E' valida la multa per divieto di sosta in zona pedonale, elevata dall'ausiliario del traffico, se c'è stato l'incarico del Comune. L'ausiliario del traffico può fare la multa a chi parcheggia in zona pedonale, anche se fuori dall'area in concessione, a patto che vi sia un'autorizzazione del Comune. Questo l'orientamento espresso dalla Corte di Cassazione con sentenza 21268/14. Da ciò che si evince dalla suddetta pronuncia, si può essere multati dagli ausiliari della sosta anche se si posteggia in un'area pedonale. La competenza limitata alle strisce blu e alle loro immediate vicinanze vale solo per i dipendenti delle società concessionarie dei parcheggi a pagamento, mentre se l'ausiliario è un dipendente comunale, come tale può sanzionare la sosta vietata su tutto il territorio del Comune. A parere degli Ermellini, infatti, il legislatore ha voluto riconoscere agli ausiliari del traffico la possibilità di prevenire e accertare le infrazioni al codice della strada ...
La legge stabilisce che i comuni possono, con provvedimento del sindaco, conferire funzioni di prevenzione e accertamento delle violazioni in materia di sosta a dipendenti comunali o a dipendenti delle società di gestione dei parcheggi. Per questi ultimi, solo limitatamente alle aree oggetto di concessione. Tali funzioni possono essere conferite anche al personale ispettivo delle aziende esercenti il trasporto pubblico di persone, insieme a quelle relative alla prevenzione ed all'accertamento in materia di circolazione e sosta sulle corsie riservate al trasporto pubblico. Le funzioni di prevenzione e accertamento delle violazioni comprendono anche il potere di contestazione immediata nonché di redazione e sottoscrizione del verbale di accertamento. Inoltre, al personale dipendente comunale nominativamente designato dal sindaco, previo accertamento dell'assenza di precedenti o pendenze penali, può essere conferita anche la competenza a disporre la rimozione dei veicoli. In altre parole, il legislatore ha inteso conferire agli ausiliari del traffico, ai fini di ...