Somme per l’incremento della produttività e loro effetti su ISEE


ISEE Indicatore della Situazione Economica Equivalente





Si chiede di sapere se gli importi assoggettati ad imposta sostitutiva entro i limiti previsti (3 mila euro per il 2008 e 6 mila euro per gli anni successivi), debbano essere considerati oppure no ai fini della formazione del reddito complessivo per la determinazione dell’ISEE per gli anni successivi al 2008.

L’agevolazione fiscale consistente nella applicazione dell’imposta sostitutiva del 10% sulle componenti accessorie della retribuzione corrisposte ai lavoratori dipendenti in connessione a incrementi di produttività è stata introdotta per il 2008 dall’articolo 2 del d.l. n. 93 del 2008 ed è stata prorogata, con alcune modificazioni, dall’art. 5 del d.l. n. 185 del 2008 per il 2009, dall’art. 2, commi 156 e 157, della legge n. 191 del 2009 per il 2010 e dall’articolo 1, comma 47 della legge n. 220 del 2010 (e dall’articolo 53 del decreto legge n. 78 del 2010) per il 2011.

Nel prorogare il beneficio è stata richiamata esclusivamente la norma che disciplina la fattispecie agevolabile, vale a dire il solo comma 1 dell’articolo 2 del d.l. n. 93 del 2008 e non anche i successivi commi che disciplinano: la rilevanza delle somme ai fini ISEE (comma 2), l’applicazione dell’imposta sostitutiva da parte del sostituto d’imposta (comma 3), l’applicazione all’imposta sostitutiva delle disposizioni relative all’IRPEF e la limitazione dell’agevolazione al settore privato (comma 5).

Sulla base di una interpretazione logico-sistematica, in assenza di una espressa previsione di senso contrario, si devono però ritenere prorogate per tutto il periodo di vigenza dell’agevolazione anche le disposizioni recate dai commi non espressamente richiamati in sede di proroga in quanto necessarie a definire la disciplina e la portata dell’agevolazione stessa. Deve, pertanto, ritenersi prorogata anche la previsione che dispone la non concorrenza delle somme agevolate alla formazione del reddito complessivo ai fini della determinazione dell’ISEE.

Considerando che per gli anni 2009, 2010 e 2011 l’importo della somme detassate è stato elevato da 3000 a 6.000 euro (in quanto relativo all’intero anno e non a soli sei mesi come previsto dal DL n. 93 del 2008), si ritiene che l’ammontare che non concorre al reddito complessivo ai fini dell’ISEE debba essere determinato al lordo delle somme assoggettate ad imposta sostitutiva nel rispetto del limite vigente nelle diverse annualità.

3 Marzo 2012 · Piero Ciottoli


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