Pignoramento immobiliare – Il termine di efficacia decorre dalla data di notifica dell’atto e non da quella di trascrizione nei registri immobiliari

Il precetto diventa inefficace, se nel termine di novanta giorni dalla sua notifica non e' iniziata l'esecuzione. Perche’ sia rispettato il termine di efficacia del precetto e’ sufficiente, quindi, che entro novanta giorni dalla notifica del precetto, venga notificato l’atto di pignoramento.

Il pignoramento perde efficacia quando dal suo compimento sono trascorsi novanta giorni senza che sia stata chiesta l'assegnazione o la vendita.

Il termine di efficacia (novanta giorni) del pignoramento decorre dalla data di notifica dell’atto: in pratica ciò significa che entro novanta giorni dalla notifica dell'atto di pignoramento immobiliare deve essere presentata l’istanza di vendita.

Per quanto attiene il pignoramento immobiliare, lo scopo del processo di espropriazione e’ la vendita a terzi del bene pignorato al fine di soddisfare i diritti dei creditori procedente ed intervenuti. Per realizzare questo scopo e’ necessario sia che il pignoramento venga notificato al debitore, sia che esso venga trascritto. La trascrizione del pignoramento non e’ solo un mezzo per assicurare pubblicita’ al vincolo imposto al bene pignorato, ma è un presupposto imprescindibile perche’ il processo esecutivo prosegua e raggiunga il suo esito.

Dunque, la trascrizione del pignoramento nei registri immobiliari e’ condizione necessaria per completare e perfezionare il pignoramento immobiliare.

Queste le precisazioni, in tema di pignoramento immobiliare, fornite dai giudici di legittimità nella sentenza della Corte di cassazione numero 7998/15.

13 Maggio 2015 · Genny Manfredi




Commenti e domande

Per porre una domanda sul tema trattato nell'articolo (o commentarlo) utilizza il form che trovi più in basso.

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato (ma potrebbe essere utile per soddisfare eventuali esigenze di contatto). I campi obbligatori sono contrassegnati con un (*)


Se il post è stato interessante, condividilo con il tuo account Facebook

condividi su FB

    

Seguici su Facebook

seguici accedendo alla pagina Facebook di indebitati.it

Seguici iscrivendoti alla newsletter

iscriviti alla newsletter del sito indebitati.it




Fai in modo che lo staff possa continuare ad offrire consulenze gratuite. Dona!