Tutelarsi: comodato d’uso gratuito di immobile ed elenco dei beni mobili


Quando l’ufficiale giudiziario bussa alla porta egli presume che tutti i beni presenti al momento nell'abitazione, siano di proprietà del debitore





Per sopravvenute difficolta’ lavorative, ho dovuto sospendere mio malgrado, le rate dei miei finanziamenti (22.000 euro circa). Siccome ho un immobile di proprietà, e ancora non ho ricevuto nessun atto o raccomandata dalle finanziarie volevo chiedere questo: potrei fare un comodato d’uso gratuito a terza persona non familiare registrandolo regolarmente all’agenzia delle entrate, e lasciando la mia residenza insieme a questa terza persona?

Nell’atto di comodotato vorrei fare l’elenco dei beni mobili concessi al comodatario, poi siccome in casa ho diversi beni mobili pignorabili per evitare cio’ volevo sapere se posso simularne la vendita facendone precisa mensione nell’atto stesso.

Mi spiego meglio: oltre all’elenco dei beni mobili concessi in comodato,posso inserire un elenco di beni mobili che andrei a vendere al comodatario con relative modalita’ di pagamento (Assegno circolare)? Detti beni venduti al comodatario potrebbero essere uguamente pignorabili?

Cominciamo con l’affrontare la questione della pignorabilità dei beni mobili presenti presso la residenza del debitore.

Quando l’ufficiale giudiziario bussa alla porta, come abbiamo più volte scritto, presume che tutti i beni presenti al momento, siano di proprietà del debitore.

Per evitarne il pignoramento, il debitore può esibire una contratto di comodato/locazione stipulato con un terzo, da cui si evinca che questo o quel bene, pignorabile, appartenga ad altri.

La stipula di un contratto di comodato, implica che il comodante è proprietario (o almeno dispone) di tutti i beni presenti nel luogo di residenza del debitore e ne concede, integralmente o in parte, l’uso al comodatario.

Per tutelare i beni immobili il terzo deve vantare diritti reali di proprietà, come l’usufrutto o un diritto personale di abitazione. Ma, attenzione, parliamo di diritto personale derivante da morte del coniuge proprietario (mortis causa) o concesso in conseguenza ad assegnazione della casa coniugale con sentenza di separazione legale fra coniugi. Non altro.

Per quanto attiene i beni mobili venduti, lei deve immaginare l’ufficiale giudiziario che li rinviene in casa e li pignora, lei che si oppone eccependo la proprietà del terzo ed il terzo che per provarne l’effettivo possesso oppone un atto di vendita (fattura, atto notarile) in cui chi aliena è il debitore stesso.

Mi sembra evidente qualche nota stonata. Di triangolazioni, simulazioni e/o elusioni ciascuno nè può, naturalmente, mettere in atto quante ne vuole, assumendosene, in modo consapevole, le eventuali responsabilità e conseguenze civili e penali. Ma almeno, siano congegnate con un pizzico di fantasia in più.

6 Maggio 2012 · Giorgio Martini


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