E’ possibile e come è regolata la notifica della multa a soggetti terzi?

Salve, mi è stata notificata una multa attraverso la consegna ad un mio vicino di casa.  La cosa è lecita o posso impugnare il verbale?

Grazie per una risposta sollecita

Maurizio Bencivenga, Roma

La notifica si considera regolarmente compiuta anche se avviene nelle mani di un soggetto terzo, diverso dall'obbligato. Sono soggetti terzi:

In questi casi l’atto dev’essere consegnato -con la relata di notifica- in busta chiusa e sigillata, riportante solo il numero cronologico dell'atto stesso (non debbono esserci segni, dati od indicazioni che potrebbero indicarne il contenuto).

Nei casi di consegna al portiere o al vicino di casa il soggetto che accetta la consegna deve firmare una ricevuta e il destinatario deve ricevere notizia della notifica tramite raccomandata a/r.

Questa disposizione, valida in generale per le notifiche effettuate tramite messi o ufficiali giudiziari, cambia leggermente in caso di notifica postale. Fino ad oggi infatti non era in alcun caso previsto l’invio dell'avviso per raccomandata a/r in caso di consegna della prima raccomandata nelle mani di terzi, mentre dal 1/3/2008, per effetto della legge 31/2008 (di conversione del decreto “milleproroghe”), tale obbligo c’e’ e vige in TUTTI i casi in cui l’atto non venga consegnato personalmente al destinatario.

E’ interessante al riguardo la sentenza della corte di Cassazione numero 1258/2007, con la quale è stato decretato che la notifica al portiere è valida solo a condizione che l’ufficiale giudiziario dia atto non solo dell'assenza del destinatario ma anche delle vane ricerche delle altre persone abilitate a ricevere l’atto.

La relata di notifica, in sostanza, deve attestare l’assenza del destinatario e di tali persone. Questa sentenza conferma inoltre l’orientamento di Cassazione secondo cui, nel caso di notifica al portiere o al vicino di casa, quindi in luoghi diversi da quelli ove il destinatario ha uno “stretto dominio”, sia necessario l’invio di un avviso per raccomandata a/r.

La mancanza di tale invio costituisce un vizio tale da comportare la nullita’ della notifica.

Attenzione: In caso di lesione del diritto alla riservatezza (riguardo alle modalita’ di notifica a persona diversa dal destinatario) non puo’ invece essere messa in dubbio la validita’ della notifica, ma semmai si potrebbero far valere, davanti al giudice civile, pretese risarcitorie per il pregiudizio all'immagine eventualmente subito.

Il decreto legislativo196/03 (legge sulla privacy) riconosce infatti la risarcibilita’ sia del danno patrimoniale che quello non patrimoniale sofferto.

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21 Ottobre 2008 · Giuseppe Pennuto




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Una risposta a “E’ possibile e come è regolata la notifica della multa a soggetti terzi?”

  1. Salvatore Mangialavori ha detto:

    Mi permetto di aggiungere che nel caso prospettato di lesione della privacy per apertura indebita del plico notificato, si integrerebbe anche la fattispecie di cui all’art. 616 c.p. (Violazione, sottrazione e soppressione di corrispondenza) secondo cui “Chiunque prende cognizione del contenuto di una corrispondenza chiusa, a lui non diretta, ovvero sottrae o distrae, al fine di prenderne o di farne da altri prendere cognizione, una corrispondenza chiusa o aperta, a lui non diretta, ovvero, in tutto o in parte, la distrugge o sopprime, è punito, se il fatto non è preveduto come reato da altra disposizione di legge, con la reclusione fino a un anno o con la multa da euro 30 (lire sessantamila) a euro 516 (un milione)” Da ciò, la possibilità di proporre querela contro chi ha violato la corrispondenza e costituirsi parte civile nel processo penale eventualmente, poi, instauratosi.

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