Notifica degli atti impositivi – Domicilio fiscale e residenza anagrafica

Prima che il contribuente abbia conoscenza degli atti che incidono sulla sua posizione debitoria o ereditaria nei confronti del fisco, gli atti stessi non possono produrre effetti (cfr. Cassazione 2001/4760 e soprattutto, con riguardo alla sanatoria dei possibili vizi della notifica e ai suoi effetti, Cassazione sezioni unite 2004/19854).

Ora, è vero che, con la locuzione "effettiva conoscenza", il legislatore non ha inteso garantire al contribuente l'assoluta certezza della conoscenza, avendo la disciplina della notifica da sempre legato a essa la conoscibilità legale.

E tuttavia resta inteso che a tutti gli atti dell'amministrazione destinati al contribuente (compresi, quindi, a quelli notificati) deve essere garantito un grado di conoscibilità il più elevato possibile.

Ampia traccia di una simile lettura è possibile rinvenire, d'altronde, nella sentenza con cui la Corte costituzionale (sentenza 2003/360) ha dichiarato illegittimo l'articolo 60, ultimo comma, del dpr 29 settembre 1973 numero 600, nella parte in cui prevedeva che le variazioni e le modificazioni dell'indirizzo del contribuente non risultanti dalla dichiarazione annuale avessero effetto, ai fini delle notifiche, dal sessantesimo giorno successivo a quello della avvenuta variazione anagrafica. Obiettivo di tale pronuncia è stata l'esigenza di garantire al destinatario della notifica l'effettiva possibilità di una tempestiva conoscenza dell'atto notificato e, quindi, l'esercizio del suo diritto di difesa.

Pertanto, a fronte di una scelta del contribuente (poiché la stessa norma a prevederlo), nel caso in cui vi sia stata una valida elezione di domicilio non resta, per l’Amministrazione, altra possibilità in sede di notifica che effettuarla presso l’indirizzo indicato dal dichiarante, risultando invalida la notifica effettuata ai sensi dell'articolo 140 codice di procedura civile, che è, e dunque resta, una forma di notifica eventuale e comunque residuale.

La Corte di cassazione con la sentenza 6114/2011, di cui abbiamo riportato in apertura i passi essenziali, ha affrontato la delicata questione afferente alla notifica degli atti impositivi, e in particolar modo, alla notifica degli avvisi di accertamento effettuata ai sensi dell'articolo 140 codice di procedura civile (irreperibilità o rifiuto di ricevere copia degli atti) in un luogo diverso dal domicilio eletto.

Al riguardo i giudici di piazza Cavour, con la sentenza a cui si è accennato, hanno formulato il seguente principio di diritto: In caso di elezione di domicilio dal parte del contribuente, nel Comune di domicilio fiscale, ai fini della notifica degli atti e degli avvisi che lo riguardano, ai sensi del DPR numero 600 del 1973, articolo 60, comma 1, lettera d), la notifica al domicilio eletto è, per l’amministrazione fiscale, obbligatoria; pertanto è invalida la notifica dell'atto impositivo eseguita in luogo diverso dal domicilio eletto ai sensi dell'articolo 140 c.p.c.

Come è noto, la nullità della notifica dell'atto impositivo comporta l'invalidità derivata degli atti conseguenti, compresa la successiva cartella esattoriale.

30 Aprile 2013 · Ludmilla Karadzic


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