Legittima la notifica della cartella esattoriale effettuata presso la residenza del debitore e non al domicilio fiscale trattandosi di procedura più garantista per il contribuente
La disciplina delle notifica degli atti tributari (compresa la cartella esattoriale originata da mancato o insufficiente pagamento dei tributi) si fonda sul criterio del domicilio fiscale al quale, tuttavia, è connesso l'onere preventivo del contribuente di indicare all'Ufficio tributario il proprio domicilio fiscale e di tenere detto ufficio costantemente informato delle eventuali variazioni, sicché il mancato adempimento, originario o successivo, di tale onere di comunicazione legittima l'Ufficio procedente ad eseguire le notifiche comunque nel domicilio fiscale per ultimo noto.
Tale disciplina è posta a garanzia dell'Amministrazione finanziaria, cui non può essere addossato l'onere di ricercare il contribuente fuori del suo domicilio fiscale, quando questi non abbia comunicato le variazioni del domicilio fiscale utili a consentire la notifica.
Tuttavia, se la notifica viene effettuata presso la residenza anagrafica del debitore, nelle mani del coniuge convivente, ciò non comporta, in ogni caso, l'illegittimità della notifica dell'atto, trattandosi, comunque, di una procedura più garantista per il contribuente.
Questi i contenuti salienti della sentenza della Corte di cassazione 18934/15.
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