Tributo acqua condominio – Posso prendere visione della relata di notifica dell’avviso di accertamento?






Quesito: richiesta tributo acqua 2006 al condominio, nel prospetto stilato dal comune per i debiti negli anni di questo tributo, c’è scritto genericamente “avvisato anno 2011” riferito alla pretesa del 2006.

Vorremmo verificare quanto asserito andando in comune e chiedere di esibirci questo sollecito, ma abbiamo dubbi che soddisferanno la nostra richiesta.

D’altronde non possiamo impelagarci in una eventuale opposizione perchè non siamo sicuri che questo termine di prescrizione ci sia stato veramente.

La PA, o il suo concessionario, è obbligata ad esibire la relata di notifica su richiesta dell’interessato (nel caso specifico l’amministratore di condominio). La richiesta non può essere valutata sotto il profilo della meritevolezza soggettiva da parte della PA, obbligata ex lege alla custodia ed all’esibizione, senza che alla stessa residui alcun margine di scelta. Ciò in quanto la copia della della relata di notifica dell’avviso di accertamento costituisce uno strumento utile alla tutela giurisdizionale delle ragioni del contribuente (compresa l’eccezione di intervenuta decadenza) e la PA non ha quindi alcuna legittimazione a sindacare le scelte difensive eventualmente operate dal cittadino (Consiglio di Stato sentenza 5250/13).

La richiesta va effettuata con raccomandata AR e comunque per iscritto (come ricevuta è sufficiente anche un attestato rilasciato dal Comune circa l’avvenuta presentazione dell’istanza di accesso agli atti). Se la risposta non pervenisse in tempo utile andrebbe comunque impugnata la cartella esattoriale o l’ingiunzione fiscale (si ricordi che la presentazione di una istanza di accesso agli atti non interrompe il termine di 60 giorni dalla notifica per l’eventuale opposizione alla cartella esattoriale o all’ingiunzione fiscale).

Bisogna tener conto che, per la normativa vigente, il reclamo finalizzato alla mediazione si applica a tutte le controversie tributarie, indipendentemente dalla loro natura e dall’ente impositore, comprese quindi quelle con gli enti locali (Comuni e Regioni). In altre parole, prima dell’avvio del contenzioso giudiziale vero e proprio, il Comune dovrà necessariamente rispondere all’implicita ed automatica istanza (ricorso amministrativo) del contribuente che eccepisce l’intervenuta prescrizione della pretesa.

Si capisce che sarebbe grave se la PA resistesse proseguendo nel contenzioso giudiziale qualora la pretesa fosse effettivamente viziata da intervenuta decadenza (infatti, in sede giudiziale, la PA sarebbe comunque costretta ad esibire la relata di notifica del presunto avviso di accertamento trasmesso al condominio) o se, comunque, non offrisse la possibilità al ricorrente di recedere dall’azione giudiziale dopo aver preso visione della documentazione che conferma la piena legittimità della propria pretesa.

Se tuttavia non si vuole neppure tentare l’impugnazione della pretesa comunale, con l’esclusivo scopo di ottenere risposta all’automatico ricorso amministrativo senza affrontare la fase giudiziale, allora l’unico suggerimento che si può fornire, per reagire ad un eventuale rifiuto di ostensione della ricevuta di ritorno dell’avviso di accertamento, è quello di minacciare il responsabile del procedimento di denuncia penale per violazione della legge 241/90.

3 Dicembre 2016 · Roberto Petrella


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