Equitalia » Come funziona la prescrizione delle cartelle esattoriali originate da sanzioni amministrative

Tutte le cartelle esattoriali notificate da Equitalia sono soggette alla prescrizione, ovvero all'estinzione a seguito dell'inerzia dell'agente di riscossione, protratta per il numero di anni stabiliti dalla legge. Questi atti, di conseguenza, non devono essere pagati.

La disciplina della prescrizione in discorso è, tuttavia, diversa a seconda che si riferisca a sanzioni amministrative o a tributi e tasse.

In questo articolo, parleremo della prescrizione delle cartelle di Equitalia per quanto riguarda le sanzioni amministrative.

Per fare chiarezza è necessario riassumere le prescrizioni di queste sanzioni così come previste dalla legge.

Per prima cosa è bene precisare che l’ente impositore di cui si parlerà nel proseguo è lo stesso che richiede il pagamento della sanzione amministrativa.

In ogni caso l’ente impositore deve essere indicato nel verbale che viene notificato.

Per chiarire la questione, va innanzitutto osservato il procedimento ed i rispettivi termini di prescrizione.

Entro 90 giorni dal giorno della violazione l’ente impositore deve notificare il verbale di accertamento. Se ritarda, la sanzione si estingue in forza dell'articolo 14 della legge numero 689 del 1981.

Entro i successivi cinque anni dalla notifica del verbale, l’Ente impositore deve notificare un ulteriore atto chiamato tecnicamente ordinanza ingiunzione e il debitore/trasgressore non proponga impugnazione e non paghi.

In questo caso la prescrizione di cinque anni decorrerà dalla notifica dell'ordinanza ingiunzione.

Nel caso di violazioni al codice della strada, l'ordinanza ingiunzione viene emessa solo nel caso in cui si faccia ricorso al Prefetto, che deve emetterla entro 210 giorni dal ricevimento del ricorso.

Successivamente, entro i cinque anni dalla notifica dell'ordinanza ingiunzione, oppure del verbale di accertamento di violazione del codice della strada, Equitalia su incarico dell'Ente Impositore deve notificare una cartella che ingiunga il pagamento.

In alternativa, l'ente impositore può emettere direttamente, senza incaricare Equitalia, una ingiunzione di pagamento.

Anche questa cartella di Equitalia va in prescrizione in cinque anni decorrenti dalla data di notifica della cartella medesima se non è seguita dalla notifica di un ulteriore atto chiamato avviso di mora.

Se, tuttavia, viene notificato detto avviso di mora, la prescrizione della cartella decorre dalla data di notifica dell'avviso di mora ed è sempre di cinque anni.

A proposito della prescrizione delle cartelle per sanzioni amministrative è importante precisare che Equitalia sostiene che il termine di prescrizione sia di dieci anni a decorrere dalla notifica della cartella o dell'ultimo avviso di mora e, pertanto, costringe il cittadino a rivolgersi al Giudice al fine di far valere i suoi diritti. Questo orientamento è stato, però, smentito da consolidata giurisprudenza.

Ma come comportarsi qualora la cartella esattoriale di Equitalia sia realmente prescritta?

Generalmente, la prescrizione della cartella viene fatta valere con l'impugnazione di atti esecutivi che seguono la notifica della cartella stessa, come fermo amministrativo dell'auto, pignoramento, etc.

Però, è sempre possibile chiedere ad Equitalia di sgravare la cartella anche prima che sia iniziata l'esecuzione forzata.

Quindi, nel caso che siano decorsi i cinque anni dalla notifica della cartella o dall'avviso di mora, senza che nel frattempo sia iniziata l'esecuzione, il debitore deve prima di rivolgersi ad un giudice, deve fare domanda di sgravio direttamente ad Equitalia da inviare a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento.

Se Equitalia non provvede allo sgravio, sarà necessario citare Equitalia di fronte al Giudice di Pace al fine di fare dichiarare la prescrizione.

