Pignoramento immobiliare – Il termine di efficacia decorre dalla data di notifica dell’atto e non da quella di trascrizione nei registri immobiliari
Il precetto diventa inefficace, se nel termine di novanta giorni dalla sua notifica non e' iniziata l'esecuzione. Perche’ sia rispettato il termine di efficacia del precetto e’ sufficiente, quindi, che entro novanta giorni dalla notifica del precetto, venga notificato l’atto di pignoramento.
Il pignoramento perde efficacia quando dal suo compimento sono trascorsi novanta giorni senza che sia stata chiesta l'assegnazione o la vendita.
Il termine di efficacia (novanta giorni) del pignoramento decorre dalla data di notifica dell’atto: in pratica ciò significa che entro novanta giorni dalla notifica dell'atto di pignoramento immobiliare deve essere presentata l’istanza di vendita.
Per quanto attiene il pignoramento immobiliare, lo scopo del processo di espropriazione e’ la vendita a terzi del bene pignorato al fine di soddisfare i diritti dei creditori procedente ed intervenuti. Per realizzare questo scopo e’ necessario sia che il pignoramento venga notificato al debitore, sia che esso venga trascritto. La trascrizione del pignoramento non e’ solo un mezzo per assicurare pubblicita’ al vincolo imposto al bene pignorato, ma è un presupposto imprescindibile perche’ il processo esecutivo prosegua e raggiunga il suo esito.
Dunque, la trascrizione del pignoramento nei registri immobiliari e’ condizione necessaria per completare e perfezionare il pignoramento immobiliare.
Queste le precisazioni, in tema di pignoramento immobiliare, fornite dai giudici di legittimità nella sentenza della Corte di cassazione numero 7998/15.
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