Il socio accomandante non può essere escusso dal creditore sociale - Neanche per la quota conferita
Come noto, la società in accomandita sempile (sas), è caratterizzata dall'esistenza di due categorie di soci che si differenziano a seconda del grado di responsabilità patrimoniale verso i creditori: ovvero illimitata per i soci accomandatari, mentre limitata alla quota conferita per i soci accomandanti. A parere dei giudici di legittimità, l'affermazione secondo cui i soci accomandanti rispondono limitatamente alla quota conferita va interpretata nel senso che l'accomandante è tenuto al conferimento promesso nei confronti della società ed è obbligato solo nei confronti di quest'ultima. Conseguentemente deve ritenersi esclusa la possibilità di un'azione diretta del creditore della società nei confronti del socio accomandante. Quelli appena esposti sono i contenuti della sentenza della Corte di cassazione numero 6017/15. ...
L'ingerenza del socio accomandante ovvero l'attività di gestione interna ed esterna o l'accordo tacito intercorso con il socio accomandatario sono aspetti irrilevanti qualora il terzo abbia concluso un contratto preliminare con la società in accomandita in persona del soggetto, peraltro qualificatosi socio, che essendo l'accomandante non aveva il potere di agire impegnando la società. Al riguardo, va ricordato che nella società in accomandita semplice, in caso di sopravvenuta mancanza di tutti i soci accomandatari, il codice civile (articolo 2323) nel prevedere la sostituzione dei soci venuti meno e la nomina in via provvisoria di un amministratore per il compimento degli atti di ordinaria amministrazione, esclude implicitamente la possibilità di riconoscere al socio accomandante, ancorché unico superstite, la qualità di rappresentante della società per il solo fatto di aver assunto in concreto la gestione sociale. Nella società in accomandita semplice, infatti, diversamente da quanto accade nella società in accomandita per azioni, ...
Leasing su capannone per una società e firma a garanzia (fideiussione)
Vorrei comprendere in cosa si traduce l'aver posto la firma a garanzia di un contratto di Leasing per l'acquisto di un capannone da parte di una società di cui sono socio di minoranza (5 soci), ma in cui non posseggo nessuna carica ne tanto meno opero. Il leasing è stato ormai pagato all'80% del suo ammontare, ma la società sembra (siamo in attesa dei dati ufficiali di bilancio) rischiare il fallimento se non verrà ricapitalizzata ed io, in tal caso, vorrei lasciare la società, ma rimarrebbe la mia firma a garanzia, salvo non andare a discutere con l'Istituto di credito per la rimozione della stessa. Le domande principali sono: - sono responsabile degli eventuali scaduti verso l'istituto di credito, ma non del credito residuo (rate a finire), corretto? - il bene (capannone) vale molto di più del debito residuo, nel caso, la Banca può comunque avvalersi su chi ha prestato ...