Il quinto di pignoramento si calcola sullo stipendio al netto degli oneri fiscali e contributivi, ma al lordo della cessione del quinto, del prestito delega e di altri pignoramenti in corso






In riferimento a questa ed a quest’altra precedente discussione, forse non ho spiegato bene la questione: le due cessioni del quinto riguardano due finanziarie quindi non hanno niente (presumo) a che fare con pignoramento di crediti alimentari. Inoltre con la prima trattenuta ho uno stipendio di circa 1000€ il quinto che mi si sta applicando di €386 non mi sembra giusto visto che il quinto di trattenuta si applica al netto dello stipendio.

C’è un equivoco di fondo: il 20% di pignoramento si applica allo stipendio al netto degli oneri fiscali e contributivi, ma al lordo della cessione del quinto, del prestito delega e di altri pignoramenti in corso (per crediti di natura diversa).

Facciamo un esempio: il debitore percepisce uno stipendio netto di 2 mila euro, ha in essere una cessione del quinto per 400 euro, un prestito delega (doppio quinto) per altri 400 euro, ed un pignoramento per crediti alimentari in corso per 200 euro.

E’ chiaro che l’accredito dello stipendio in banca sarà di mille euro, ma questo non rileva nel calcolo del 20%. Infatti, se un creditore di natura ordinaria ottenesse il pignoramento dello stipendio nella misura del quinto, la quota prelevata sarebbe di 400 euro, in quanto calcolata sullo stipendio di 2 mila euro (al netto degli oneri fiscali e contributivi, ma al lordo della cessione del quinto, del prestito delega e di altri pignoramenti in corso).

Il giudice dovrà poi verificare che la somma della quota ceduta (non quella delegata) e delle quote pignorate non superi la metà dello stipendio (sempre al netto degli oneri fiscali e contributivi e al lordo di cessioni e pignoramenti in corso): nell’esempio fatto, i prelievi per cessione e per pignoramenti non devono superare (ed infatti non superano) i mille euro (la metà di duemila).

Supponiamo adesso, per comprendere quando e come entra in gioco la cessione del quinto nella limitazione della pignorabilità dello stipendio, che, stante tutte le ipotesi precedentemente assunte, il pignoramento per crediti alimentari risulti essere, invece, di 300 euro.

Il creditore procedente per crediti di natura ordinaria avrebbe diritto sempre ad una quota teorica dello stipendio pari a 400 euro. Ma, in questo modo, la somma della quota ceduta (400 euro) e delle quote pignorate (300 preesistente per crediti alimentari e 400 per crediti ordinari) raggiungerebbe il totale di 1.100 euro. Questo non può accadere ed il giudice assegnerebbe al creditore procedente per crediti ordinari solo 300 euro e non i 400 teorici per far quadrare le regole vigenti sul limite di pignorabilità dello stipendio.

13 Aprile 2016 · Ludmilla Karadzic


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