La prescrizione crediti INPS






Da controlli effettuati ed ancora in corso risulterebbero a carico di mio padre,coltivatore diretto in pensione, contributi non versati all’inps. Oggi la società di cartolarizzazione del credito ci chiede di pagare il 50% ponendo fine così al debito con l’inps.

Il debito/credito in questione risale a diverse annate:’95 e 99′ riguardano contributi da lavoro autonomo IVS CD, 98′ riguarda IVS OTD. Il controllo è stato effettuato sia alle sede provinciale inps con richiesta estratto conto, sia tramite il cassetto previdenziale del sito internet dell’inps; ebbene intanto non coincidono determinati dati, ovvero la somma vantata dall’inps per il ’98 IVS OTD come da prospetto rilasciatomi all’ufficio non è quella che risulta dalla nota inviata a maggio 2010 ai fini dell’interruzione della prescrizione.

E poi per quanto riguarda quest’ultima, ovvero la prescrizione, dal cassetto del sito risulterebbero inviate, e così è stato in effetti, due note, una per crediti del 95 ed appunto quella con l’importo errato (290 anzichè 158 come risulta dall’estratto conto rilasciatomi dall’inps)per crediti del 98.Orbene le due note entrambe del 25 maggio 2010 portano la dicitura “interruzione termini prescrizionali 17 maggio 2010”.

Per i crediti del 99 non riesco a trovare nessuna nota, solo nel cassetto previdenziale si riscontra la presenza di altre due note una del 8 agosto 2005 e l’altra del 5 agosto 2005 di cui riesco a scaricare solo la ricevuta postale di consegna dell’atto non essendo questo disponibile sul sito, evidentemente riferibile al debito/credito del 99. Vi è da dire che non abbiamo in mano neanche le cartelle esattoriali contro cui procedere, dunque la mia domanda è questa, è possibile ancora ricorrere in particolare contro i termini di prescrizione?

In materia di prescrizione dei debiti contributivi, la Legge discrimina tra i crediti relativi ai periodi antecedenti il 1 gennaio 1996 e quelli relativi ai periodi successivi.

I Termini di prescrizione per contributi successivi al 1 gennaio 1996

Le contribuzioni di previdenza e di assistenza sociale obbligatoria si prescrivono nei seguenti termini:

a) dieci anni per le contribuzioni di pertinenza del Fondo pensioni lavoratori dipendenti e delle altre gestioni pensionistiche obbligatorie, compreso il contributo di solidarietà previsto dall’articolo 9-bis, comma 2, del decreto-legge 29 marzo 1991, n. 103, convertito, con modificazioni, dalla legge 1 giugno 1991, n. 166, ed esclusa ogni aliquota di contribuzione aggiuntiva non devoluta alle gestioni pensionistiche. A decorrere dal 1 gennaio 1996 tale termine è ridotto a cinque anni salvi i casi di denuncia del lavoratore o dei suoi superstiti;

b) cinque anni per tutte le altre contribuzioni di previdenza e di assistenza sociale obbligatoria.

I Termini di prescrizione per contributi anteriori al 1 gennaio 1996

Per le contribuzioni relative a periodi precedenti al 1 gennaio 1996 (data fissata dalla legge 335/95 per la decorrenza del nuovo termine di prescrizione di cinque anni, in luogo del vecchio termine di dieci anni) bisogna fare le seguenti distinzioni:

  1. se è stato compiuto un atto interruttivo prima del 17 agosto 1995, si applica il termine decennale, a cui va aggiunto un termine di tre anni per la sospensione prevista dalla legge 11 novembre 1983 n. 638. Quindi possono essere recuperati i contributi IVS risalenti ai tredici anni precedenti (Cassazione, sentenza del 7.1.2004 n. 46);

  2. se è stato compiuto un atto interruttivo tra il 17 agosto 1995 ed il 31 dicembre 1995, il recupero dei contributi potrà retroagire per dieci anni;

  3. se non è stato compiuto alcun atto interruttivo, si applicano i nuovi termini introdotti dalla Legge 335/95.

Diciamo dunque che per i crediti contributivi del ’98 e ’99 sicuramente non è intervenuta prescrizione. Qualche dubbio c’è per quanto riguarda i crediti contributivi risalenti al ’95 perchè bisognerebbe sapere se è stato compiuto, dall’INPS, un atto interruttivo prima del 17 agosto 1995.

Nel frattempo l’INPS ha provveduto alla cartolarizzazione dei propri crediti. Altro, non si tratta, se non di una terminologia che individua una cessione dei crediti quando effettuata da un ente pubblico ad un soggetto privato.

Per quello che al debitore interessa sapere, l’operazione di cartolarizzazione impone al creditore, in caso di mancato pagamento, l’obbligo di dover ricorrere per decreto ingiuntivo. Si tratta, infatti, nè più nè meno, di un credito ordinario per il quale UNICREDIT non può naturalmente avvalersi delle procedure di riscossione esattoriali.

Il debitore nel caso in cui decidesse di non pagare il debito – perchè, ad esempio, sospetta l’intervenuta prescrizione de credito ma non ha modo di verificare la documentazione – può presentare opposizione all’eventuale ricorso per decreto ingiuntivo. Costringendo, così, il creditore all’obbligo, che è a suo esclusivo carico, di esibire al giudice adito tutta la documentazione attestante che c’è stata interruzione dei termini di prescrizione.

Tutto questo è ovviamente noto al service della banca che gestisce il recupero dei crediti acquisiti tramite cartolarizzazione. E’ questa l’unica ragione per cui “generosamente” (si fa per dire, ove non fosse chiaro dal contesto) le offrono un saldo stralcio al 50%.

Insomma, si tratta di una partita a poker. Il debitore può accettare quello che potrebbe apparire un presunto bluff oppure andare a vedere … che carte ha in mano il creditore.

26 Maggio 2012 · Roberto Petrella


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