Efficacia del precetto – pignoramento infruttuoso e spese di esecuzione

Con il precetto il creditore comunica il pignoramento

Come in molti sanno, il precetto è l’atto a mezzo del quale il creditore manifesta la volontà di procedere ad esecuzione forzata in danno del debitore. L' atto di precetto è, quindi, prodromico all'avvio del procedimento di espropriazione e consiste nell'intimazione rivolta al debitore di adempiere l’obbligo risultante dal titolo esecutivo e nel contestuale avvertimento che, in mancanza di tale adempimento, si procederà ad esecuzione forzata.

Le spese dell'azione esecutiva sono a carico del debitore

A norma dell'articolo 491 del codice di procedura civile, l'esecuzione forzata inizia con il pignoramento. Il pignoramento consiste in una ingiunzione che l'ufficiale giudiziario fa al debitore di astenersi da qualunque atto diretto a sottrarre alla garanzia del credito i beni che si assoggettano ad espropriazione.

L'articolo 95 del codice di procedura civile stabilisce che le spese del processo esecutivo sostenute dal creditore procedente, e da quelli intervenuti che partecipano utilmente alla distribuzione, sono a carico di chi ha subito l'esecuzione.

Tuttavia, la Corte di Cassazione, con la sentenza numero 20836 del 26 settembre 2006, ha sancito che l'articolo 95 del codice di procedura civile non può trovare applicazione nel caso di pignoramento negativo (infruttuoso), nel quale non può ravvisarsi l'inizio dell'esecuzione. Pertanto, è evidente che il pignoramento negativo (infruttuoso), a seguito della richiesta del creditore di pignorare i beni del debitore e dell'accertamento da parte dell'ufficiale giudiziario che non si rinvengono beni da assoggettare al vincolo pignoratizio, non può affatto integrare l'inizio del processo esecutivo.

Tale orientamento è stato ribadito con la sentenza del 12 aprile 2011, numero 8298, che ha così statuito: L'articolo 95 codice di procedura civile, nel porre a carico del debitore sottoposto ad esecuzione le spese sostenute dal creditore procedente e da quelli intervenuti che partecipano utilmente alla distribuzione, presuppone che il processo esecutivo sia iniziato con il pignoramento eseguito dall'ufficiale giudiziario. Pertanto detta disposizione non può trovare applicazione in caso di pignoramento negativo e di mancato inizio dell’espropriazione forzata, con la conseguenza che, divenuto inefficace il precetto per decorso del termine di novanta giorni, le spese di esso restano a carico dell'intimante, in forza del combinato disposto dell'articolo 310 e dell'articolo 632, ultimo comma, secondo il quale le spese del processo estinto restano a carico delle parti che le hanno anticipate.

Pertanto, se nel termine di novanta giorni dalla data di notifica del precetto al debitore, il creditore non riesce ad eseguire un pignoramento fruttuoso, il processo esecutivo si estingue e le spese sostenute dal creditore restano a suo carico.

Termini di efficacia del precetto

Iniziatasi l'esecuzione con un pignoramento fruttuoso, invece, il precetto acquisisce efficacia non più legata al suo inizio. Il debitore deve essere consapevole che, fino a quando egli non assolva ai suoi obblighi, si espone alla possibilità di nuove procedure espropriative.

Infatti, la Suprema Corte, con sentenza numero 9966 del 28 aprile 2006, ha precisato che il termine di novanta giorni, previsto dall'articolo 481 codice di procedura civile, entro cui l'esecuzione deve essere iniziata per ovviare alla comminatoria di inefficacia del precetto, è un termine di decadenza e non di prescrizione, attenendo all'inattività processuale del creditore e non all'effetto sostanziale del precetto. Ne consegue che, se entro il termine suddetto viene iniziata l'esecuzione, esauritasi la funzione del termine di decadenza, è possibile instaurare, anche dopo il decorso dei novanta giorni ed in base all'unico precetto, altre procedure espropriative col solo temperamento del divieto di cumulo eccessivo.

2 Giugno 2013 · Ludmilla Karadzic




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2 risposte a “Efficacia del precetto – pignoramento infruttuoso e spese di esecuzione”

  1. bonkard66 ha detto:

    Lo sfratto esecutivo dal negozio e avvenuto il 7/07/2014, causa 8 mensilità non pagate. L’1/08/2014 ricevo un atto di precetto con richiesta di pagamento delle mensilità arretrate dal 10/2013 al 05/2014 di euro 3245,00 ( mi viene richiesto il pagamento del mese di maggio pur avendolo pagato) più spese legali di euro 2108,85.

    Siccome non posso permettermi un avvocato per appellarmi, chiedo informazioni: alla firma del contratto ho dato due mensilità di cauzione (cosa manco accennata nel precetto). Cosa posso fare per far si che queste cifre (euro 1500 ) vengano sottratte dai 3245 euro? A pignoramento avvenuto, verrò iscritto in qualche lista di cattivi pagatori? Vivo all’estero, ho la residenza dai miei genitori in Italia, cosa rischiano?

    • Il precetto le è stato notificato proprio perchè non è stata presentata opposizione al decreto ingiuntivo: in quella sede avrebbe potuto anche far rilevare al giudice che dalla cifra pretesa dal creditore andava decurtato l’importo della cauzione (sempre che il locatore non avesse eccepito motivi validi per trattenerla) e il canone di maggio in corso di pagamento.

      Se intende pagare la cifra notificata tramite precetto, può senz’altro decurtare le somme in questione: non penso che il creditore si accanirà procedendo comunque al pignoramento per l’insufficiente corresponsione della cifra indicata nel precetto. Quando invece ciò accadesse, purtroppo, non ha altra scelta che opporsi nelle sedi allo scopo riservate, altrimenti rischia di passare dalla ragione al torto.

      Quando il debitore risiede presso i propri genitori, questi ultimi rischiano il pignoramento dei beni presenti nell’abitazione in cui vivono: nel caso in esame si tratta di una prospettiva non proprio remota, dal momento che il creditore mi sembra molto determinato e classificabile nella categoria dei soggetti che non si fanno saltare la classica mosca al naso.

      In questa evenienza i beni pignorati potrebbero essere “liberati” solo in sede di conversione del pignoramento, ovvero a fronte del pagamento dell’importo precettato, eventualmente dedotti il canone di maggio e la cauzione (sempre che non sussistano motivazioni ostative alla restituzione).

      Alcune Centrali Rischi sono molto attente a recepire dai Tribunali informazioni (come il pignoramento o, addirittura il decreto ingiuntivo a carico del debitore, non opposto) che possono essere utili a chi fruisce dei loro servizi (banche e finanziarie), per cui non si può escludere che lei finisca, o sia già finito, fra i nominativi di coloro che sono stati coinvolti in un evento pregiudizievole all’erogazione di prestiti.

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