Da notare bene che in caso in cui l’importo dovuto sia inferiore a € 1.100,00 è possibile rivolgersi al Giudice di Pace senza l’assistenza di un difensore.

Nel caso in cui l’importo sia superiore a € 1.100,00 sarà necessaria l’assistenza di un avvocato ma il Giudice di pace, dopo aver visto la copia della lettera con istanza di sgravio, potrà porre le spese processuali a carico di Equitalia.

10 Giugno 2014 · Andrea Ricciardi




Commenti e domande

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14 risposte a “Equitalia » Come funziona la prescrizione delle cartelle esattoriali originate da sanzioni amministrative”

  1. lino ha detto:

    Mi è stata recapitata una lettera di Equitalia per l’iscrizione a ruolo di un debito di 322,59 euro per delle infrazioni al codice della strada (non specificate) del 2004, e successivamente notificate il 09/11/2006, ente creditore il comune di Bologna Polizia Urbana. Non ho ricevuto alcun avviso di pagamento né nel 2004 ne nel 2006, in più aggiungo che non ho mai avuto auto di proprietà in quanto lavoravo con auto aziendale, non capisco come possano essere ascritte a me tali violazioni.

    • Annapaola Ferri ha detto:

      Per capire, non le resta che recarsi presso gli sportelli della Polizia Urbana del Comune di Bologna e chiedere copia del verbale di contravvenzione a suo nome nonché della relata di notifica.

  2. daniele grossi ha detto:

    Mia moglie ha ricevuto una cartella esattoriale di Equitalia di 800 euro da parte del comune per non aver versato dei tributi (quali di specifico non dice) per gli anni 2004 2005 2006 2007 ove mia moglie aveva la residenza in questo appartamento ma non ha mai abitato realmente. sulla cartella di Equitalia c’ è scritto che sono state notificate cartelle negli anni 2006 2008 2009 2009 i quali sono stati firmati da qualcun’altro e non da mia moglie.

    Chiedo se la cartella esattoriale puo’ decadere oppure prescrivere, per i termini di legge oppure appellarsi per non aver mai firmato la ricezione di qst cartelle da parte del comune. nei casi elencati se c è qualche soluzione o a chi rivolgersi.

    • Prima di ogni altra considerazione bisognerà acquisire presso gli uffici Equitalia informazioni circa la natura della pretesa (si tratta probabilmente di tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani) e copia delle relate di notifica a suo tempo effettuate dal concessionario.

      Le anticipo, comunque, che ci sarà ben poco da fare: la notifica diretta via posta della cartella esattoriale non richiede al postino l’identificazione del destinatario. L’unica eccezione che potrebbe essere sollevata è che la destinataria non aveva residenza nel luogo dove è avvenuta la notifica.

  3. giulia ha detto:

    Qualcuno mi conferma che comunque ai sensi dell’art.514 del codice di procedura civile sono impignorabili alcuni beni come il letto, il guardaroba, la cucina e il tavolo?

  4. giulia ha detto:

    Ma e’ assurdo che io che ho acquistato beni mobili…per capirci l’arredamento di casa mia 5 anni or sono …rischio che mi pignorino i beni perché il mio compagno sposterà la residenza a casa mia!

    • Annapaola Ferri ha detto:

      Le procedure esecutive previste dalla legge nei confronti del debitore possono essere condivise o meno, ma, purtroppo, sono queste. Mi spiace.

  5. giulia ha detto:

    La ringrazio e capisco. Questa presunzione che i beni mobili siano del mio ragazzo verrebbe tuttavia meno se dimostro tramite le ricevute della mobilia che in realtà è tutto mio?

    • Annapaola Ferri ha detto:

      Si, la presunzione verrebbe senz’altro meno. Ma le fatture andrebbero comunque esibite non all’ufficiale giudiziario (che è comunque obbligato a procedere) ma al giudice dell’esecuzione in sede di opposizione promossa (con il supporto di un avvocato) dal terzo effettivo proprietario non debitore, per la liberazione dei beni pignorati.

