Accollo di un debito ad un terzo – Cosa è la cessione del debito?


Qui si affronta esclusivamente una questione di cessione del debito, regolata nel nostro ordinamento dall'articolo 1273 del codice civile.





Si pone il caso in cui un erede Caio soccombente alle richieste dei coeredi ottiene una transazione che risolve i rapporti tra di essi.

Nell’accordo una delle parti Giulio accetta il pagamento delle spese legali che il tribunale ha già definite e poste a carico dell’ erede soccombente Caio, ricevendo Giulio in contropartita un immobile di maggior valore delle spese in questione e chiudendo la questione ereditaria.

Giulio però ha affermato occasionalmente che al momento non ha nulla, (di fatto avendo intestato ogni bene fittiziamente ai figli).

Le domande sono dunque le seguenti: A)potrebbe l’avvocato di Giulio rivalersi comunque su Caio se Giulio non paga? B)quali azioni potrebbero intraprendere Giulio o il suo avvocato creditore, in buona o malafede, che possano comportare per Caio il pagamento delle spese legali (ad es.ipoteca a favore di terzi sull’immobile appena acquisito ecc.)? C) E’ coerente pensare che Caio debba/possa iscrivere ipoteca sull’immobile di cui si parla a garanzia del pagamento delle spese legali?

Qui si affronta esclusivamente una questione di cessione del debito, regolata nel nostro ordinamento dall’articolo 1273 del codice civile.

L’accollo del debito è un accordo bilaterale tra debitore originario (Caio) e terzo accollante (Giulio), efficace a prescindere dall’adesione del creditore (l’avvocato di Giulio). Se c’è adesione da parte del creditore, l’accordo nei suoi confronti diventa irrevocabile: cioè l’avvocato di Giulio dovrà escutere necessariamente Giulio per ottenere il rimborso del credito vantato nei confronti di Caio, il quale verrà liberato da ogni obbligo verso l’avvocato di Giulio.

Altrimenti, in caso di mancata adesione, l’avvocato di Giulio, per riscuotere il credito vantato nei confronti di Caio, potrà escutere sia Caio che Giulio, che diventeranno debitori solidali dell’avvocato di Giulio. In un tale scenario, qualora l’avvocato di Giulio riuscisse ad escutere Caio, quest’ultimo, stante l’accollo (interno) assunto da Giulio, potrebbe a sua volta procedere ad escutere Giulio.

Tutte le altre eventuali residue questioni resteranno confinate ai rapporti intercorrenti fra Caio e Giulio i quali, per regolarle senza dare adito ad ulteriori ambiguità, potranno stipulare scritture private notarili. Sulla base di tali contratti, in caso di inadempimento agli obblighi sottoscritti da una delle parti, l’altra potrà procedere, ottenuto un decreto ingiuntivo, a recuperare l’eventuale credito con le usuali procedure di riscossione coattiva.

18 Giugno 2017 · Carla Benvenuto


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