Prescrizione crediti INPS


L'equivoco, presumibilmente nasce dal significato che io e lei, in modo difforme, abbiamo attribuito al termine nota.





RingrazianoVi anticipatmente per l’esaustiva risposta fornita al mio quesito e scusandomi, se nonostante le dettagliate informazioni sono di nuovo a disturbarVi, vorrei tornare sull’argomento ponendo una domanda per un chiarimento.Non capisco bene la frase del precedente post in cui si dice:”… che per i crediti contributivi del ’98 e ’99 sicuramente non è intervenuta prescrizione. Qualche dubbio c’è per quanto riguarda i crediti contributivi risalenti al ’95 perchè bisognerebbe sapere se è stato compiuto, dall’INPS, un atto interruttivo prima del 17 agosto 1995″. Orbene seguendo le disposizioni di legge che mi avete fornito faccio confusione nel computo dei termini di prescrizione…..Mi chiedo e vi chiedo, ma se il credito risale agli anni 98 e 99 e la lettera è stata inviata nel 2010, sulla base della legge i Termini di prescrizione per contributi successivi al 1 gennaio 1996 sono dunque di cinque anni? Desidererei ricevere maggiori delucidazioni in merito al computo dei termini di prescrizione e decadenza.Grazie

L’equivoco, presumibilmente nasce dal significato che io e lei, in modo difforme, abbiamo attribuito al termine “nota”.

Io ho inteso “nota” come comunicazione notificata. Su questa base ne è seguito il ragionamento sviluppato nell’altro post e che qui riassumo.

Se il 16 agosto 1995 (solo per fare un esempio limite) è stata notificata a suo padre (anche per compiuta giacenza) una comunicazione di messa in mora, la successiva nota del 25 maggio 2005 (nei termini di prescrizione decennali) rinnova i termini di prescrizione decennali (fino al 2015 UNICREDIT può esigere il credito anche se non notifica formalmente altro a suo padre).

Per quanto attiene i crediti riferiti al 98 e 99 parto dal presupposto che suo padre rientri in una delle gestioni pensionistiche obbligatorie. In questo caso la prescrizione è decennale e le comunicazioni dell’agosto 2005 ne interrompono ancora i termini.

Se invece, come mi auguro per suo padre, per “nota” va intesa una semplice annotazione presente nel cassetto INPS, allora il discorso è completamente diverso.

Con questo valore semantico attribuito al termine “nota” tutti i crediti risulterebbero prescritti.

Il che conferma che il “saldo stralcio” proposto da UNICREDIT è motivato esclusivamente dalla consapevolezza dell’inesigibilità del credito.

26 Maggio 2012 · Roberto Petrella


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