      Ora è evidente che, di solito, nessuno conserva le fatture per lungo tempo: l’ostacolo potrebbe essere rimosso con un contratto di comodato gratuito di un locale (camera da letto, ad esempio), di mobilia e di altre utilità stipulato con il debitore e registrato (prima del pignoramento, naturalmente) presso l’Agenzia delle entrate. Con la consapevolezza che tale accorgimento, comunque, non evita il pignoramento, ma consente solo di liberare, ex post, i beni eventualmente pignorati dall’ufficiale giudiziario.

  6. giulia ha detto:

    Buongiorno, ho 30 anni e con fatica sono diventata proprietaria della mia prima casa da 5 anni pagando un mutuo a me intestato.

    Ora mi sono fidanzata, il mio ragazzo ha un debito bancario e uno con equitalia di 35.000,euro.
    Di recente si è messo in proprio. La ns. intenzione è di proporre una rateizzazione a equitalia e un’offerta saldo e stralcio alla banca.

    Lui sposterà a breve la residenza da me. Questo comporta quali conseguenze?

    In secondo luogo si parla di acquistare una casa in futuro. In quel caso ammesso che la banca conceda il mutuo, la casa sarebbe pignorabile?

    E se io fossi comproprietaria (come seconda casa) questo comporterebbe una diversa tassazione solo sulla mia metà?

    La mia meta sarebbe pignorabile?

    • Annapaola Ferri ha detto:

      Quello che lei rischia, se il suo ragazzo viene a convivere anagraficamente con lei, è un pignoramento presso la residenza del debitore, in conseguenza alla presunzione legale di proprietà che vige nel nostro ordinamento: tutto ciò che è rinvenibile presso la residenza o il domicilio del debitore è considerato essere di proprietà del debitore.

      Acquistando casa insieme al suo ragazzo, il suo 50% sarà soggetto a tassazione non agevolata come seconda casa. La sua quota non sarà pignorabile, ma se il bene è indiviso e non divisibile, la banca creditrice (per Equitalia il discorso è più articolato) potrebbe ottenere l’espropriazione forzata e la vendita all’asta dell’immobile. Lei percepirebbe la metà del ricavato (che di solito è alquanto inferiore al valore commerciale della comproprietà).

  7. mika1985 ha detto:

    Salve, oggi ho ricevuto un’ingiunzione di pagamento da parte di abaco spa del mio compagno, per 2 multe rispettivamente del 2005 e del 2006. Le multe in questione non sono mai state notificate (forse un problema di domicilio) ma soprattutto nella raccomandata si fa riferimento ad una precedente ingiunzione di pagamento del 2009, anch’essa mai ricevuta. mi domando, ora siamo in diritto di fare ricorso? secondo quali modalità? grazie.

    • Non è che si propone ricorso presumendo vizi di notifica che potrebbero non esserci stati. La prima cosa da fare è recarsi presso l’ufficio comunale preposto alla gestione delle sanzioni amministrative e, con istanza di accesso agli atti (si tratta di un diritto del presunto trasgressore), farsi consegnare copia della documentazione relativa alla notifica dei due verbali. Poi, eventualmente, negli uffici territoriali di ABACO, richiedere copia della precedente ingiuzione e della relata di notifica (in pratica il documento che descrive a chi e quando è stato consegnato l’atto). Solo dopo aver acquisito queste informazioni si potrà pensare a proporre ricorso, se ve ne sono gli estremi.

      Spesso, purtroppo, le notifiche degli atti si perfezionano per compiuta giacenza. Il postino passa, non trova nessuno, lascia un avviso di giacenza che viene il più delle volte smarrito, e riporta l’atto nell’ufficio postale. In questa evenienza, la notifica si dà per correttamente effettuata dopo 10 giorni di giacenza. Ecco perché occorre fare una puntuale verifica e ricostruzione di quanto può essere avvenuto.

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