Telefonata da società di recupero crediti per un finanziamento di 10 anni fa


Recupero crediti, visite domiciliari e contatti telefonici indesiderati dell'agente di recupero crediti





Ieri ho ricevuto una telefonata sul mio cellulare (numero cambiato da pochissimo) che mi spiegava di un mancato pagamento di alcune rate di una finanziaria per un acquisto di mobili avvenuto del 2005. Ho chiesto che mi venisse inviata la relativa documentazione via email, in effetti la pratica ha la mia firma ma sono sicuro di aver pagato tutto, adesso la mia domanda è: sono tenuto a conservare i bollettini anche se sono passati 10 anni? Come mi posso tutelare? E soprattutto come posso fermarli a continuare a fare decine di telefonate?

Chiariamo, innanzitutto, che con una telefonata, a voce, non è possibile pretendere alcunché: al massimo, con questa modalità, si può mettere in atto un’estorsione. In pratica, oggi le cose stanno come ieri l’altro, quando ancora nessuno si era fatto vivo.

Supponiamo, allora, che nei prossimi giorni, per fissare le idee il giorno X, le pervenga una raccomanda AR con cui la società, affidataria o cessionaria del presunto credito della vecchia finanziaria, le notifichi per iscritto la pretesa.

Sia invece Y la data in cui, la finanziaria che erogò il prestito, riscontrato il mancato pagamento delle rate le sollecitò tempo fa, sempre con raccomandata AR, la regolarizzazione dei pagamenti.

Alla società di recupero che oggi sollecita il rimborso del presunto credito andrà allora fatta istanza (formalmente, sempre con raccomandata AR) di esibire la copia della comunicazione di messa in mora, nonchè quella della ricevuta postale con cui le fu notificata l’insolvenza in data Y dal vecchio creditore originario.

Il nuovo creditore, cessionario o affidatario, è obbligato ad esibire la documentazione richiesta e lei sarà tenuto al pagamento della pretesa solo nell’ipotesi in cui fra la data Y, riportata sulla ricevuta AR spedita dalla finanziaria, e la data X, riportata sulla ricevuta AR spedita dalla società subentrante, sono trascorsi meno di dieci anni.

Peraltro, senza queste due ricevute, non sarà possibile al nuovo creditore, proporre alcuna azione giudiziale. Ed il credito andrà considerato come prescritto.

Per porre fine alle molestie conseguenti ai continui, indesiderati, contatti telefonici, può inviare una comunicazione alla società di recupero crediti, indirizzata personalmente all’amministratore delegato, fornendo gli elementi identificativi della pratica e gli orari in cui è stato contattato (in modo da rendere possibile l’identificazione dell’operatore), diffidando il destinatario, in qualità di rappresentante legale della società, dal non perseverare in pratiche di recupero crediti intimidatorie ed in violazione della normativa sulla privacy ed avvertendolo che, al prossimo contatto, procederà a sporgere denuncia all’Autorità giudiziaria e reclamo al Garante per la protezione dei dati personali.

Chi e’ responsabile della società, sa benissimo che un’eventuale segnalazione, da parte del debitore, all’Autorita’ per la tutela della privacy o a quella giudiziaria, potrebbe dare avvio ad ispezioni della Banca d’Italia e della Prefettura, con conseguenti sanzioni e/o il ritiro della licenza per poter operare nel settore del recupero crediti.

22 Maggio 2015 · Andrea Ricciardi


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