Sollecito 2012


Colpa solo nostra, quando cerchiamo di interpretare ed elaborare dati che non abbiamo, invece di limitarci a fornire semplici informazioni.





Chiedo scusa forse sono stato poco chiaro nell’esposizione del mio problema, allora nel 2001 mi è stata notificata una cartella esattoriale equitalia dove erano presenti più cose tra cui contributi inps, su questa cartella è stato fatto uno sgravio parziale per cose già pagate, e restava da pagare la differenza ( i contributi inps ),dal 2001 al 2012 da parte di equitalia non c’è stata nessun altra notifica, ora nel 2012 mi arriva un sollecito di pagamento in riferimento alla cartella notificata nel 2001, mi domandavo se è leggitimo un sollecito dopo 11 anni, considerando come dicevo che nn ci sono state nel frattempo altre notifiche ( verificato con equitalia ), grazie.

Colpa solo nostra, quando cerchiamo di interpretare ed elaborare dati che non abbiamo, invece di limitarci a fornire semplici informazioni.

E, dunque.

I tributi erariali (IRPEF, IRAP, IVA,..) si prescrivono nel termine di dieci anni dal giorno in cui il tributo è dovuto o dal giorno dell’ultimo atto interruttivo (come la cartella esattoriale) tempestivamente notificato al contribuente (articolo 2946 del Codice civile).

In proposito la Cassazione ha specificato che a questi crediti non può applicarsi la prescrizione breve di cinque anni, prevista dall’articolo 2948 n. 4 del Codice civile per le cosiddette “prestazioni periodiche”.

I crediti erariali, infatti, non possono considerarsi “prestazioni periodiche”, in quanto derivano anno per anno da una nuova ed autonoma valutazione riguardo alla sussistenza dei presupposti impositivi. In altre parole, i singoli periodi di imposta e le relative obbligazioni sono tra loro autonomi e manca dunque la “causa debendi continuativa”, che caratterizza le prestazioni periodiche.

Vale, quindi, il termine ordinario di dieci anni, in mancanza di altra disposizione speciale (Cassazione, sezione tributaria civile, sentenza 23 febbraio 2010, n. 4283).

Anche volendosi mantenere larghi (considerando un credito contributivo alla stregua di quelli erariali) il sollecito di pagamento avrebbe dovuto essere notificato entro il 2011.

18 Aprile 2012 · Giovanni Napoletano


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