Donazioni di immobili – Imposta di donazione ipotecaria e catastale

Imposta di donazione sull'immobile donato

Coloro che ricevono in donazione beni immobili e diritti reali immobiliari hanno l'obbligo di pagare, se dovuta, l'imposta di donazione.

Per gli immobili di proprietà la base imponibile per il calcolo dell'imposta di donazione è costituita dalla loro rendita catastale (rivalutata del 5%) moltiplicata per uno dei seguenti coefficienti:

  • 110, per la prima casa;
  • 120, per i fabbricati appartenenti ai gruppi catastali A e C (esclusi quelli delle categorie A/10 e C/1);
  • 140, per i fabbricati appartenenti al gruppo catastale B;
  • 60, per i fabbricati delle categorie A/10 (uffici e studi privati) e D;
  • 40,8, per i fabbricati delle categorie C/1 (negozi e botteghe) ed E.

Per i terreni non edificabili il valore imponibile si determina, invece, moltiplicando per 90 il reddito dominicale già rivalutato del 25%.

Sono previste aliquote di tassazione diverse, a seconda del grado di parentela intercorrente tra il donante e il donatario.

In particolare, sul valore complessivo della donazione si applicano le seguenti aliquote:

  • 4%, per il coniuge e i parenti in linea retta (genitori e figli), da calcolare sul valore eccedente, per ciascun donatario, 1.000.000 di euro;
  • 6%, per fratelli e sorelle, da calcolare sul valore eccedente, per ciascun donatario, 100.000 euro;
  • 6%, da calcolare sul valore totale (cioè senza alcuna franchigia), per gli altri parenti fino al quarto grado, affini in linea retta nonché affini in linea collaterale fino al terzo grado;
  • 8%, da calcolare sul valore totale (cioè senza alcuna franchigia), per le altre persone.

Se a beneficiare della donazione è una persona portatrice di handicap grave (riconosciuta tale ai sensi della legge numero 104/1992) l’imposta si applica sulla parte del valore della quota che supera 1.5 milioni di euro.

Gli importi esenti dall'imposta (la franchigia) sono aggiornati ogni quattro anni, in base all'indice del costo della vita.

Imposte ipotecaria e catastale dovute in caso di donazione di beni immobili

Quando la donazione include beni immobili e diritti reali immobiliari, sono dovute le imposte ipotecaria e catastale pari, rispettivamente, al 2% e all'1% del valore degli immobili donati, con un versamento minimo di 200 euro per ciascuna imposta.

Le imposte ipotecaria e catastale sono dovute nella misura fissa di 200 euro per ciascuna imposta, indipendentemente dal valore dell'immobile donato, quando il beneficiario ha i requisiti necessari per fruire dell'agevolazione prima casa.

Donazione di immobili - Requisiti per fruire delle agevolazioni prima casa per le imposte ipotecaria e catastale

Le agevolazioni fiscali per le imposte catastale e ipotecaria, dovute dal donatario quando la donazione include beni immobili, sono concesse se chi riceve in donazione l'immobile:

  • non è titolare, esclusivo o in comunione col coniuge, di diritti di proprietà, usufrutto, uso e abitazione di altra casa di abitazione nel territorio del Comune dove si trova l'immobile donato;
  • non è titolare, neppure per quote o in comunione legale, su tutto il territorio nazionale, di diritti di proprietà, uso, usufrutto, abitazione o nuda proprietà, su altra casa di abitazione acquistata, anche dal coniuge, usufruendo delle agevolazioni per l'acquisto della prima casa.

Questi due requisiti devono sussistere entrambi.

Inoltre, l'immobile donato deve trovarsi nel Comune in cui il donatario ha la propria residenza o in cui intende stabilirla entro diciotto mesi.

Decadenza delle agevolazioni prima casa per le imposte catastale e ipotecarian caso di donazione

Le agevolazioni prima casa per le imposte catastale e ipotecaria, dovute da chi beneficia della donazione quando quest'ultima include beni immobili e diritti reali immobiliari, decadono nel caso in cui il donatario non trasferisca la residenza nel Comune in cui si trova l’immobile donato nel termine di diciotto mesi.

Analoghe considerazioni vanno fatte per l'ipotesi in cui il beneficiario-della donazione rivenda l'immobile entro cinque anni dall'acquisizione, senza procedere entro un anno al riacquisto di altro immobile da adibire a prima casa. Infatti, anche in questo caso si avrà la decadenza per intero del beneficio, con recupero dell'imposta e applicazione delle relative sanzioni.

Quadro riepilogativo delle imposte di donazione, ipotecaria e catastale sugli immobili donati

imposte di donazione, ipotecaria e catastale sugli immobili donati ai familiariimposte di donazione, ipotecaria e catastale sugli immobili donati ad altri soggetti

22 Agosto 2014 · Giorgio Valli


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