908, del 13.3.1976);
  3. per le spese dovute in solido, l’atto con il quale è interrotta la prescrizione contro uno dei debitori ha effetto anche riguardo agli altri debitori (articolo 1310, comma uno del codice civile). Pertanto, nel caso di più debitori solidali, la data di decorrenza dei termini per la prescrizione è quella dell'ultima notifica dell'invito al pagamento o della cartella di pagamento.

Per quanto riguarda il problema della vendita dell'immobile, partiamo dal presupposto che lei non sappia ancora di essere debitore. Ma, questa potrebbe risultare ipotesi errata in corrispondenza del verificarsi di uno dei due eventi seguenti:

  1. la notifica dell'invito al pagamento è stata effettuata correttamente e lei non ne ha contezza: o perchè l'invito è stato consegnato nella mani di un soggetto legittimato a riceverlo o perché la notifica si è perfezionata per compiuta giacenza. In entrambi i casi non è possibile escludere che lei sia stato messo al corrente, anche se non formalmente, dell'ingente debito che le si chiede di rimborsare;
  2. con la crisi in corso del mercato immobiliare, non è detto che lei riesca a vendere l'immobile prima della notifica della cartella esattoriale e l'eventuale ricorso per l'annullamento del procedimento di riscossione viziato dal mancato invio al debitore degli atti prodromici, potrebbe richiedere tempi lunghi.

Ora, negli scenari appena descritti, Equitalia può chiedere la revoca dell'atto di vendita della casa, affermando che essa è stata effettuata unicamente allo scopo di sottrarre il valore dell'immobile alle casse dell'Erario. Per questa ragione è importante che l'eventuale ricavato sia speso. Non mi sembra un grosso problema: ho visto fortune ben più cospicue dilapidate in settimane ... ed altre, poi ricostituirsi su conti correnti altrui.

Nel merito, è anche utile aggiungere che per evitare problemi all'acquirente (ed evitarli a sé stessi in ragione di successive rivalse giudiziarie) l'immobile deve essere venduto al valore di mercato, ad un terzo (non un parente o affine del debitore) e chi compra deve eleggere la nuova casa ad abitazione principale (in pratica devono acquisirvi residenza i figli a carico fiscale e/o il coniuge).

Per sapere con certezza se ci siano state o meno notifiche di solleciti di pagamento prima dell'iscrizione a ruolo, bisogna effettuare l'accesso agli atti che la riguardano, depositati presso l'ufficio del creditore.

Equitalia può concedere una dilazione di pagamento che arriva al massimo a 72 rate.

Il suocero di suo cugino è un terzo. Non le è nè parente, nè affine.

Se ha la possibilità di anticipare 10 mila euro e scendere sotto la soglia dei 20 mila euro, non dovrebbero esserci problemi di sorta per l'accesso al beneficio della rateazione, se si accontenta di 48 rate.

Altrimenti la documentazione sarà comunque necessaria e l'accoglimento della richiesta vincolato alla discrezionalità dell'esattore.

Attenzione ai tempi, tuttavia. Anche anticipando 10 mila euro, il debito nominale è di 30 mila. Il che significa che, fino al formale accoglimento dell'istanza di rateazione, sarà sempre possibile l'iscrizione di ipoteca sull'immobile di sua proprietà. Il che renderebbe ancora più complicata la vendita dell'immobile.

27 Settembre 2012 · Genny Manfredi


Commenti e domande

Per porre una domanda sul tema trattato nell'articolo (o commentarlo) utilizza il form che trovi più in basso.

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *


Se il post è stato interessante, condividilo con il tuo account Facebook

condividi su FB

    

Seguici su Facebook

seguici accedendo alla pagina Facebook di indebitati.it

Seguici iscrivendoti alla newsletter

iscriviti alla newsletter del sito indebitati.it




Fai in modo che lo staff possa continuare ad offrire consulenze gratuite. Dona!