Quali sono i termini di prescrizione del debito per cartelle esattoriali Equitalia dopo l’intervenuta iscrizione ipotecaria


Cartella esattoriale prescrizione e decadenza, ipoteca Equitalia o ADER, riscossione coattiva esattoriale





In riferimento a questa domanda posta ieri, non mi è chiara la risposta ottenuta ed allora la ripropongo: ho delle cartelle Equitalia per debiti inps iscritti a ruolo nel 2008 con prima notifica il 14/10/2008 e tali cartelle sono state notificate di nuovo ad agosto 2010 con relativa ipoteca sui miei beni. Da allora non ho ricevuto più nulla e visto che son passati più di 6 anni, ormai, volevo sapere se ci sono gli estremi per la prescrizione quinquennale del debito o visto che c’è l’ipoteca si allungano i termini.

Ogni diritto si estingue per prescrizione, quando il titolare non lo esercita per il tempo determinato dalla legge, così recita il primo comma dell’articolo 2934 del Codice civile.

Ora, data una cartella esattoriale originata dal mancato adempimento di obblighi contributivi, la prescrizione è, per legge, quinquennale. Ciò vuol dire che il creditore (INPS), o chi agisce per esso (Equitalia) deve, nel tempo concessogli dalla legge (cinque anni), esercitare il proprio diritto alla riscossione dell’importo che vanta.

Attenzione: nei cinque anni di tempo concessi dalla legge il creditore deve esercitare il proprio diritto alla riscossione del credito, non deve, necessariamente, riscuotere il proprio credito. In altre parole deve fare tutto quanto gli è possibile per riscuotere il credito.

Il creditore può esercitare il proprio diritto in molti modi: inviando prima della scadenza del quinquennio [anche per cent’anni e più, facendo in modo che i propri eredi perpetuino periodicamente l’invio della comunicazione interruttiva dei termini di prescrizione agli eredi del debitore (i chiamati che abbiano accettato l’eredità)] una lettera in cui si ricorda il debito a suo tempo cristallizzato nel titolo esecutivo (la cartella esattoriale); può pignorare lo stipendio o il conto corrente del debitore, pignorare un immobile di proprietà del debitore e venderlo all’asta (quando ciò è possibile – per debiti esattoriali sappiamo che esistono limitazioni molto stringenti per l’espropriazione immobiliare); infine, può iscrivere ipoteca sul bene del debitore (o, iscrivere al PRA fermo amministrativo sul veicolo di proprietà del debitore).

Altro non può fare. Una volta iscritta ipoteca sulla casa del debitore, si può dire che il creditore abbia rinunciato ad esercitare il proprio diritto al rimborso? No, semplicemente perchè l’ipoteca garantisce il diritto al rimborso del creditore in quanto, se nel ventennio di validità della stessa, il debitore decidesse di vendere il bene ipotecato, l’acquirente sarebbe obbligato a saldare innanzitutto il debito del venditore volendo entrare in possesso di un bene non gravato da vincoli. Nè, una volta iscritta ipoteca sull’immobile del debitore è più necessario inviare al debitore ulteriori comunicazioni interruttive della prescrizione, dal momento che l’iscrizione ipotecaria è nota al debitore (lei, infatti, ne è a conoscenza) ed è pure trascritta in pubblici registri, perchè della sua esistenza siano messi al corrente anche eventuali acquirenti del bene immobile del debitore.

Cosa resta da fare al creditore (INPS) o a chi agisce per esso (Equitalia o la futura Agenzia delle entrate – servizi di riscossione) per evitare che intervenga la prescrizione? Semplice: rinnovare l’iscrizione ipotecaria prima della scadenza ventennale di validità dell’ipoteca già iscritta.

22 Novembre 2016 · Ludmilla Karadzic


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