Equiparazione delle disposizioni relative alla pignorabilità degli stipendi privati e di quelli pubblici

Per gli stipendi dei dipendenti pubblici ricordiamo che già da tempo è stata abolita la regola di assoluta impignorabilità a seguito di varie pronunce della Corte Costituzionale (sentenze numero 89/1987 e numero 878/1988). Inoltre, la finanziaria 2005 (legge 311/04) ha formalmente equiparato le disposizioni relative alla pignorabilità degli stipendi privati e di quelli pubblici.

In sostanza vige per tutti gli stipendi (nonché le gratifiche, le pensioni, le indennità, i sussidi, etc) la regola generale secondo cui essi sono impignorabili ed insequestrabili salvo queste eccezioni:

1.

se il debito riguarda alimenti dovuti per legge, è prevista la pignorabilità fino ad un terzo degli stipendi al netto di ritenute;

2. se il debito è verso lo Stato o altri enti o imprese da cui il debitore dipende, e riguarda il rapporto di impiego, è prevista la pignorabilità fino ad un quinto degli stipendi al netto di ritenute;

3. se il debito riguarda tributi dovuti allo Stato, alle Province o ai Comuni dall'impiegato o salariato, è prevista la pignorabilità fino ad un quinto degli stipendi dello stesso al netto di ritenute.

Se concorrono simultaneamente i casi 2 e 3 il pignoramento non può colpire una quota totale maggiore del quinto già detto, mentre se concorre anche il caso 1 il pignoramento non può colpire una quota maggiore della metà degli stipendi al netto di ritenute.

La legge parla dunque di stipendio. Un amministratore delegato riceve emolumenti che comprendono stipendio, benefit e stock option. Almeno credo.

Quindi le pignoreranno un quinto della voce stipendiale.

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19 Settembre 2010 · Chiara Nicolai




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