Decadenza della sanzione e ricorso per l’annullamento della pretesa


Cartella esattoriale o ingiunzione fiscale originata da multa, cartella esattoriale originata da multa





Vorrei alcuni chiarimenti in merito ad una cartella esattoriale di Equitalia ricevuta ieri, ma inviata in data 1/7/2014. fa riferimento ad una multa del 2006, iscritta a ruolo nel 2010 e notificata a dicembre del 2012.

Come lei ha detto dovrebbe trattarsi di caso di decadenza della cartella, previa verifica della data in cui è avvenuta la notifica. Aggiunge però che non posso fare opposizione perché sono passati 60 gg dal 2012. questo significa che se anche prescritta sono tenuta a pagarla? anche se la cartella di equitalia mi è arrivata solo ieri? non potrei rivolgermi ai vigili per ottenere l’annullamento di una multa andata in prescrizione o a equitalia che mi ha inviato solo ieri la cartella?

In piu’ nella cartella ci sono cose strane:

1. le 3 voci della multa, di cui non è indicato il numero, ed il relativo importo sono ripetute ben 2 volte ( 2x contravvenzione cod strada 689/81+ contravv cod strada mag 689/81+ recupero spese). non è un errore questo?

2. nella cartella è inserita anche un’altra multa del 2010
anche se volessi fare ricorso in caso di notifica del provv di riscossione coattivo dovrei farlo solo per una parte della cartella?

Ci sto capendo davvero poco.

Del contenuto della cartella esattoriale, per quanto qui interessa, rilevano solo:

  1. la data di accertamento dell’infrazione
  2. la data di notifica del verbale di accertamento
  3. la data di esecutività del ruolo

oltre, naturalmente, la data di notifica della cartella esattoriale.

Nel topic precedente lei scrive La multa non mi è stata notificata o almeno non l’ho ricevuta allora, l’iscrizione a ruolo è avvenuto nel 2010 e la notifica c’è stata a dicembre del 2012. Cosa che conferma anche adesso.

Ora, è strano che un verbale di multa sia stato notificato dopo l’iscrizione a ruolo (del 2010). Si iscrive a ruolo un credito derivante da sanzione amministrativa trascorsi 60 giorni dalla notifica del verbale di accertamento senza che l’obbligato abbia effettuato il pagamento di quanto dovuto e non abbia impugnato l’atto. Dalla lettura di quanto lei riporta, dunque, la notifica del 2012 sembrava presumersi avvenuta nei riguardi della cartella esattoriale.

Per questo motivo, avevo inteso che la cartella esattoriali fosse stata notificata nel 2012 e che recentemente le fosse stata recapitata solo un’intimazione al pagamento.

Ma, poco importa. Facciamo il solito “rewind” e prendiamo atto, allora, che il verbale di multa sia stato notificato nel dicembre 2012 e la cartella esattoriale soltanto ieri.

Come dicevamo, essendo l’infrazione stata accertata nel 2006 e il verbale di multa notificato nel 2012, siamo ben oltre i 150 giorni previsti nel 2006 per la notifica del verbale; anche volendo presumere ritardi nell’individuazione dell’obbligato a questi riconducibili.

In tale evenienza, allora, lei può presentare, presso la polizia municipale (meglio rivolgersi direttamente al creditore piuttosto che al concessionario, allo scopo di evitare ritardi) un’istanza di riesame parziale in autotutela della pretesa di pagamento relativa alla cartella esattoriale (per quel che riguarda solo l’infrazione accertata nel 2006) lamentando che con la cartella esattoriale viene richiesto un credito inesistente (in quanto decaduto).

Deve però tenere presente che la richiesta di riesame in autotutela non sospende i termini per un eventuale ricorso. Quindi, entro 60 giorni a partire da ieri (per lei i termini decorrono da quando ha ricevuto la cartella esattoriale) se non c’è risposta, o se registra una risposta negativa alla sua istanza, deve procedere, con il supporto di un legale, ad impugnare la cartella esattoriale ex articolo 617 c.p.c. (opposizione agli atti esecutivi per vizio di notifica del verbale di accertamento presupposto).

20 Luglio 2014 · Giuseppe Pennuto


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