Prescrizione cartella Equitalia notificata nel 2000 originata da debiti IRPEF


Cartella esattoriale prescrizione e decadenza





Nel corso dell’anno 2000 mi è pervenuta un’avviso sfet, ora equitalia, relativo al modello 770 anno 1995, con il quale mi chiedevano sanzioni per ritardato pagamento ritenute IRPEF: si e provveduto allo sgravio parziale di gran parte delle sanzioni fatto salvo 2 che sono state pagate con abbattimento del 50%, ma fuori termine rispetto a quello indicato nell’avviso (27 dicembre 2000 contro 30 novembre 2000).

Successivamente nel 2012 e stato fatto un estratto di ruolo presso equitalia da cui si evince ancora un debito per la parte rimanente delle 2 sanzioni pagate al 50%. Ad oggi Equitalia non ha mandato nulla.

Chiedo come posso comportarmi al riguardo visto il lungo tempo trascorso.

Mi reco a fare ulteriore verifica … il debito e prescritto?

In materia di imposte sul reddito, per le somme dovute in base agli accertamenti dell’ufficio, l’articolo 25 del DPR numero 602/1973 prevede che la cartella esattoriale debba essere notificata, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del secondo anno successivo a quello in cui l’accertamento e’ divenuto definitivo (decorsi 60 giorni dalla data di notifica dell’avviso di accertamento).

Dunque, nel 2012 deve esserle stata notificata una cartella esattoriale, come lei deduce dall’estratto di ruolo che ha consultato presso Equitalia. La circostanza che lei non abbia ricordo alcuno di una tale notifica dimostra ben poco: la cartella esattoriale può, infatti, essere notificata correttamente anche per compiuta giacenza, in occasione di una temporanea assenza del destinatario, o di altri soggetti legittimati a prendere in consegna l’atto.

Pertanto, va effettuata una doverosa verifica, tramite accesso agli atti, della documentazione relativa all’asserita avvenuta notifica della cartella esattoriale nel 2012.

Se la notifica della cartella esattoriale è stata correttamente perfezionata, la prescrizione del debito interverrà nel 2022, sempre che, nel frattempo (o comunque prima del 2022) non siano stati notificati al debitore comunicazioni interruttive dei termini di prescrizione (quali avvisi di intimazione al pagamento) oppure siano state poste in essere azioni esecutive, anche con esito infruttuoso.

11 Maggio 2016 · Marzia Ciunfrini


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