Verbale per veicolo non assicurato


Multa, multa per violazione del codice della strada





Nel 2014, mio figlio, conviveva con una donna, la quale, gli prestava una delle due auto di sua proprietà per recarsi al lavoro. Nel tragitto di ritorno dal lavoro, mio figlio, veniva fermato dalla polizia stradale che gli contestava, con verbale (700 Euro circa), la circolazione del mezzo senza assicurazione e veniva scortato a casa dalla pattuglia.

A distanza di 20 giorni circa dall’episodio terminava la convivenza ma, la ragazza, si impegnava comunque a pagare il verbale.

La settimana scorsa, mio figlio, riceve la comunicazione da parte di Equitalia per la riscossione di un credito di 2300 Euro (1682,00+320,00+168,20+32,00+78.21+14.88+7.82+1.49) per l’ammissione a ruolo del verbale di cui sopra!!!

Interpellata la ex ragazza, questa, gli comunicava che, dopo aver parlato con la polizia, preferiva farsi sequestrare il mezzo anziché pagare !!!!

Consapevole che la responsabilità del mezzo è anche del conduttore ed in questo mio figlio ha commesso una grave ”leggerezza”, sono a chiedervi se l’avvenuto sequestro della macchina può essere davvero considerato quale saldo della contravvenzione elevata a mio figlio, quali sono le eventuali responsabilità della proprietaria dell’auto e se può essere chiamata in causa per la partecipazione al pagamento della cartella pervenuta anche nella considerazione che mio figlio è tutt’ora studente e senza reddito.

Quando si circola senza assicurazione, oltre alla sanzione amministrativa, si applica l’articolo 13, terzo comma, della legge 24 novembre 1981, numero 689.

L’organo accertatore ordina che la circolazione sulla strada del veicolo sia fatta immediatamente cessare e che il veicolo stesso sia in ogni caso prelevato, trasportato e depositato in luogo non soggetto a pubblico passaggio, individuato in via ordinaria dall’organo accertatore o, in caso di particolari condizioni, concordato con il trasgressore.

Quando l’interessato effettua il pagamento della sanzione in misura ridotta, corrisponde il premio di assicurazione per almeno sei mesi e garantisce il pagamento delle spese di prelievo, trasporto e custodia del veicolo sottoposto a sequestro, l’organo di polizia che ha accertato la violazione dispone la restituzione del veicolo all’avente diritto, dandone comunicazione al prefetto.

Il sequestro del veicolo, quindi, non sostituisce la sanzione amministrativa. Questa dovrà essere comunque pagata dal trasgressore o dal coobbligato, ovvero il proprietario del veicolo.

In conclusione, suo figlio potrà essere liberato dal pagamento della multa solo se la proprietaria del veicolo verserà il dovuto, in qualità di coobbligata.

30 Novembre 2015 · Giuseppe Pennuto


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