Enel: stalking ad un consumatore per il pagamento di una bolletta » Non c’è danno esistenziale
Enel stressa un consumatore per il pagamento di una bolletta? » Non c'è danno esistenziale
La società Enel pressa ingiustamente un consumatore per una bolletta: ciò nonostante non si configura un danno esistenziale.
Nonostante gli elementi portati dal consumatore, come la sindrome ansiosa-depressiva da lui sofferta, non si può ritenere provato il danno ipoteticamente legato alla condotta aziendale.
Questo, in breve, l'orientamento espresso dalla Corte di Cassazione con sentenza 1362/14.
Danno esistenziale: Un consumatore e la sua battaglia contro l'Enel
Lunga, estenuante battaglia contro la Enel Distribuzione spa, e tutto per una bolletta di appena 90 euro. Alla fine, il consumatore può cantare vittoria, ma, nonostante ciò, non può pretendere di vedere risarcito il danno esistenziale provocatogli, a suo parere, dalle pressanti, illegittime,richieste di pagamento fatte dall'azienda.
A dare il via alla vicenda giudiziaria sono le innumerevoli, indebite, richieste di pagamento di una bolletta di 90 euro avanzate da Enel Distribuzione spa nei confronti di un consumatore che, una volta vista sancita l’illegittimità dell'azione portata avanti dall'azienda, puntava ad ottenere un risarcimento del danno esistenziale subito.
A dir la verità, la richiesta non è neanche esorbitante: appena duemila e cinquecento euro. E, comunque, a ridurre tale importo aveva già provveduto il Giudice di Pace, il quale aveva ritenuto legittima la richiesta del consumatore, ma aveva imposto all'azienda il pagamento di appena mille euro come ristoro per il danno esistenziale provocato, e testimoniato dallo stress subito dal cliente.
Di avviso opposto, invece, i giudici del Tribunale d'appello, i quali, accogliendo l’appello proposto da Enel Distribuzione spa, ritengono assolutamente non fondata la domanda di risarcimento presentata dal consumatore.
Così, di fronte alla decisione assunta in secondo grado, l’uomo sceglie di proporre ricorso in Cassazione, rivendicando, ancora una volta, la legittimità della propria richiesta.
Ma questa visione viene ritenuta non plausibile dai giudici di piazza Cavour, i quali mostrano di condividere totalmente le considerazioni compiute dal Tribunale d'Appello.
Per gli Ermellini, nonostante gli elementi portati dall'uomo, il danno esistenziale non è riconoscibile, perché, semplicemente, non provato.
E questa valutazione non può essere modificata neanche dal richiamo, fatto dall'uomo, alla sindrome ansiosa-depressiva da lui sofferta: questa situazione di difficoltà, in pratica, non è collegabile al comportamento di Enel Distribuzione spa.
Che peccato.
Commenti e domande
Per porre una domanda sul tema trattato nell'articolo (o commentarlo) utilizza il form che trovi più in basso.
Se il post è stato interessante, condividilo con il tuo account Facebook
Seguici su Facebook
Seguici iscrivendoti alla newsletter
Fai in modo che lo staff possa continuare ad offrire consulenze gratuite. Dona!