Emissione di assegni a vuoto e archivio CAI della Banca d’Italia

Cosa comporta l'emissione di un assegno scoperto - sanzioni

Cosa è un assegno a vuoto, cosa comporta l'emissione di assegni a vuoto e quali sono le sanzioni comminate dopo la depenalizzazione intervenuta con il decreto legislativo 507/99. Informazioni chiare e concise tali da consentire una scelta consapevole al lettore che si appresta a rilasciare un assegno senza avere la certezza che al momento della sua presentazione all'incasso vi sia la copertura adeguata.

Definizione di assegno a vuoto

Si definisce “assegno a vuoto” l'assegno emesso senza che sul conto corrente bancario del soggetto che l’ha emesso vi sia la provvista, ovvero l’ammontare portato dal titolo.

La Banca, di norma, non lo pagherà, ma il portatore dell'assegno potrà agire contro il traente (colui che l’ha emesso), facendo valere l'assegno quale titolo esecutivo.

Con il Decreto Legislativo 507/99 è entrata in vigore la depenalizzazione di alcuni reati. Tra questi è ricompresa anche l’emissione di assegni a vuoto. Secondo la vecchia disciplina normativa, la legge 15/12/90 numero 386, esistevano due fattispecie di reato:

  1. emissione di assegni bancari senza l'autorizzazione del trattario (cioè, la Banca): è il caso in cui si emetta un assegno bancario senza che esista la relativa convenzione di assegno con la Banca stessa. La sanzione prevista per questo reato era la reclusione da 3 mesi ad 1 anno;
  2. emissione si assegni bancari senza provvista: è il caso in cui non vi siano i relativi fondi presso la Banca che possano coprire l’ammontare dell'assegno. La sanzione prevista era una multa da 300 mila Lire a 5 milioni o la reclusione fine a 8 mesi.

Modifiche alla legge 386-90 - depenalizzazione dell'emissione di assegno a vuoto

La riforma operata dal decreto legislativo 507/99 ha modificato le precedenti previsioni normative della Legge 386/90. In particolare, come già detto, ha operato una forte depenalizzazione delle due ipotesi di reato appena esposte, modificandone il regime sanzionatorio: al posto della reclusione, ha inserito una sanzione amministrativa pecuniaria (variabile a seconda dell'illecito e dell'importo dell'assegno.

La legge 386/90, modificata dal decreto legislativo507/99 che ha trasformato l’emissione di assegni irregolari da reato in illecito amministrativo, stabilisce le sanzioni applicabili in caso di emissione di assegni emessi senza provvista (scoperti) e non regolarizzati entro 60 giorni oppure emessi senza autorizzazione.

Per gli assegni senza provvista si applica la sanzione amministrativa pecuniaria variabile da 516,45 a 3.098,74 euro. Se l'assegno supera i 10.329 euro, e in tutti i casi di reiterazione, la sanzione varia da 1.032,92 a 6197,48 euro.

Per gli assegni senza autorizzazione le sanzioni variano da 1.032,92 a 6.197,48 euro. Se l'assegno supera i 10.329 euro, e in tutti i casi di reiterazione, le sanzioni variano da 2.065,82 a 12.394,96 euro.

In ambedue i casi la sanzione accessoria consiste nel divieto di emettere assegni per un periodo variabile da due a cinque anni.

Nel primo caso tale divieto si applica quando l’importo dell'assegno emesso senza provvista (oppure l’importo di piu’ assegni emessi in tempi ravvicinati) è superiore ai 2.582,28 euro.

Quando invece l’importo dell'assegno (o di piu’ assegni emessi in tempi ravvicinati) supera i 51.645,69 euro scattano sanzioni accessorie piu’ pesanti (come l’interdizione all'esercizio dell'attivita’ professionale, etc.etc.) per un periodo che varia da un minimo di due mesi ad un massimo di due anni.

Se le suddette sanzioni accessorie vengono trasgredite puo’ scattare la reclusione da sei mesi a tre anni e il divieto di emettere assegni per un periodo tra i due e i cinque anni.

Tutte le sanzioni vengono applicate dal Prefetto che ne decide l’entita’ a seconda della gravita’ dell'illecito e dell'importo dell'assegno.

Sanzioni comminate per emissione di assegno a vuoto

Sanzioni comminate nei casi meno gravi di assegno a vuoto

Divieto di emettere assegni per un periodo compreso tra i 2 e i 5 anni (escluso nel caso di emissione senza provvista per un importo inferiore ai 2500 euro);

Sanzioni comminate nei casi più gravi di assegno a vuoto

Per tali divieti, è mantenuta la sanzione penale della reclusione da 6 mesi a 3 anni, nonché la pubblicazione della sentenza ed il divieto di emettere assegni per non meno di 2 anni.

Assegno a vuoto e CAI - Archivio BANKITALIA

Con la normativa del Decreto Legislativo 507/99, è stato istituito presso la Banca d'Italia un apposito archivio informatizzato, la CAI, in cui vengono inseriti i nominativi di coloro che hanno emesso assegni senza autorizzazione (dalla Banca) o senza provvista (senza fondi); coloro ai quali è stata revocata l'autorizzazione all'utilizzo di carte di pagamento (carte di credito); e, infine, coloro che abbiano denunciato lo smarrimento o il furto di assegni o carte di credito.

Questo archivio informatizzato ha il preciso scopo di garantire l’organica raccolta delle informazioni e l’uniforme gestione delle stesse.

21 Agosto 2013 · Simonetta Folliero




Commenti e domande

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4 risposte a “Emissione di assegni a vuoto e archivio CAI della Banca d’Italia”

  1. Annabella ha detto:

    Salve… Nel caso una persona risulti nullatenente e residente all’estero, cosa succede se semplicemente non copre l’importo dell’assegno a vuoto?

    • Anche continuando a mantenere la residenza in Italia, il fatto che il debitore non possieda alcunché rende vana al creditore qualsiasi velleità di recuperare l’importo dell’assegno. Nel medio periodo va tenuto in conto che il debitore, qualora la sua situazione economica cambiasse, si troverebbe nell’impossibilità di stabilire un rapporto di conto corrente bancario e, in conseguenza, di poter emettere assegni.

      E, naturalmente, il debitore inadempiente si vedrebbe preclusa qualsiasi possibilità di accedere al credito.

  2. Antonio ha detto:

    in data 30/7/2009 ho emesso un mio asssgno bancario per € 15000 a favore del figlio di un mio vecchio amico che aveva al momento problemi di liquidità causa ritardi incassi da parte di grosse catene di distribuzione alimentari. In contropartita mi veniva rilasciato suo assegno di pari importo senza data da incassare il 3 novembre 2009. Il G.3 però non è stato possibile sempre a causa
    di mancati incassi e sempre in quella data mi è stato rifatto un nuovo assegno di euro 14.500 senza data ( 500 euro in contanti) a firma questa volta del padre che lavora nella coop. ortofrutticola di cui il figlio è presidente.
    In questo caso non c’è più continuità del credito oppure posso far protestare eventualmente l’assegno per il recupero del mio credito qualora non venisse pagato?

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