Tentativo di cancellazione CRIF eccependo omesso preavviso di imminente iscrizione


Cattivi pagatori - iscrizione in centrale rischi, centrale rischi CRIF





A seguito di ritardi di pagamento (più di 8) su un finanziamento per l’acquisto dell’auto con Unicredit financial e poi regolarmente estinto a giugno 15 mi sono appellato per la cancellazione/rettifica dei miei dati in Crif vista la violazione dell’articolo 4 comma 7 del codice di deontologia e di buona condotta; quali speranze ho? Non ho mai ricevuto nemmeno con posta normale un avviso di iscrizione a tale centrale rischi e ad oggi sono riuscito a regolarizzare il CTC con lo stesso cavillo.

L’articolo 4, comma 7 del Codice di deontologia e di buona condotta per i sistemi informativi gestiti da soggetti privati in tema di crediti al consumo, affidabilità e puntualità nei pagamenti, recita Al verificarsi di ritardi nei pagamenti, il partecipante, anche unitamente all’invio di solleciti o di altre comunicazioni, avverte l’interessato circa l’imminente registrazione dei dati in uno o più sistemi di informazioni creditizie.

Secondo la normativa vigente, i requisiti di legittimità della iscrizione di un nominativo in una Centrale Rischi, sono due:

  1. la veridicità sostanziale dei fatti di inadempimento segnalati;
  2. il rispetto delle garanzie procedurali che impongono al segnalante di preavvisare il segnalando della prossima sua iscrizione in una centrale rischi.

Lei può dunque provare ad eccepire l’omesso preavviso di segnalazione da parte della banca per ottenere la cancellazione del proprio nominativo dalla Centrale Rischi di Intermediazione Finanziaria (CRIF).

Attenzione però: il Collegio di Coordinamento dell’Arbitro Bancario Finanziario (decisione numero 3089 del 24 settembre 2012) ha ritenuto che, relativamente alla ipotesi in cui la banca affermi di aver inviato il preavviso di segnalazione mediante posta ordinaria offrendo copia delle missive (protocollate) asseritamente spedite, in assenza di prescrizioni normative circa la forma di tale specifica comunicazione, da tale lacuna probatoria non può conseguire automaticamente una valutazione di illegittimità della susseguente segnalazione. In pratica, il giudizio di illegittimità della segnalazione non può basarsi esclusivamente sulla insistenza del cliente segnalato relativamente agli aspetti meramente formali del preavviso, i quali possono indurre a ritenere che egli abbia ragionato in termini di inopponibilità delle comunicazioni ricevute piuttosto che in termini di effettiva mancata informazione.

Insomma, la segnalazione in centrale rischi non è illegittima quando sussistano una pluralità di indizi, concordanti gravi e precisi che inducano a ritenere razionalmente che l’informazione di preavviso sia comunque pervenuta a conoscenza del ricorrente, anche se non nella forma di comunicazione effettuata tramite raccomandata.

8 Luglio 2016 · Ornella De Bellis


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