Stai leggendo Forum – Cartelle esattoriali multe e tasse » Vendita immobile con Ipoteca e fondo patrimoniale. Richiedi una consulenza gratuita sugli argomenti trattati nel topic seguendo le istruzioni riportate qui.
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Posseggo il 25% di un immobile valutato circa 200.000€.
Su tale immobile vi è un’ipoteca del 2007, per estinguere la quale dovrei pagare una cartella di soli 3.500€.
Nel Gennaio 2008 il mio 25% è stato messo con mio marito in un fondo patrimoniale. Successivamente a questo atto, però, si sono accumulate cartelle per circa 80.000€ per una mia attività individuale andata malissimo. Solo debiti miei quindi….
Una mia zia detiene un 50% dell’immmobile, e mio fratello il restante 25%. Mia zia vorrebbe acquistare l’altra metà da me e mio fratello.
Alcune questioni:
1. è vero che Equitalia DEVE comunque levare l’ipoteca a fronte del pagamento della cartella per la quale è stata iscritta?
2. che succederà poi quando si accorgeranno di non avere più nulla in mano per aggredirmi? (non posseggo altri beni oltre a quella quota di immobile). So che possono chiedere la revoca dell’eventuale vendita, quali sono i tempi di tale procedure? Si può fare ricorso contro tale richiesta?
3. Ed in questo caso, si tornerebbe del tutto allo stato precedente (quindi anche mio fratello tornerebbe “proprietario”) o riguarderebbe solo il mio 25%?
Una volta costituito il fondo, i beni in esso conferiti e i loro redditi non sono soggetti ad esecuzione forzata nè ad iscrizione di ipoteca giudiziale per i debiti contratti per scopi estranei ai bisogni della famiglia. Tra questi rientrano ad esempio i debiti contratti nell’esercizio di un’impresa commerciale o comunque di un’attività professionale, ma anche, secondo l’opinione prevalente, i debiti derivanti da obblighi di risarcimento dei danni, da sanzioni penali o amministrative. Riguardo i debiti tributari, vi sono delle opinioni discordanti, in quanto alcuni ritengono che la presenza del fondo non sia opponibile all’amministrazione finanziaria.
Il 22 febbraio 2010 la Corte di Cassazione a Sezioni Unite, con sentenza n. 4077 del 2010 ha dichiarato illegittime le ipoteche iscritte sugli immobili da Equitalia per i debiti di importo inferiore agli 8000 euro. Che pertanto devono essere cancellate a fronte di un’istanza del debitore, anche senza contestuale pagamento del debito iscritto a ruolo.
Non possono essere sicuramente sottoposti ad azione revocatoria gli atti del debitore riguardanti le vendite ed i preliminari di vendita immobiliare conclusi a giusto prezzo ed aventi ad oggetto immobili ad uso abitativo, destinati a costituire l’abitazione principale dell’acquirente o di suoi parenti e affini entro il terzo grado.
L’ipoteca disposta da Equitalia può essere cancellata presentando apposita istanza e senza che sia nemmeno necessario saldare la cartella esattoriale il cui mancato pagamento ha determinato, a suo tempo, l’illegittima iscrizione. Ma, sia che si proceda in questo modo, sia che si paghi la cartella, ciò determinerà l’iscrizione di nuova ipoteca sulla sua quota del 25% dell’immobile per il debito residuo di 80 mila euro.
Poi, dovrà instaurare un contenzioso con Equitalia finalizzato a far valere lo scudo del fondo patrimoniale ed evitare l’espropriazione. Perchè la giurisprudenza come indicato in premessa riguardo alle questioni di suo interesse, non è né bianca, nè nera, ma grigia.
Discorso analogo per quanto attiene la vendita della quota del 25% alla zia. Ammesso che lei riesca a far cancellare l’ipoteca illegittima (3500 euro di debito) e che Equitalia non si accorga che deve riscuoterne da lei altri 80 mila, può anche finire che la zia resti successivamente senza il 25% acquistato dalla nipote come conseguenza di un’azione revocatoria promossa da Equitalia. Anzi, se posso esprimere un parere, quel 25% di proprietà immobiliare è meno aggredibile se resta conferito al fondo che nelle mani della zia. Sarebbe veramente antipatico assistere poi ad una causa in tribunale fra zia e nipote.
Mi spiace di non aver potuto rispondere a nessuna delle sue domande in maniera definitiva, come molto probabilmente lei si aspettava.
9 Dicembre 2011 · Giorgio Valli
Ipoteca su immobile conferito a Fondo Patrimoniale
Sappiamo che l'esecuzione sui beni del fondo patrimoniale e sui frutti di essi non può avere luogo per debiti che il creditore conosceva essere stati contratti per scopi estranei ai bisogni della famiglia (articolo 170 del codice civile). Anche se l'ipoteca non è un atto di espropriazione forzata o atto esecutivo vero e proprio, rappresentando un atto preordinato e strumentale all'espropriazione immobiliare, la giurisprudenza della Corte di cassazione ha sancito corretto ritenere, in via interpretativa, che l'ambito di applicazione del citato articolo 170 del codice civile, possa essere esteso anche all'iscrizione ipotecaria. Il Concessionario della Riscossione, quindi, può iscrivere ipoteca ...
Vorrei sapere a quanto va venduto un immobile ipotecato dall'agenzia delle entrate affinché l'agenzia delle entrate tolga l'ipoteca: in particolare ho un immobile da vendere del valore massimo di mercato di 60 mila euro e su questo immobile c'è l'ipoteca dell'agenzia delle entrate per un valore di 150 mila euro. Ovviamente l'immobile non potrà essere mai venduto a 150 mila euro. A quale valore arriva l'Agenzia delle Entrate Riscossione per togliere l'ipoteca in questo caso? ...
Equitalia può iscrivere ipoteca su beni appartenenti al coniuge o al terzo, conferiti in un fondo patrimoniale, se il debito sia stato contratto per uno scopo non estraneo ai bisogni familiari, ovvero, nell'ipotesi contraria, purchè il titolare del credito, per il quale l'esattore procede alla riscossione, non fosse a conoscenza di tale estraneità, dovendosi ritenere, diversamente, illegittima l'eventuale iscrizione comunque effettuata. Grava sul contribuente l'onere di dimostrare che il debito tributario sia sorto per soddisfare bisogni estranei alle esigenze della famiglia. Questo il principio di diritto enunciato dai giudici della Corte di cassazione nella sentenza 20799/2016. ...
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