Prescrizione bollo auto Regione Piemonte


La Corte di cassazione (sentenza 316/14) ha ritenuto che la semplice iscrizione a ruolo del debito non interrompe i termini di prescrizione.





Data la confusione circa i tempi di prescrizione e le modalita’ di calcolo tempistica di prescrizione, volevo gentilmente sapere se il “mio” calcolo della prescrizione e’ esatto.

Esempio specifico, il mio bollo auto 2009 aveva scadenza 04/2010, calcolando che c’e’ poi 1 mese di tempo per pagarlo, la prescrizione comincerebbe dal 05/2010 ? oppure la prescrizione andrebbe conteggiata dal 31/12/2010 ?

siccome mi inviarono in data 06/08/2012 avviso di mancato pagamento notificato, la prescrizione verrebbe computata dal 07/08/2012 oppure bisognerebbe aspettare a conteggiare a partire dai 2 mesi successivi ? quindi dal 06/10/2012 ?

in ogni caso se la cartella esattoriale e’ arrivata il 05/05/2016 e’ da considerarsi prescritto il bollo auto 2009?

La Corte di cassazione (sentenza 316/14) ha ritenuto che la semplice iscrizione a ruolo del debito non interrompe i termini di prescrizione; mentre l’eventuale notifica al debitore (entro il triennio successivo a quello in cui avrebbe dovuto essere effettuato il pagamento della tassa automobilistica) di un avviso di accertamento non immediatamente esecutivo a cura degli uffici regionali preposti alla riscossione, comporta necessariamente che la successiva notifica della cartella esattoriale debba essere perfezionata entro cinque anni.

C’è poi da considerare che l’azione dell’Amministrazione finanziaria per il recupero delle tasse dovute per effetto dell’iscrizione di veicoli nei pubblici registri (tassa automobilistica o bollo auto) si prescrive con il decorso del terzo anno successivo a quello in cui doveva essere effettuato il pagamento. Nello stesso termine si prescrive il diritto del contribuente al rimborso delle tasse indebitamente corrisposte. Cosi’ dispone, infatti, l’articolo 5 del decreto legge 953/1982.

Quindi, la possibilità di pretendere la riscossione del bollo auto 2009 da parte della Regione Piemonte, attraverso la notifica di un avviso di accertamento, sarebbe decaduta il 31 dicembre 2013 (decorso del terzo anno successivo a quello, ultimo, in cui avrebbe dovuto essere effettuato il pagamento, ovvero il 31 maggio 2010).

Pertanto, la notifica dell’avviso di accertamento dell’omesso pagamento dell’agosto 2012, risultava perfettamente valida e spostava al 31 dicembre 2017 il termine entro cui avrebbe dovuto essere notificata la successiva cartella esattoriale.

6 Luglio 2016 · Chiara Nicolai


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