In data 12 dicembre con modello Unilav (come risulta dai dati Inps) l'azienda privata settore vigilanza armata, presso cui ho iniziato a lavorare, a tempo determinato mi ha assunto fino al 13 marzo 2018, cioé 3 mesi (sempre fonte Inps). Tuttavia non mi ha mai fatto firmare a tutt'oggi il contratto di lavoro, nè mi ha mai sottoposto o inviato la c.d. lettera di assunzione. Ho sentito dire che in questo caso il contratto si trasforma automaticamente in INDETERMINATO, e, nel caso di licenziamento per giusta causa, spetterebbe al datore di lavoro, corrispondere il c.d. mancato preavviso. Detto questo vi chiedo: come devo comportarmi? Devo ricordarglielo o è meglio non svegliare il "Cane che dorme"? Eventualmente mi chiamassero oggi a firmare, perderei questo eventuale diritto? Quanti sono i giorni di preavviso che dovrebbe pagare il datore di lavoro nel caso mi lasciasse a casa per giusta causa o alla fine ...
Mia sorella ha iniziato a lavorare a tempo determinato presso il Ministero della Giustizia dal 1973 al 28/2/1979. Dall'1/3/1979 è passata a tempo indeterminato fino al giorno 25/9/2019 (giorno in cui è deceduta). A noi 3 fratelli unici beneficiari rimasti il Ministero della Giustizia di Napoli ci ha fatto compilare tutti i documenti previsti ai fini della liquidazione. A Febbraio 2020 essendo io il più grande dei fratelli il Ministero della Giustizia mi ha inviato i documenti relativi all'ultimo importo lordo percepito nell'anno da 1/1/2019 fino al giorno del decesso 25/9/2019. Nel documento ai fini dei periodi valutabili sono riportate le date del periodo a tempo indeterminato dal'1/3/1979 al 25/9/2019 (giorno del decesso) 40 anni 6 mesi e 24 giorni. Non so perchè i 5 anni di lavoro a tempo determinato non sono stati riportati come periodi valutabili? Chiedo cortesemente se è possibile avere da parte Vostra ...
Il lavoratore che voglia contestare l'illegittimità di un contratto a termine, per violazione delle disposizioni che individuano le ipotesi in cui è dovuta l'assunzione a tempo determinato, e che sia interessato alla eventuale conversione ex-lege del rapporto di lavoro a tempo indeterminato, può agire in giudizio anche dopo anni di inerzia, purchè emerga chiaramente che non vi sia stata una esplicita risoluzione del rapporto di lavoro per mutuo consenso. Nel rapporto di lavoro a tempo determinato, infatti, la mera inerzia del lavoratore dopo la scadenza del contratto a termine è di per sé insufficiente a ritenere sussistente una risoluzione del rapporto per mutuo consenso in quanto, affinché possa configurarsi una tale risoluzione, è necessario che sia accertata - sulla base del lasso di tempo trascorso dopo la conclusione dell'ultimo contratto a termine, nonché del comportamento tenuto dalle parti e di eventuali circostanze significative - una chiara e certa comune volontà ...