La mancanza di rapporto diretto tra donante e donatario non assume alcun rilievo preclusivo al sussistere di una donazione indiretta

La donazione indiretta si caratterizza per il fine perseguito e non già per lo strumento negoziale adottato a tal scopo, che dunque può essere costituito da qualunque contratto o da più contratti collegati.

Ad esempio, la giurisprudenza ha rinvenuto una donazione indiretta nel collegamento tra contratto preliminare e definitivo di vendita in cui il primo stipulato da un genitore, che ebbe a corrispondere il prezzo, e il secondo dal figlio, che procedette all'acquisto in nome proprio; ancora ha ritenuto sussistente la donazione indiretta nella cointestazione di un libretto al portatore, in cui erano state depositate le sostanze originariamente appartenenti soltanto ad uno dei cointestatari.

Dunque la mancanza di rapporto diretto tra donante e donatario non assume alcun rilievo preclusivo al sussistere di una donazione indiretta.

In questi termini si è pronunciata la Corte di cassazione nella sentenza 21449/15.

23 Ottobre 2015 · Marzia Ciunfrini




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2 risposte a “La mancanza di rapporto diretto tra donante e donatario non assume alcun rilievo preclusivo al sussistere di una donazione indiretta”

  1. Anonimo ha detto:

    Salve, ho stipulato un prestito ed i miei genitori hanno firmato a garanzia, poi purtroppo non sono riuscito a pagare le rate e i miei genitori si sono visti prendere la loro casa. Gentilmente vorrei sapere se ciò che hanno fatto i miei può essere qualificata come donazione indiretta e se quindi sono obbligato a presentare solo io gli alimenti agli stessi, nonostante abbia altri fratelli.
    Grazie
    Mik

    • Ludmilla Karadzic ha detto:

      Si tratta sicuramente di donazione indiretta dal momento che la garanzia prestata e le vicende successive hanno conseguito gli effetti propri della donazione, ossia l’impoverimento dei donanti e l’arricchimento del donatario. In pratica si è comunque verificata la remissione del debito fatta per spirito di liberalità e al fine di avvantaggiare il debitore. In base all’articolo 437 del codice civile, il donatario è tenuto, con precedenza su ogni altro obbligato (coniuge, figli, ascendenti, generi, nuore, suoceri, fratelli e sorelle) a prestare gli alimenti al donante.

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