Richiesta di pagamento agli eredi da societá cessionaria del credito dopo 25 anni – Non è assurdo?






Ho appena ricevuto una richiesta di pagamento per un debito (leasing) contratto credo nel 1993 da mio padre (deceduto), da parte di una società che ne è divenuta cessionaria (dopo 5 o sei passaggi tra società diverse) nel 2003.

La lettera ha come oggetto Comunicazione di … e si chiude dicendo che ha valore formale di messa in mora, e che interrompe la prescrizione, intimandomi di prendere contatto con loro entro 10 giorni per la quantificazione della quota parte, degli interessi e bla bla.

Non so come procedere né a chi rivolgermi… a me sembra tutto molto assurdo.

Se all’epoca del decesso del genitore debitore lei era maggiorenne, allora può rispondere alla società che l’ha contattata di volere, come è suo diritto, prendere innanzitutto visione della lettera di cessione del credito, giusto per non correre il rischio di rimborsare il debito paterno a chi non è legittimato a pretenderlo.

Aggiungerà la richiesta di voler prendere visione dell’estratto conto cronologico della posizione debitoria per avere contezza dell’importo a debito attualizzato, nonché degli interessi legali e moratori applicati nel tempo.

Chiuderà, ricordando che la pretesa di un debito prescritto configura il reato di estorsione e che quindi, per sgombrare il campo da ogni possibile dubbio, le è necessario prendere visione degli attestati di spedizione (copia delle ricevute postali) delle comunicazioni precedenti inviate al debitore o ai suoi eredi che avrebbero comportato l’interruzione dei termini di prescrizione, dal momento che se la raccomandata ricevuta in data odierna fosse la sola missiva inviata al debitore o ai suo eredi, il debito sarebbe da considerarsi ampiamente prescritto.

Qualora, invece, all’epoca del decesso del genitore lei era minorenne e dal giorno della dipartita ad oggi sono trascorsi più di dieci anni, potrà ribattere semplicemente che essendo minorenne al momento del decesso del debitore, l’eredità fu necessariamente accettata con beneficio di inventario e la comunicazione inviata all’erede personalmente in data odierna giunge fuori tempo massimo per consentirle una consapevole accettazione/rinuncia dell’eredità.

15 Aprile 2017 · Ludmilla Karadzic


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