L’efficacia novativa nella transazione intervenuta fra creditore e debitore

L'efficacia novativa, nella transazione intervenuta fra creditore e debitore, presuppone una situazione di oggettiva incompatibilità tra il rapporto preesistente e quello originato dall'accordo transattivo, in virtù della quale le obbligazioni reciprocamente assunte dalle parti debbano ritenersi sostanzialmente diverse da quelle preesistenti; con la conseguenza che, al di fuori dell'ipotesi in cui sussista un’espressa manifestazione di volontà in tal senso, l'accertamento della novazione richiede una verifica in ordine all'intento delle parti di addivenire, nella composizione del contenzioso, alla costituzione di un nuovo rapporto, fonte di nuove ed autonome situazioni, destinate a sostituirsi a quelle preesistenti.

In quest'ottica, va posto opportunamente in rilievo, nell'atto transattivo, l'assunzione dell’obbligo di restituire al creditore delle somme dovute con gli interessi, e l'esplicita manifestazione della volontà di mantenere fermi i precedenti rapporti obbligatori o l'assenza di una qualsivoglia dichiarazione indirizzata all'estinzione delle obbligazioni pregresse.

Le eventuali nuove condizioni concordate tra le parti, quali la dilazione del pagamento, con l’indicazione di un nuovo tasso d’interesse e di un periodo di pre ammortamento, la previsione della risoluzione di diritto e della decadenza dal beneficio del termine, nonché la concessione d’ipoteca da parte dei fideiussori, non sono sufficienti a caratterizzare come novativa la transazione, ma propendono ad accentuare la natura meramente conservativa della transazione: in pratica, hanno portata meramente accessoria alle nuove condizioni concordate tra le parti.

Il consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità in tema di novazione, si basa sulla inequivoca volontà delle parti di estinguere l’originaria obbligazione e di sostituirla con una nuova, con un mutamento sostanziale dell'oggetto della prestazione o del titolo del rapporto: tale requisito, necessario per il riconoscimento dell’efficacia novativa della transazione, postula l’introduzione d’innovazioni essenziali nella disciplina del rapporto, ai fini della quale non può considerarsi sufficiente una variazione quantitativa della prestazione, né il differimento della scadenza prevista per il suo adempimento.

Queste le considerazioni di diritto con cui è stata motivata la sentenza 23064/2016 della Suprema Corte di cassazione.

4 Dicembre 2016 · Loredana Pavolini


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